Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 06 11 2020 n. 56)
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto
1. La presente legge disciplina il funzionamento della forma di governo regionale, la nomina e la revoca degli Assessori nonché la conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della Regione.
2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 17 e fatto salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni della presente legge entrano in vigore dalla diciottesima legislatura.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 15 e 16 entrano in vigore nella presente legislatura.
Art. 2.
Insediamento del Presidente della Regione
1. Il Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'Assemblea regionale, assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione.
Art. 3.
Nomina e giuramento dei componenti della Giunta regionale
1. Dopo la proclamazione il Presidente nomina gli Assessori, tra cui un Vicepresidente, preponendoli ai singoli rami dell'amministrazione, assicurando che ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore ad un terzo.
2. Il Presidente può nominare Assessori regionali anche soggetti che non rivestano la carica di deputato regionale, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di deputato regionale e che non si trovino in condizioni di incandidabilità o incompatibilità alla suddetta carica secondo le previsioni delle vigenti leggi in materia.
3. Gli Assessori regionali, prima di assumere le funzioni, giurano, dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea regionale siciliana nel corso di una seduta pubblica, di esercitare le proprie funzioni al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione.
4. Fino al giuramento degli Assessori, il Presidente adotta gli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e degli Assessori.
Art. 4.
Presentazione del programma di governo all'Assemblea
regionale
1. Il Presidente della Regione, in un'apposita seduta dell'Assemblea regionale siciliana, da tenersi nei quindici giorni successivi all'insediamento dell'Ufficio di Presidenza di quest'ultima, presenta all'Assemblea regionale il programma di governo. Nel programma sono individuati gli obiettivi strategici, gli strumenti e i tempi di realizzazione dello stesso.
2. Annualmente il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale una relazione sull'attuazione del programma nonché sull'attuazione delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea.
Art. 5.
Dichiarazioni programmatiche degli Assessori alle Commissioni
permanenti
1. Ciascun Assessore regionale, nei trenta giorni successivi alla presentazione all'Assemblea del programma di governo, presenta alle competenti Commissioni parlamentari permanenti le relative dichiarazioni programmatiche, concernenti i singoli rami dell'amministrazione. Nelle dichiarazioni programmatiche sono individuati gli obiettivi strategici, gli strumenti e i tempi di realizzazione.
2. Annualmente ogni Assessore regionale presenta alla Commissione competente una relazione sull'attuazione degli obiettivi indicati nelle dichiarazioni programmatiche nonché sull'attuazione delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dalla Commissione.
3. Ove l'Assessore sia sostituito per qualunque causa, il nuovo Assessore è tenuto a presentare alla Commissione le dichiarazioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dal proprio insediamento.
Art. 6.
Termine per la nomina dei nuovi Assessori
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente e in tutte le altre ipotesi in cui un Assessorato rimanga vacante, il Presidente della Regione, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione regionale, provvede alla nomina del nuovo Assessore con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.
Art. 7.
Variazione della composizione della Giunta e della
preposizione degli Assessori
1. Il Presidente della Regione dà tempestiva comunicazione all'Assemblea regionale siciliana di ogni variazione della composizione della Giunta regionale nonché della preposizione degli Assessori e ne riferisce all'Assemblea in apposita seduta.
Art. 8.
Cessazione del mandato di Presidente della Regione
1. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che ne dà comunicazione all'Aula nella prima seduta utile.
2. Il Presidente dell'Assemblea regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, dichiara l'avvenuta presentazione delle dimissioni, la decadenza, l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Regione ovvero l'approvazione di una mozione di sfiducia ed il conseguente scioglimento dell'Assemblea regionale.
3. Nel caso di dimissioni del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dalla presentazione delle dimissioni.
4. Nel caso di decadenza o di impedimento permanente del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dalla comunicazione di decadenza
all'Assemblea regionale o dalla dichiarazione
dell'impedimento permanente di cui al comma 8.
5. Nel caso di morte del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dall'effettiva conoscenza dell'evento.
6. Nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dalla data di approvazione della mozione medesima.
7. Nel caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, morte ovvero di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, sono indette nuove elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione, da tenersi comunque entro tre mesi dall'evento. In tali ipotesi, le funzioni di Presidente della Regione sono assunte, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, dal Vicepresidente o, in mancanza, dall'Assessore più anziano per età, sino all'insediamento del nuovo Presidente della Regione.
8. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana dichiara la natura permanente dell'impedimento del Presidente della Regione.
Art. 9.
Mozione di sfiducia
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, dello Statuto della Regione, la disciplina delle ulteriori disposizioni procedurali relative alla mozione di sfiducia è riservata al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto.
Art. 10.
Autoscioglimento dell'Assemblea
1. Le contemporanee dimissioni della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana sono presentate al Presidente e ne determinano lo scioglimento anticipato con conseguente conclusione della legislatura secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Le dimissioni sono contemporanee quando, mediante sottoscrizione autografa del medesimo atto a pena d'irricevibilità, sono presentate da almeno la metà più uno dei deputati.
3. Le dimissioni si perfezionano e producono effetto al momento della presentazione. La revoca delle dimissioni da parte dei deputati che le hanno presentate non è ammessa sotto nessuna forma, né con atto congiunto né con atti separati.
4. A partire dalla data in cui si perfezionano le dimissioni lo scioglimento opera di diritto. Non è richiesta né consentita alcuna votazione dell'Assemblea.
5. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana dichiara l'avvenuto scioglimento con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro cinque giorni dalla presentazione delle dimissioni. A seguito della pubblicazione può svolgersi un dibattito in un'apposita seduta convocata in via straordinaria ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto della Regione.
6. Per i deputati che hanno sottoscritto le contemporanee dimissioni non si fa luogo a surroga, restando i medesimi in carica ai fini del disposto dell'articolo 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1. Per i medesimi deputati, in tutti gli altri casi di cui all'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 resta ferma l'ordinaria disciplina per la surrogazione.
7. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente dell'Assemblea regionale, indìce le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana da tenersi entro tre mesi dal termine di cui al comma 3.
Art. 11.
Prorogatio del Governo regionale
1. Nei casi di scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana per conclusione della legislatura, per dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia, decadenza, impedimento permanente, morte del Presidente della Regione ovvero per dimissioni contestuali della maggioranza dei deputati regionali, il Governo della Regione provvede soltanto agli atti di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
Art. 12.
Annullamento integrale delle elezioni
1. Qualora le elezioni siano integralmente annullate, l'Assemblea regionale siciliana ed il Governo della Regione provvedono soltanto agli atti indifferibili e urgenti fino all'insediamento della nuova Assemblea regionale e del nuovo Presidente della Regione. Entro quindici giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento che annulla le elezioni, il Presidente della Regione indìce nuove elezioni da tenersi entro i successivi tre mesi.
Art. 13.
Comunicazione della costituzione e delle variazioni della
Giunta regionale
1. I decreti di costituzione del Governo della Regione, tutti i decreti di nomina e revoca degli Assessori e gli atti con i quali gli Assessori rassegnano le dimissioni sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che ne dà comunicazione all'Aula nella prima seduta utile.
Art. 14.
Sospensione del Presidente della Regione
1. Nel caso di sospensione del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni di Presidente della Regione sono assunte dal Vicepresidente ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto della Regione.
Art. 15.
Obblighi del Governo su schemi di norme di attuazione dello
Statuto
1. Le deliberazioni della Giunta regionale recanti schemi di norme di attuazione dello Statuto della Regione, prima della trasmissione alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, sono sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che, previa istruttoria della competente Commissione, esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla relativa assegnazione da parte del Presidente dell'Assemblea.
2. La Giunta regionale assicura un'informazione qualificata e tempestiva in ordine ai negoziati per la stipula di accordi con il Governo nazionale.
Art. 16.
Attuazione delle leggi e delle politiche regionali
1.Al fine di consentire all'Assemblea regionale siciliana il pieno esercizio delle funzioni alla stessa assegnate dallo Statuto della Regione e dalla legislazione regionale, ivi comprese quelle di indirizzo politico e di controllo sull'attuazione delle leggi regionali, i componenti della Giunta regionale sono tenuti, qualora richiesti, a trasmettere all'Assemblea regionale o ai suoi organi collegiali, notizie, informazioni e documenti concernenti lo svolgimento dell'azione di governo e l'attuazione delle leggi e delle politiche regionali.
