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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge Regionale Sicilia n. 3 del 28 febbraio 2018
Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 relativa all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di
 
ARTICOLO 1
Modifiche al titolo della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4

1. Il titolo della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 è sostituito dal seguente: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia .

ARTICOLO 2
Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 in materia di composizione della Commissione.
1. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 le parole quindici deputati sono sostituite dalle parole tredici deputati .
2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4/1991 le parole tre vicepresidenti sono sostituite dalle parole due vicepresidenti .

ARTICOLO 3
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n.4 in materia di competenze della Commissione.
1. L'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 è sostituito dal seguente:
Art. 3. - 1. Spetta alla Commissione:
a) vigilare e indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo in ordine a associazioni criminali similari;
b) svolgere le attività di prevenzione e di contrasto della corruzione, della concussione e in genere di tutti i reati contro la pubblica amministrazione e delle illegalità nella Regione e negli enti del sistema regionale;
c) vigilare per le medesime finalità sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti sottoposti al suo controllo nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione degli appalti; verificare la piena attuazione da parte dell'amministrazione regionale, degli enti locali siciliani e di ogni altro ente o istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli enti sopra menzionati;
d) contribuire ad assicurare la piena ed efficace adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano nazionale anti corruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), secondo direttive e disposizioni attuative definite dall'ANAC stessa; contribuire a rafforzare il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalla Regione e dagli enti del sistema regionale per prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;
e) analizzare, a livello regionale, le cause e i fattori dei comportamenti corruttivi e illegali e individuare gli interventi che ne garantiscano la prevenzione e il contrasto; esprimere pareri, ai soggetti istituzionali che ne fanno richiesta, in materia di eventuali violazioni accertate dei funzionari pubblici della legge e dei codici di comportamento ed operare, in raccordo con le strutture competenti della Regione e degli enti del sistema regionale, nella definizione, nella implementazione e nell'aggiornamento dei codici stessi, nel monitoraggio della loro effettiva adozione e nella verifica della relativa osservanza;
f) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati nonché degli enti locali siciliani nella lotta contro lo mafia e le altre forme di criminalità organizzata;
g) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
h) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
i) promuovere e realizzare, anche in coordinamento con la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere e con esponenti della società civile, ogni altra iniziativa volta alla formazione ed alla diffusione di una cultura di contrasto e di superamento di fenomeni mafiosi, di massoneria deviata, di corruzione e di collusione politico-mafiosa in Sicilia;
l) vigilare sui procedimenti disciplinari incoati dalle amministrazioni locali concernenti materie relative ad incolpazioni per ipotizzate corruzioni, concussioni e reati contro la pubblica amministrazione .

ARTICOLO 4
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 in materia di relazione annuale della Commissione.
1. All'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La Commissione relaziona ogni anno all'Assemblea regionale siciliana sulla propria attività. In caso di mancata presentazione della relazione annuale entro quattro mesi, il Presidente dell'Assemblea regionale dandone termine, la Commissione decade. A seguito della decadenza, la Commissione può essere rinnovata per una sola volta nella medesima legislatura .

ARTICOLO 5
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di contrasto alla criminalità organizzata.
1. All'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4 bis. I benefici in favore degli imprenditori di cui al comma 2 sono concessi altresì qualora le richieste estorsive o provenienti dalla criminalità organizzata siano denunciate dal coniuge o parente fino al secondo grado dell'imprenditore o da altro soggetto, inserito a qualsiasi titolo nell'organizzazione dell'impresa, destinatario dell'attività estorsiva o della richiesta della criminalità organizzata. Il diritto ai benefici resta subordinato alla costituzione di parte civile dell'imprenditore nel procedimento penale .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.

ARTICOLO 6
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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