(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 30 07 2021 n. 33)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre
2020, n. 24
1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 è abrogata.
2. All'articolo 6 della legge regionale n. 24/2020 è aggiunto il seguente comma:
9 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto. .
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.