Art. 1.
Finalità
1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del
tartufo siciliano e delle attività di raccolta e di
coltivazione dello stesso.
2. La presente legge, in armonia con le disposizioni della
legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni,
disciplina la raccolta, la conservazione e la
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati.
Art. 2.
Sostegno e sviluppo della tartuficoltura in Sicilia
1. La Regione, d'intesa con il Centro di ricerca per la
valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia,
promuove iniziative, programmi ed interventi volti a
favorire, in particolare:
a) la conservazione e la diffusione delle produzioni
autoctone del tartufo;
b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla
tartuficoltura;
c) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio
anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di
piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la
produzione di piantine micorrizate;
e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree
vocate;
f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo
siciliano in abbinamento al settore dell'enogastronomia,
incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso
strategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;
g) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed
ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione
del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni
fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di
percorsi gastronomici dedicati;
h) il mantenimento delle capacità produttive nelle aree
tartufigene.
Art. 3.
Classificazione dei tartufi e delle tartufaie
1. Ai fini della presente legge i tartufi sono classificati
in:
a) tartufi spontanei, provenienti dall'attività dei liberi
cercatori;
b) tartufi coltivati, provenienti dagli impianti tartufigeni
realizzati con piante micorrizate certificate;
c) tartufi provenienti dalle tartufaie naturali controllate.
2. Nel territorio regionale le tartufaie sono classificate
secondo le seguenti tipologie:
a) tartufaia naturale: per essa si intende qualsiasi
formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le
piante singole, che produce spontaneamente tartufi;
b) tartufaia controllata: per essa si intende una tartufaia
naturale su fondo privato, oggetto di miglioramenti mediante
operazioni di incremento e lavorazioni agronomiche secondo
quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 7;
c) tartufaia coltivata: per essa si intende un impianto
specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la
cui micorrizazione sia certificata, disposte con sesto
regolare e sottoposte a cure colturali ricorrenti secondo
quanto indicato dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 7.
Art. 4.
Disposizioni per le tartufaie controllate
1. Per ottenere la denominazione di tartufaia controllata ai
sensi dell'articolo 3 il fondo privato deve essere
incrementato con l'inserimento di un numero di piante
micorrizate pari al 20 per cento di quelle esistenti sulla
superficie dell'impianto, nei tempi e con le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.
2. Ai conduttori di tartufaie controllate è fatto obbligo:
a) di non eseguire opere che possano danneggiare la tartufaia
naturale esistente;
b) di eseguire opere di contenimento delle specie vegetative
infestanti, mediante periodici interventi di sfalci,
decespugliamenti, potature o diradamenti, da effettuare con
modalità funzionali a preservare le condizioni delle specie
arboree simbionti alle specie di tartufo;
c) di eseguire opere di drenaggio e di governo delle acque
superficiali, al fine di evitare fenomeni di ristagno e di
erosione dei terreni declivi.
3. La superficie massima di una tartufaia controllata non può
superare i tre ettari. Tale limite di estensione è elevato a
15 ettari nel caso di fondi tra loro confinanti. Tra le
tartufaie, anche non direttamente confinanti, deve essere
garantita una fascia di libero accesso, non inferiore a
cinquecento metri di larghezza, lungo tutto il confine della
tartufaia stessa.
Art. 5.
Compiti e funzioni della Regione
1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di
concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) definisce il sistema di certificazione e tracciabilità dei
tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;
b) individua e cataloga le foreste del demanio regionale ove
siano presenti tartufaie controllate o coltivate e indica le
tartufaie destinate esclusivamente a scopi di studio,
sperimentazione e ricerca.
Art. 6.
Esercizio delle funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta
di tartufi non attribuite dalla presente legge
all'Amministrazione regionale sono svolte dai comuni per i
territori di propria competenza.
Art. 7.