Art. 17.
Pubblicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001,
n. 14
1. La presente legge è inserita nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.
Art. 3.
Nomina e giuramento dei componenti della Giunta regionale
1. Dopo la proclamazione il Presidente nomina gli Assessori, tra cui un Vicepresidente, preponendoli ai singoli rami dell'amministrazione, assicurando che ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore ad un terzo.
2. Il Presidente può nominare Assessori regionali anche soggetti che non rivestano la carica di deputato regionale, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di deputato regionale e che non si trovino in condizioni di incandidabilità o incompatibilità alla suddetta carica secondo le previsioni delle vigenti leggi in materia.
3. Gli Assessori regionali, prima di assumere le funzioni, giurano, dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea regionale siciliana nel corso di una seduta pubblica, di esercitare le proprie funzioni al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione.
4. Fino al giuramento degli Assessori, il Presidente adotta gli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e degli Assessori.
Art. 4.
Presentazione del programma di governo all'Assemblea
regionale
1. Il Presidente della Regione, in un'apposita seduta dell'Assemblea regionale siciliana, da tenersi nei quindici giorni successivi all'insediamento dell'Ufficio di Presidenza di quest'ultima, presenta all'Assemblea regionale il programma di governo. Nel programma sono individuati gli obiettivi strategici, gli strumenti e i tempi di realizzazione dello stesso.
2. Annualmente il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale una relazione sull'attuazione del programma nonché sull'attuazione delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea.
Art. 5.
Dichiarazioni programmatiche degli Assessori alle Commissioni
permanenti
1. Ciascun Assessore regionale, nei trenta giorni successivi alla presentazione all'Assemblea del programma di governo, presenta alle competenti Commissioni parlamentari permanenti le relative dichiarazioni programmatiche, concernenti i singoli rami dell'amministrazione. Nelle dichiarazioni programmatiche sono individuati gli obiettivi strategici, gli strumenti e i tempi di realizzazione.
2. Annualmente ogni Assessore regionale presenta alla Commissione competente una relazione sull'attuazione degli obiettivi indicati nelle dichiarazioni programmatiche nonché sull'attuazione delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dalla Commissione.
3. Ove l'Assessore sia sostituito per qualunque causa, il nuovo Assessore è tenuto a presentare alla Commissione le dichiarazioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dal proprio insediamento.
Art. 6.
Termine per la nomina dei nuovi Assessori
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente e in tutte le altre ipotesi in cui un Assessorato rimanga vacante, il Presidente della Regione, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione regionale, provvede alla nomina del nuovo Assessore con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.
Art. 7.
Variazione della composizione della Giunta e della
preposizione degli Assessori
1. Il Presidente della Regione dà tempestiva comunicazione all'Assemblea regionale siciliana di ogni variazione della composizione della Giunta regionale nonché della preposizione degli Assessori e ne riferisce all'Assemblea in apposita seduta.
Art. 8.
Cessazione del mandato di Presidente della Regione
1. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che ne dà comunicazione all'Aula nella prima seduta utile.
2. Il Presidente dell'Assemblea regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, dichiara l'avvenuta presentazione delle dimissioni, la decadenza, l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Regione ovvero l'approvazione di una mozione di sfiducia ed il conseguente scioglimento dell'Assemblea regionale.
3. Nel caso di dimissioni del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dalla presentazione delle dimissioni.
4. Nel caso di decadenza o di impedimento permanente del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dalla comunicazione di decadenza
all'Assemblea regionale o dalla dichiarazione
dell'impedimento permanente di cui al comma 8.
5. Nel caso di morte del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dall'effettiva conoscenza dell'evento.
6. Nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro cinque giorni dalla data di approvazione della mozione medesima.
7. Nel caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, morte ovvero di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, sono indette nuove elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione, da tenersi comunque entro tre mesi dall'evento. In tali ipotesi, le funzioni di Presidente della Regione sono assunte, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, dal Vicepresidente o, in mancanza, dall'Assessore più anziano per età, sino all'insediamento del nuovo Presidente della Regione.
8. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana dichiara la natura permanente dell'impedimento del Presidente della Regione.
Art. 9.
Mozione di sfiducia
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, dello Statuto della Regione, la disciplina delle ulteriori disposizioni procedurali relative alla mozione di sfiducia è riservata al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto.
Art. 10.
Autoscioglimento dell'Assemblea
1. Le contemporanee dimissioni della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana sono presentate al Presidente e ne determinano lo scioglimento anticipato con conseguente conclusione della legislatura secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Le dimissioni sono contemporanee quando, mediante sottoscrizione autografa del medesimo atto a pena d'irricevibilità, sono presentate da almeno la metà più uno dei deputati.
3. Le dimissioni si perfezionano e producono effetto al momento della presentazione. La revoca delle dimissioni da parte dei deputati che le hanno presentate non è ammessa sotto nessuna forma, né con atto congiunto né con atti separati.
4. A partire dalla data in cui si perfezionano le dimissioni lo scioglimento opera di diritto. Non è richiesta né consentita alcuna votazione dell'Assemblea.
5. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana dichiara l'avvenuto scioglimento con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro cinque giorni dalla presentazione delle dimissioni. A seguito della pubblicazione può svolgersi un dibattito in un'apposita seduta convocata in via straordinaria ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto della Regione.
6. Per i deputati che hanno sottoscritto le contemporanee dimissioni non si fa luogo a surroga, restando i medesimi in carica ai fini del disposto dell'articolo 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1. Per i medesimi deputati, in tutti gli altri casi di cui all'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 resta ferma l'ordinaria disciplina per la surrogazione.
7. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente dell'Assemblea regionale, indìce le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana da tenersi entro tre mesi dal termine di cui al comma 3.
Art. 11.
Prorogatio del Governo regionale
1. Nei casi di scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana per conclusione della legislatura, per dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia, decadenza, impedimento permanente, morte del Presidente della Regione ovvero per dimissioni contestuali della maggioranza dei deputati regionali, il Governo della Regione provvede soltanto agli atti di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
Art. 12.
Annullamento integrale delle elezioni
1. Qualora le elezioni siano integralmente annullate, l'Assemblea regionale siciliana ed il Governo della Regione provvedono soltanto agli atti indifferibili e urgenti fino all'insediamento della nuova Assemblea regionale e del nuovo Presidente della Regione. Entro quindici giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento che annulla le elezioni, il Presidente della Regione indìce nuove elezioni da tenersi entro i successivi tre mesi.
Art. 13.
Comunicazione della costituzione e delle variazioni della
Giunta regionale
1. I decreti di costituzione del Governo della Regione, tutti i decreti di nomina e revoca degli Assessori e gli atti con i quali gli Assessori rassegnano le dimissioni sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che ne dà comunicazione all'Aula nella prima seduta utile.
Art. 14.
Sospensione del Presidente della Regione
1. Nel caso di sospensione del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni di Presidente della Regione sono assunte dal Vicepresidente ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto della Regione.
Art. 15.
Obblighi del Governo su schemi di norme di attuazione dello
Statuto
1. Le deliberazioni della Giunta regionale recanti schemi di norme di attuazione dello Statuto della Regione, prima della trasmissione alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, sono sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che, previa istruttoria della competente Commissione, esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla relativa assegnazione da parte del Presidente dell'Assemblea.
2. La Giunta regionale assicura un'informazione qualificata e tempestiva in ordine ai negoziati per la stipula di accordi con il Governo nazionale.
Art. 16.
Attuazione delle leggi e delle politiche regionali
1.Al fine di consentire all'Assemblea regionale siciliana il pieno esercizio delle funzioni alla stessa assegnate dallo Statuto della Regione e dalla legislazione regionale, ivi comprese quelle di indirizzo politico e di controllo sull'attuazione delle leggi regionali, i componenti della Giunta regionale sono tenuti, qualora richiesti, a trasmettere all'Assemblea regionale o ai suoi organi collegiali, notizie, informazioni e documenti concernenti lo svolgimento dell'azione di governo e l'attuazione delle leggi e delle politiche regionali.
Art. 17.
Pubblicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001,
n. 14
1. La presente legge è inserita nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.