Art. 1.
Rinvio delle elezioni per il rinnovo
degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta
1. Al fine di contenere i rischi sanitari connessi
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le elezioni per il
rinnovo ordinario degli organi dei comuni già previste per il
mese di novembre 2020 si svolgeranno in una data compresa tra
l'1 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021. Fino alla proclamazione
del sindaco e dei consiglieri comunali neoeletti è prorogato
il mandato del sindaco e dei consiglieri comunali in carica.
Per le elezioni di cui al presente comma sono fatte salve le
operazioni relative alla presentazione delle liste e delle
candidature a sindaco e a consigliere comunale.
2. Per le elezioni di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21
maggio 2020, n. 11.
3. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 14
bis, le parole 'entro sessanta giorni dalla proclamazione
degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi
nel turno elettorale per l'anno 2020' sono sostituite dalle
parole 'in una domenica compresa tra il 15 marzo 2021 ed il
31 marzo 2021. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei
comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area
vasta.';
b) all'articolo 51 le parole 'e comunque non oltre il 31
gennaio 2021' sono sostituite dalle parole 'e comunque non
oltre il 30 aprile 2021'.
4. Le elezioni dei Consigli metropolitani di cui all'articolo
14 bis, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n.
15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 2, sono
indette dai rispettivi Sindaci metropolitani con decreto da
emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente
quello della votazione e si svolgono nella medesima data
fissata per le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei
liberi Consorzi comunali di cui all'articolo 6, comma 2,
secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015,
come modificato dalla lettera a) del comma 2.
5. Resta fermo, per le elezioni dei Presidenti dei liberi
Consorzi comunali di cui al comma 4, quanto previsto dal
comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11/2020.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.