Regolamento di attuazione
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge con decreto del Presidente della
Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana, è approvato, ai sensi dell'articolo 12 dello
Statuto della Regione, il regolamento di attuazione della
presente legge nel quale sono definiti:
a) le modalità e i criteri per l'esercizio della cerca e
della raccolta dei tartufi;
b) le modalità e i criteri per la lavorazione e la
conservazione dei tartufi;
c) le modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell'ambito
delle foreste demaniali;
d) i contenuti e le modalità dell'esame di idoneità alla
cerca e alla raccolta dei tartufi nonché i casi di revoca e
sospensione della stessa;
e) i criteri e le modalità della cerca del tartufo con
l'ausilio di cani;
f) i criteri per l'utilizzo delle somme di cui all'articolo
23;
g) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti
riservati di cerca e raccolta e delle tartufaie così come
classificate dalla presente legge;
h) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli
ambiti di cui alla lettera g);
i) la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 22;
j) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione
alla presente legge.
Art. 8
Consorzi volontari, associazioni di tartuficoltori,
associazioni di raccoglitori e cercatori di tartufo
1. I consorzi volontari di cui all'articolo 4 della legge 6
dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni sono
istituiti secondo le disposizioni del Codice civile.
2. I consorzi volontari e le associazioni dei tartuficoltori
procedono alla tabellazione delle tartufaie controllate e
coltivate del territorio di competenza, secondo le modalità
previste dall'articolo 18.
Art. 9.
Identificazione delle specie di tartufo
1. I tartufi freschi o conservati destinati al consumo devono
appartenere a uno dei generi e specie indicati dalla legge 6
dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni. L'esame
finalizzato all'accertamento della commestibilità e
commerciabilità degli esemplari spontanei e coltivati è
eseguito dagli Ispettorati micologici presso i Dipartimenti
di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) o da
micologi iscritti all'albo nazionale o regionale, secondo
quanto previsto dall'articolo 19.
2. L'accertamento ai fini di studio delle specie di tartufo
in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche è
svolto dagli ispettori micologi e dai micologi iscritti
all'albo nazionale e regionale. I micologi partecipano a
corsi di aggiornamento periodici certificati e sono inseriti
in apposito registro tenuto dal Dipartimento regionale
dell'Agricoltura.
Art. 10.
Esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi
1. L'età minima per esercitare la cerca e la raccolta dei
tartufi è stabilita in quattordici anni compiuti. I minori di
quattordici anni possono praticare la cerca e la raccolta
purché accompagnati da persona in possesso di attestato di
idoneità.
2. La cerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:
a) durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad
un'ora prima della levata del sole;
b) nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi otto
anni dalla messa a dimora delle piante, ad eccezione delle
tartufaie coltivate;
c) quando i tartufi risultano non maturi o avariati e
mediante lavorazione andante del terreno;
d) con l'ausilio di più di due cani iscritti all'anagrafe
canina. E' ammesso l'utilizzo un cucciolo di età non
superiore a sei mesi per l'addestramento;
e) con l'uso di vanghette di lunghezza superiore a 15 cm.
Art. 11.
Norme particolari per l'esercizio della cerca, raccolta e
coltivazione dei tartufi
nelle foreste demaniali e nei parchi
1. Nelle foreste demaniali e nei parchi la cerca e la
raccolta di tartufi possono essere esercitate da soggetti in
possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 13 e
del tesserino di cui all'articolo 14. L'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente, sulla base dei criteri
definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7,
determina le modalità con cui è consentita la cerca e la
raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e, d'intesa con i
rispettivi organismi di gestione, nei parchi nazionali e
regionali nonché nelle aree protette.
Art. 12.
Cerca e raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio
1. La cerca e la raccolta dei tartufi e degli altri funghi
ipogei per esclusivi e comprovati scopi scientifici e di
studio può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente anche in deroga alle modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7
e al di fuori dei periodi stabiliti, secondo le disposizioni
della presente legge.
