Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20
(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 25 03 2022 n. 13)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalità
1. La Regione, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea, garantisce il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate per gli usi irrigui nonché per gli altri usi specifici compreso l'utilizzo ai fini industriali.
2. La Regione promuove la realizzazione di impianti di affinamento delle acque reflue urbane in conformità alle normative statali e dell'Unione europea vigenti, e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS).
3. Per migliorare la sostenibilità dei sistemi di depurazione è promosso, nei comprensori rurali, l'adeguamento dei sistemi di depurazione tradizionali con sistemi di fitodepurazione, ad eccezione dell'uso potabile.
Art. 2.
Adempimenti dell'Assessore regionale per l'energia ed i
servizi di pubblica utilità
1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita l'Autorità di bacino di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative statali e dell'Unione europea vigenti, sono definiti gli usi irrigui, civili ed industriali per l'utilizzo delle acque reflue urbane trattate ed il procedimento e gli impianti di affinamento di cui alle normative statali e dell'Unione europea vigenti. Con il decreto di cui al presente articolo è altresì disciplinato, per quanto di competenza regionale, il procedimento autorizzatorio per la produzione e l'erogazione delle acque affinate.
Art. 3.
Conferimento acque reflue urbane trattate
1. Le acque reflue urbane trattate, previa stipula di apposita convenzione, possono essere conferite dai gestori degli impianti di depurazione o affinamento ai gestori delle reti di distribuzione, nel rispetto della normativa statale ed europea.
Art. 4.
Disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e
individuazione della tariffa
1. Il monitoraggio ed il controllo dei servizi inerenti all'acqua reflua urbana trattata sono affidati all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
2. Il controllo sulla qualità delle acque reflue urbane trattate è affidato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, in ragione degli usi secondo la normativa vigente, all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.
3. Gli eventuali costi aggiuntivi rispetto alle tariffe del servizio idrico integrato, necessari al trattamento delle acque reflue urbane ai fini della presente legge, nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sono a carico degli utilizzatori della risorsa.
Art. 5.
Pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue
ai fini del riutilizzo per usi irrigui
1. L'Autorità di bacino di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea, in deroga al criterio generale di riutilizzo delle acque reflue ai fini della promozione dell'economia circolare, al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, di ridurre la pressione sulle risorse idriche, contribuendo agli obiettivi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, individua, qualora necessario, i distretti idrografici in cui non è opportuno il riutilizzo delle acque reflue ai fini irrigui in agricoltura.
Art. 6.
Modifiche ai limiti di cui alla Tabella 6 allegata
alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27
1. I limiti dei parametri di azoto totale e fosforo totale , riportati alla Tabella 6 allegata alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modificazioni, sono modificati conformemente ai parametri previsti nella Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte terza al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
Art. 7.
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20
1. Alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera c), le parole sul territorio regionale sono sostituite dalle parole
dall'amministrazione regionale e la parola medesimo e le parole ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno migratorio, sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è soppressa;
c) all'articolo 6, comma 1, alla fine sono aggiunte le parole , in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di
coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ;
d) all'articolo 7, comma 2, lettera d), le parole prima accoglienza sono sostituite dalle parole supporto all'accoglienza e alla fine sono aggiunte le parole in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ;
e) all'articolo 13, comma 1, dopo la parola istituito sono aggiunte le parole , a fini conoscitivi, ;
f) all'articolo 13, comma 3, le parole e disciplina sono sostituite dalla parola disciplina e le parole i requisiti e sono soppresse;
g) all'articolo 14, comma 3, lettera a), le parole e degli interventi attuati dagli enti competenti sono soppresse.
Art. 8.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.