(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 16 02 2018 n. 8)
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di variazione di denominazione dei comuni termali
1. All'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole dell'intero comune' sono aggiunte le parole , fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2 bis';
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2 bis. Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l'aggiunta della parola terme' alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.