2. I soggetti che effettuano la cerca e la raccolta per le
finalità di cui al comma 1 sono esonerati dal pagamento della
tassa di cui all'articolo 14.
Art. 13.
Attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi
1. L'attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei
tartufi è rilasciato dal Dipartimento regionale
dell'agricoltura ai maggiori di anni quattordici previa
frequentazione di appositi corsi e previo superamento di un
esame volto a verificare le conoscenze dei candidati in
merito ai principi della tartuficoltura, al contenuto della
normativa regionale e nazionale relativa alla raccolta del
tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi
incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza
igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della
salute e del benessere del cane da tartufi.
2. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati i contenuti
minimi dei corsi di cui al comma 1.
3. L'attestato di idoneità di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1985, n. 752, ha
validità sull'intero territorio nazionale, con esclusione
delle tartufaie coltivate o controllate.
4. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dagli enti di
ricerca, dagli enti locali, dalle associazione micologiche,
dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale
o regionale o ambientaliste riconosciute senza fini di lucro,
aventi sedi e operanti nel territorio regionale.
5. Gli attestati di idoneità già rilasciati alla data di
entrata in vigore della presente legge mantengono validità
previo pagamento della tassa regionale.
Art. 14.
Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, anche mediante delega agli
enti locali, rilascia il tesserino per la cerca e la raccolta
dei tartufi previo versamento della tassa di concessione
regionale.
2. Il tesserino è di due tipi:
a) amatoriale, che consente al titolare di raccogliere fino a
500 grammi al giorno di tartufo del gruppo BIANCHI e fino a
1.500 grammi al giorno di tartufo del gruppo NERI , salvo un
unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa
di concessione regionale annuale ammonta ad euro cinquanta;
b) professionale, che consente al titolare di raccogliere
fino a 1.200 grammi al giorno di tartufo del gruppo BIANCHI
e fino a 4.000 grammi al giorno di tartufo del gruppo NERI ,
salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso
la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro
centocinquanta.
Art. 15.
Periodi di libera cerca e raccolta dei tartufi
1. La cerca e la raccolta libera dei tartufi sono consentite
nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente
legge. In presenza di particolari situazioni climatiche,
l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea può stabilire variazioni ai periodi
indicati nella suddetta tabella, con validità limitata
all'anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne
derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.
2. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la
massima diffusione e pubblicità.
Art. 16.
Divieti temporanei di cerca e di raccolta dei tartufi
1. I comuni vietano, per periodi determinati, la cerca e la
raccolta dei tartufi nei territori del rispettivo ambito di
competenza, qualora vi sia la comprovata possibilità di
alterare i fattori che permettono la riproduzione del
tartufo, ancorché di singole specie.
2. Gli enti locali territorialmente competenti provvedono a
dare la massima diffusione e pubblicità al divieto temporaneo
di raccolta dei tartufi.
Art. 17.
Ambiti di esercizio dell'attività di cerca e di raccolta
1. Le attività di cerca e raccolta dei tartufi sono libere
nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui
medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di
riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi,
tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.
2. I conduttori di tartufaie coltivate o controllate hanno il
diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti ai sensi
dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1985, n. 752. Il
diritto di proprietà è evidenziato nei modi e nei termini
previsti dall'articolo 18.
3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel
piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi,
scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti
con i terreni da essi condotti.
4. I proprietari o i conduttori dei fondi non recintati
secondo quanto previsto nel comma 1 non possono opporsi
all'accesso dei raccoglitori muniti del tesserino di cui
all'articolo 14.
Art. 18.
Riconoscimento delle tartufaie
1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente,
secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazione
di cui all'articolo 7, rilascia l'attestazione di
denominazione di tartufaia controllata o coltivata ,
imponendo l'obbligo di identificazione delle stesse mediante
apposite tabelle poste su idonei pali di sostegno a
un'altezza non inferiore a metri 2,5 dal suolo, lungo tutto
il confine dell'area tartufigena e a distanza tale che da
ogni cartello debba risultare visibile tanto il precedente
quanto il successivo. Ogni cartello riporta ben visibile e in
carattere stampatello la dicitura Raccolta di tartufi
riservata e le altre specifiche disposizioni previste dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.
