(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 31 12 2020 n. 67)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
Art. 1.
Prosecuzione cantieri di servizio
1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e dall'attuale stato di emergenza pandemica causata dal Covid-19, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a finanziare in prosecuzione, per un periodo massimo di tre mesi, i cantieri di servizio di cui all'Avviso n. 1/2018 - cantieri di servizio, già avviati ed in corso, nei limiti delle disponibilità finanziarie realizzatesi a seguito della mancata partecipazione all'Avviso n. 1/2018.
2. Le istanze di finanziamento, da presentarsi con procedura a sportello, sono evase, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ordine cronologico di presentazione dal dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, secondo le modalità dallo stesso predisposte.
Art. 2.
Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania e dei lavoratori ex Pumex
1. In favore della Città metropolitana di Catania, per la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 1.050 migliaia di euro (Missione 18, Programma l, capitolo 191321).
2. Per garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 600 migliaia di euro (Missione 18, Programma l, capitolo 313322).
3. Nelle more della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali per le finalità di cui al comma l dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), agli oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a complessivi 1.650 migliaia di euro si fa fronte mediante riduzione delle disponibilità della Missione l, Programma 1, capitolo 212016.
4. A seguito della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali di cui al comma 3, le somme di cui al comma l, pari a 1.050 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma l dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e le somme di cui al comma 2, pari a 600 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma l dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma l, capitolo 191301).
5. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono apportate al Bilancio della Regione le variazioni di bilancio discendenti dal comma 4 e per il reintegro delle disponibilità della Missione l, Programma 1, capitolo 212016 per l'importo complessivo di euro 1.650 migliaia di euro.
Art. 3
Proroga termine contratti personale Camere di commercio e
Irsap
1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 è prorogato al 31 dicembre 2021 con riferimento al personale con contratto a tempo determinato presso le Camere di commercio e l'Irsap.
Art. 4.
Proroghe dei titoli edilizi in conseguenza dell'emergenza da
Covid-19
1. Tutti i permessi di costruire comunque denominati, comprese le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le segnalazioni certificate di agibilità, nonché le convenzioni di lottizzazione e accordi similari e i relativi piani urbanistici attuativi, acquisiti prima e durante la condizione di emergenza da Covid-19, riacquistano validità sino ad un anno successivo alla data di cessazione della stessa emergenza, con automatico spostamento delle date di inizio e fine lavori e possibilità di effettuare varianti secondo le norme vigenti per adeguare i progetti ad eventuali nuove esigenze economiche e gestionali.
2. Tutti i termini di scadenza dei titoli di cui al comma 1 validi alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di tre anni alle medesime condizioni.
3. Tutti gli altri atti di competenza regionale all'infuori di quelli di cui ai commi 1 e 2, quali certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero scaduti tra l'1 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati rinnovati, conservano la loro validità per l'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Art. 5.
Modifiche di norme in materia urbanistica, edilizia e sport
1. Al comma 5 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni le parole 31 dicembre 2020 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2023 .
2. Alla legge regionale 16 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 53, comma 1, la parola o è sostituita dalla parola e , dopo le parole loro varianti sono aggiunte le parole nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, e le parole concludono il procedimento di formazione sono sostituite dalle parole si concludono ;
b) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3 le parole In tal caso diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni eventualmente espresse dai rispettivi organi consiliari sono sostituite dalle parole In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali ;
2) il comma 5 è abrogato;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del PTR e comunque non oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore. .
3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole da di cui a interregionali sono abrogate.
Art.6.
Sospensione pagamento licenza agenzie di viaggio
1. E' sospeso fino al 30 giugno 2021 il pagamento della voce di cui al numero d'ordine 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
Art.7.
Interventi finanziari a sostegno dei titolari di partita IVA
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria derivanti dal Covid - 19 tutti gli interventi finanziari di sostegno ai soggetti titolari di partita IVA sono da considerarsi sussidio economico e pertanto per la liquidazione non necessitano del DURC.
Art.8.
Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di
Siracusa
1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a concedere un contributo di 1.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020, al libero Consorzio comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente ed al personale della società partecipata Siracusa Risorse.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015 (Missione 0, Programma 0, capitolo 000004).
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Siracusa presenta all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ed all'Assessorato regionale dell'economia un piano di riordino del personale e di razionalizzazione della relativa spesa.
Art. 9.
Proroga contratti personale ente autodromo di Pergusa
1. I contratti a tempo determinato del personale precario dell'Ente Autodromo di Pergusa ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, inserito nell'elenco di cui al medesimo articolo, sono prorogati al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 al fine di consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.