Bollettino Ufficiale n. 68, parte prima, del 15 luglio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese)
Considerato quanto segue:
1. La Provincia di Pistoia ha disposto, con propria ordinanza 7 maggio 2019, n. 48, il divieto di transito a tutti gli autoveicoli lungo la strada provinciale (SP) n. 20 Popiglio - Fontana Vaccaia dal km 20+000 (loc. piazzale Beatrice) al km 21+600 (600 metri dopo ponte sul torrente Sestaione in direzione Abetone), a causa delle condizioni del ponte sul torrente Sestaione posto al km 21+000, noto come ''Ponte dei Mandrini'';
2. La sopracitata ordinanza 48/2019 ha determinato la chiusura del collegamento tra la Val Sestaione e Abetone dalla sua data di adozione fino al 13 febbraio 2020, comportando disagi alla popolazione residente e compromettendo l'afflusso turistico della Val Sestaione, con conseguenti danni alla cittadinanza e alle imprese del territorio e un forte disagio economico per le attività imprenditoriali con sede nelle frazioni del Comune di Abetone Cutigliano raggiungibili attraverso il suddetto ponte;
3. La Provincia di Pistoia ha, inoltre, disposto con successiva ordinanza 5 giugno 2019, n. 54, il divieto di transito, veicolare e pedonale, sul ponte sul torrente Pescia posto lungo la SP 11 Francesca Vecchia, noto come ''Ponte degli Alberghi'', nel tratto compreso tra Via Sant'Allucio e Via Manselma in località Alberghi, nel Comune di Pescia, per problematiche legate alla stabilità dello stesso, con conseguente interruzione del traffico sulla viabilità SP11 (Francesca Vecchia), a partire dal 4 giugno 2019;
4. Tale ultimo provvedimento ha interessato i territori dei Comuni di Pescia e Uzzano determinando deviazioni del traffico che hanno azzerato il numero di veicoli transitanti nelle zone immediatamente limitrofe al ponte attraversato, fino alla data di chiusura, da circa cinquecento veicoli all'ora;
5. La chiusura del tratto di viabilità in questione ha causato per l'intera durata, oltre che problemi di traffico cittadino, un forte disagio economico alle attività imprenditoriali aventi unità locali nelle strade interdette al traffico, o limitrofe a queste;
6. I danni causati alle attività economiche e produttive per effetto di dette chiusure sono misurabili, nel caso di attività commerciali, con un calo del fatturato del 2019 rispetto agli anni precedenti e, nel caso di attività prevalentemente manifatturiere, in un aumento dei costi di trasporto delle merci in arrivo (materie prime) o in consegna (prodotti finiti) rispetto agli analoghi costi dello stesso periodo degli anni precedenti;
7. In conseguenza dei gravi disagi subiti dalle attività economiche e produttive interessate, la Giunta comunale di Uzzano con la deliberazione 30 dicembre 2019, n. 97, ha approvato un bando per la concessione di contributi in conto capitale per importi complessivi fino ad un massimo di euro 600,00, che costituiscono solo un limitato e parziale ristoro dei danni subiti dalle piccole e medie imprese con sede legale e operativa nelle strade comunali e provinciali interessate alla deviazione del traffico;
8. È necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per fronteggiare le rilevanti criticità verificatesi sul piano produttivo nella zona dei territori interessati dalle predette chiusure totali alla viabilità sul Ponte degli Alberghi e sul Ponte dei Mandrini. anche al fine di prevenire e arginare ricadute negative in termini occupazionali e di disagio sociale del territorio;
9. Appare urgente un intervento legislativo immediato che disponga un sostegno in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa all'interno del perimetro territoriale interessato dalla chiusura in questione, ossia nei Comuni di Pescia, Uzzano e nel Comune di Abetone Cutigliano, limitatamente alle frazioni interessate, finalizzato in via prioritaria alla salvaguardia dell'occupazione e del tessuto economico e sociale delle comunità interessate;
10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1
Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive
1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell'ambito occupazionale, economico e sociale, derivanti dalla chiusura del Ponte dei Mandrini sul torrente Sestaione, posto al km 21+000 della strada provinciale (SP) n. 20 Popiglio - Fontana Vaccaia, e del Ponte degli Alberghi sul torrente Pescia posto lungo la SP 11 Francesca Vecchia, nei territori dei Comuni di Abetone Cutigliano, Pescia e Uzzano, è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività, economiche e produttive, aventi sede operativa con accesso diretto sulle strade che sono state chiuse al traffico o nelle strade limitrofe, come individuate negli atti adottati dagli organi comunali competenti, o da adottarsi entro trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
2. Il sostegno finanziario è determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) nel caso di imprese esercenti attività commerciali (classificazione ATECO ISTAT sezione G - commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; I - ''Attività dei servizi di alloggio e ristorazione''), il contributo è commisurato alla differenza tra il valore del fatturato dell'esercizio 2019 rispetto al valore mediano del fatturato nei tre esercizi precedenti (2018, 2017 e 2016);
b) nel caso di imprese esercenti attività manifatturiere (classificazione ATECO ISTAT 2007 sezione C ''Attività manifatturiere''), il contributo è commisurato alla differenza tra i costi di trasporto per invio e ricezione merci e prodotti finiti dell'esercizio 2019 rispetto al valore mediano degli stessi costi registrato nei tre esercizi precedenti.
c) per le imprese che sono attive da meno di un triennio, la base per il calcolo del contributo sarà determinata con riferimento al valore più basso di fatturato annuo ovvero il valore più alto dei costi di trasporto registrato negli esercizi disponibili.
3. La misura massima del sostegno può giungere fino ad un massimo del 50 per cento del valore risultante, compatibilmente con le risorse disponibili.
4. È in ogni caso applicato un abbattimento sulla base dei costi variabili eventualmente non sostenuti nell'esercizio 2019, da determinarsi con riferimento al valore mediano degli stessi nel triennio precedente.
5. Il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavoro risultanti al 1° giugno 2019, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell'impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.
6. Il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato (de minimis).
7. Il decremento di fatturato o l'aumento dei costi sono dimostrati mediante dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza. In alternativa alla produzione dell'estratto autentico delle scritture è possibile ricorrere ad una attestazione rilasciata da un revisore legale.
8. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro 150.000,00 cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 14 ''Sviluppo economico e competitività'', Programma 01 ''Industria, PMI e artigianato'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2020
- In diminuzione
Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 01 ''Fondo di riserva'', Titolo 1 ''Spese correnti'', per euro 150.000,00;
- In aumento
Missione 14 ''Sviluppo economico e competitività'', Programma 01 ''Industria, PMI e artigianato'', Titolo 1 ''Spese correnti'', per euro 150.000,00.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.