2. Successivamente al riconoscimento di cui al comma 1, i
proprietari dei relativi fondi possono riservarsi il diritto
di cerca e raccolta dei tartufi.
3. La denominazione di tartufaia controllata o coltivata ha
validità decennale ed è rinnovata su richiesta, secondo le
indicazioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo
7.
4. Il riconoscimento della denominazione di tartufaia
controllata o coltivata è revocata dall'ente competente in
seguito all'accertamento della mancata esecuzione o
conformità degli interventi secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.
5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle
tabelle d'identificazione della tartufaia entro e non oltre i
trenta giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento.
Art. 19.
Norme particolari per la tutela e la valorizzazione dei
tartufi
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede con apposita
deliberazione:
a) all'istituzione di un marchio di identità dei tartufi
prodotti o raccolti nel territorio regionale;
b) alla predisposizione di un sistema di certificazione e
tracciabilità del prodotto raccolto nel territorio regionale.
2. All'atto della cessione il cercatore di tartufi deve
essere in possesso di certificazione di commestibilità, in
cui devono essere riportate:
a) la specie e la relativa denominazione tassonomica;
b) la zona e la data di raccolta;
c) il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti.
3. L'esame per l'accertamento delle specie dei tartufi
spontanei e coltivati (Certificato di commestibilità) è
eseguito dagli ispettori micologici presso i dipartimenti di
prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASP) e dai
micologi iscritti all'albo nazionale e regionale, che sono
obbligati a partecipare a corsi di aggiornamenti periodici
certificati, da inserire, in seguito, a richiesta, in
apposito registro. Il mantenimento dell'iscrizione all'albo
regionale è subordinato alla partecipazione ai corsi di
aggiornamento indetti dall'Assessorato competente, su
proposta del Centro di ricerca per la valorizzazione del
tartufo e della tartuficoltura in Sicilia.
Art. 20.
Divieti
1. È vietata, sotto ogni forma, la commercializzazione con la
denominazione tartufo di specie di tartufo diverse da
quelle elencate nell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1985,
n. 752 e successive modificazioni.
2. E' vietata la raccolta di tartufi di diametro inferiore a
2 centimetri.
Art. 21.
Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella
presente legge è esercitata, oltre che dai soggetti previsti
da norme statali e contenute all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, dagli
agenti del Corpo forestale della Regione, dagli organi di
polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle
guardie venatorie.
Art. 22.
Sanzioni
1. La violazione delle norme della presente legge, fermo
restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria
per i reati previsti dal codice penale, comporta la confisca
del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa
pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per
ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di
cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi
indicati:
a) cerca e raccolta in periodo di divieto o senza attestato
di idoneità, permesso o autorizzazione nei casi prescritti:
da euro 516,00 a euro 2.582,00;
b) cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia
trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle
piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
c) cerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo
il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro
258,00 a euro 2.582,00;
d) cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da
quelle previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 7, compresa la raccolta di tartufi di diametro
inferiore a 2 centimetri: da euro 52,00 a euro 2.582,00, in
base alla modulazione definita dal regolamento di cui
all'articolo 7 per il mancato rispetto delle diverse
prescrizioni;
e) mancata chiusura a regola d'arte delle buche effettuate
per cavare i tartufi: per ogni buca da euro 258,00 a euro
2.582,00;
f) cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro
516,00 a euro 2.582,00;
g) mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riserva
nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o
controllate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
h) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta
o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle
modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 6 dicembre
1985, n. 752: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
i) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge
n. 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
j) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle
modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14
della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca
reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da
euro 516,00 a euro 5.170,00;
k) violazione del divieto di cui all'articolo 20, comma 1: da
euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e
g) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni
dell'attestato di idoneità dell'abilitazione e dell'eventuale
autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle per il medesimo
periodo, nel caso in cui tali documenti non siano stati mai
acquisiti. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca
definitiva dell'attestato di idoneità e dell'eventuale
autorizzazione o il diniego permanente alla loro
acquisizione.
