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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge Regionale Sicilia n. 18 del 12 ottobre 2018
Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari
 
(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 19 10 2018 n. 45)


Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:




ARTICOLO 1
Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente della Regione e i componenti della Giunta regionale che siano deputati nonché i sindaci, gli assessori comunali ed i consiglieri comunali e circoscrizionali sono tenuti a depositare, rispettivamente presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e presso l'ufficio di Gabinetto del sindaco, una dichiarazione anche negativa sull'eventuale appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, qualora tale condizione sussista, precisandone la denominazione.

2. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento, i componenti della Giunta regionale che non siano deputati sono tenuti a depositare la dichiarazione di cui al comma 1 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione.




ARTICOLO 2
Comunicazione e pubblicità

1. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui all'articolo 1 da parte dei deputati regionali, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ne dà comunicazione all'Assemblea.

2. In caso di mancato deposito della suddetta dichiarazione da parte dei componenti della Giunta regionale che non siano deputati regionali, il Presidente della Regione ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ai fini della comunicazione all'Assemblea.

3. In caso di mancato deposito della medesima dichiarazione da parte dei sindaci, degli assessori comunali, dei consiglieri comunali e dei consiglieri circoscrizionali, il Presidente del Consiglio comunale interessato ne dà comunicazione al relativo Consiglio.

4. Le comunicazioni di cui ai commi l, 2 e 3 sono pubblicate rispettivamente nei siti web dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione e dei comuni interessati.




ARTICOLO 3
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 sono depositate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.




ARTICOLO 4
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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