(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 25 03 2022 n. 13)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalità
1. La Regione siciliana promuove l'istituzione della denominazione comunale (De.Co.), quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni
agroalimentari ed enogastronomiche territoriali,
dell'artigianato, della biodiversità nonché per la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificità storiche e culturali dei territori comunali.
2. La De.Co. non è un marchio di qualità o di certificazione. Le denominazioni comunali sono istituite e disciplinate nell'esercizio delle funzioni proprie dei comuni indicate all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali .
3. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante l'istituzione del Registro regionale telematico di cui al successivo articolo 3, dei comuni e dei relativi prodotti a denominale comunale.
4. Non possono essere inclusi nel Registro regionale telematico De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co. nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998, la denominazione comunale decade automaticamente.
Art. 2.
Definizione
1. La denominazione comunale De.Co. è una attestazione di identità territoriale, deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, che individua l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale.
2. Ai fini della presente legge per prodotti a denominazione comunale si intendono:
a) i prodotti tipici , cioè quelli in cui si realizza la concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica dell'area di produzione o alle relative tecniche di preparazione. Tale prodotto può derivare da attività agricola, zootecnica, di pesca artigianale o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle stesse attività, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche mediante tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Per prodotto tipico si può intendere una ricetta o un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale;
b) i prodotti tradizionali locali , cioè quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore ai venti anni.
Art. 3.
Registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co.
1. È istituito presso l'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea il registro telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. della Regione siciliana (di seguito, registro regionale De.Co.) nel quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti che ottengono il riconoscimento di De.Co.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede a:
a) individuare gli uffici dell'amministrazione regionale incaricati della tenuta del registro regionale De. Co.;
b) definire le sezioni e i campi informativi del registro regionale De.Co.;
c) definire le procedure per l'iscrizione al registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso;
d) indicare, al fine di offrire orientamenti a tutte le amministrazioni comunali, procedure omogenee per l'attribuzione delle denominazioni comunali. A tal fine, il decreto definisce gli adempimenti che i comuni richiedono per il riconoscimento delle denominazioni comunali e indica i modelli dei disciplinari di produzione da adottare per ottenere il riconoscimento di prodotto a denominazione comunale;
e) istituire apposita sezione nella quale vengono iscritte le denominazioni comunali già disciplinate dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) istituire apposita sezione nella quale vengono iscritte le denominazioni comunali aventi valenza e area di produzione intercomunale in territori limitrofi;
g) indicare la forma grafica del logo del registro regionale De.Co. e stabilirne le regole per la sua concessione;
h) definire le modalità di diffusione informativa e promozione del registro regionale De.Co.;
i) individuare le strategie di comunicazione atte a promuovere i prodotti iscritti nel registro regionale De.Co.; l) definire gli ambiti di possibile conflitto con le produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso conflitto.
Art. 4.
Iniziative per la diffusione e la promozione
dei prodotti iscritti al Registro regionale De. Co.
1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge, valorizza i prodotti De.Co. iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 3, testimonianza del territorio siciliano.
Art. 5.
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22
1. L'articolo 3 bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:
Art. 3 bis.
Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione
1. Nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8 bis e 10 dello Statuto della Regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, comprese quelle di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione.
2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione delle nomine, designazioni od incarichi nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ovvero dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al comma 1, il Governo della Regione nomina i commissari straordinari, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione od incarico è cessata nei predetti centottanta giorni o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1. I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto. .
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 bis della legge regionale n. 22/1995, come modificato dal comma 1, si applicano a decorrere dalla data di approvazione della presente legge anche con riferimento alle nomine, designazioni o incarichi, la cui scadenza sia antecedente al termine di cui al comma 1 del predetto articolo 3 bis della legge regionale n. 22/1995, come modificato dal comma 1.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.