Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge statutaria:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 123 della Costituzione;
Visto l’articolo 79 dello Statuto della Regione Toscana;
Considerato:
- Che il Consiglio regionale con l’approvazione dell’ordine del giorno del 27 giugno 2007, si è impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali, nonché a
procedere ad un conseguente e proporzionale adeguamento del numero degli assessori e ad un’eventuale rivisitazione del loro status;
- Che il Consiglio regionale con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l’attuazione dell’ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predisporre gli atti necessari all’attuazione dei punti 1 e 2 dell’ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti;
- Che la suddetta Commissione, a chiusura dei lavori, ha sottoposto alla valutazione dell’aula consiliare una relazione dalla quale emergeva come fossero emerse significative convergenze
sull’ipotesi di una riduzione complessiva dei consiglieri compresa fra le dieci e le quindici unità;
- Che nella prosecuzione della discussione che in questi mesi ha visto impegnate le forze politiche presenti in Consiglio regionale è emersa un’ulteriore convergenza circa l’individuazione di un tetto massimo al numero di assessori nominabili nel numero di dieci;
- Che ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, l’eventuale disciplina dell’incompatibilità fra assessore regionale e consigliere regionale è demandata alla legge;
Si approva la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 6 dello Statuto
1. Il comma 2 dell’articolo 6 dello Statuto è sostituito dal seguente:
“2. Il Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 35 dello Statuto
1. Al comma 1 dell’articolo 35 dello Statuto, il periodo: “non inferiore a otto e non superiore a quattordici” è sostituito dal seguente: “non superiore a dieci”.
2. Il comma 3 dell’articolo 35 dello Statuto è abrogato.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge statutaria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della sua promulgazione.
Formula Finale:
La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 8 gennaio 2010
La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 30 luglio 2009 e con seconda deliberazione in data 1° ottobre 2009, è promulgata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato in data 6 ottobre 2009.