Art. 23.
Disposizioni finanziarie
1. I proventi della tassa di concessione di cui all'articolo
14 affluiscono in apposito capitolo da istituirsi nello stato
di previsione delle entrate del bilancio della Regione e sono
destinati alle finalità di cui alla presente legge.
Art. 24.
Commercializzazione delle piante micorrizate
1. Le aziende che intendono produrre e commercializzare
piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato
materiale certificato, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.
Art. 25.
Lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base
di tartufo
1. La lavorazione e la conservazione dei tartufi e dei
prodotti a base di tartufo avviene nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in
materia di sicurezza alimentare.
2. La lavorazione del tartufo per la conservazione e dei
prodotti a base di o contenenti tartufo destinati al consumo
può essere effettuata da:
a) ditte iscritte alla camera di commercio;
b) consorzi di produttori di tartufaie controllate e
coltivate;
c) cooperative di conservazione e commercializzazione del
tartufo.
3. I tartufi, o le parti di esso, oggetto di processo di
conservazione sono vendute in confezioni chiuse con aggiunta
di acqua e sale o soltanto di sale ed eventualmente vino,
liquore o acquavite.
4. I contenitori sono sottoposti a sterilizzazione a 120°C.
5. E' ammesso l'impiego di altre sostanze ovvero un diverso
sistema di conservazione, consentito dalla normativa in
materia di conservazione di prodotti destinati al consumo
alimentare, purché indicato in etichetta.
6. L'etichettatura riporta le generalità del confezionatore,
il nome del tartufo e la sua indicazione tassonomica, il peso
netto del prodotto espresso in grammi di prodotto sgocciolato
con tolleranza massima del 5 per cento, l'eventuale
indicazione di tartufi pelati , qualora siano stati liberati
della scorza, la tipologia dell'eventuale liquido di governo.
7. I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devono
riportare sull'etichetta l'elenco della specie di Tuber
presenti ed il peso in percentuale del prodotto fresco
utilizzato.
8. I prodotti contenenti aromi di sintesi (bismetiltiometano
o similari) non possono evocare in alcun modo in etichetta,
fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo né attraverso
diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in
vista la dicitura prodotto contenente aromi , secondo quanto
specificato nel regolamento di attuazione e come previsto
dalla normativa statale ed europea.
9. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve avere le
seguenti caratteristiche: liquido di governo o di copertura,
profumo gradevole, sapore appetitoso tipico della specie,
assenza di terra, di sabbia, di vacui e di altre materie
estranee.
10. E' in ogni caso vietato l'uso di sostanze coloranti.
Art. 26.
Raccoglitori occasionali o amatoriali e professionali
1. Secondo quanto previsto dalla normativa fiscale nazionale
ed ai fini del rilascio del tesserino di raccolta di cui
all'articolo 14, i raccoglitori e i cercatori di tartufo sono
distinti in amatoriali e professionali in ragione delle
soglie di reddito prodotte, come stabilito dall'articolo 1,
commi da 692 a 699, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
successive modificazioni.
2. I raccoglitori e i cercatori di tartufi tenuti a munirsi
di partita IVA in ragione dell'ammontare dei redditi
prodotti, secondo quanto previsto dal comma 1, sono tenuti al
possesso del tesserino professionale.
Art. 27.
Norme transitorie
1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci dalla
data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di
cui all'articolo 7.
2. Le tartufaie coltivate realizzate prima della data di
entrata in vigore della presente legge possono essere
riconosciute tali indipendentemente dalla certificazione
della micorrizazione.
Art. 28.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.