(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 26 07 2021 n. 32)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Termine per la presentazione delle istanze di proroga
delle concessioni demaniali marittime
1. Atteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i soggetti pubblici e privati che non abbiano presentato richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 e successive modificazioni possono presentare la stessa entro il 30 luglio 2021.
Art. 2.
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15
1. Alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma l quater dell'articolo 1, le parole da Al concessionario è fatto fino a affezione sono soppresse;
b) dopo il comma l quater dell'articolo 1, è aggiunto il seguente:
1 quinquies. Per la realizzazione dei corridoi di lancio, il limite di mille metri quadrati di specchio acqueo può essere incrementato fino alla misura prevista dalle specifiche ordinanze emanate dalla competente autorità marittima. .
Art. 3.
Proroga termini mancata previsione di coerenza delle concessioni demaniali marittime con i Piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM)
1. Il comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
1 bis. Attesa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire all'amministrazione concedente la conclusione dei procedimenti amministrativi, la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 1 non è prevista per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della presente legge. .
Art. 4.
Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9
1. All'articolo 66 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole competenti per territorio sono aggiunte le parole nonché dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ovvero ad affidare, in house, i relativi lavori alla Servizi Ausiliari Sicilia società consortile per azioni ;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente 4. Per le finalità di cui al comma 3, il Dipartimento regionale dell'ambiente provvede a trasferire ai comuni che ne facciano richiesta o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente le necessarie risorse, ferma restando la successiva rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. .
Art. 5.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.