(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 31 03 2018 n. 15)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione
1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, e comunque non oltre il 30 aprile 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 Missione 20 - Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16
- Programma 1 (capitolo 156604) e alla Missione 9 - Programma 5 (capitolo 150514).
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.