(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 14 08 2020 n. 43)
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
Legge oggetto di impugnativa v. paragrafo Note.
Art. 1.
Norma di recepimento
1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, di seguito denominato Istituto, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale, tecnica e contabile.
2. L'Istituto opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e della Regione siciliana, in particolare nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo al Ministero della salute, alla Regione stessa e alle aziende sanitarie le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
3. L'Istituto ha la sede legale e centrale a Palermo ed è articolato sul territorio della Regione in sezioni diagnostiche territoriali presso i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Caltanissetta, Catania e Ragusa.
4. L'istituzione di nuove sezioni o la eventuale soppressione di quelle esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta regionale.
5. Fatte salve le competenze del Ministero della salute, l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto si informano ai principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e agli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale, fermo restando che l'erogazione delle prestazioni avviene in stretto coordinamento con le aziende sanitarie e con i laboratori pubblici di altri enti che operano nel settore della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.
N o t e
Norma impugnata con delibera 7/10/2020 ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 (v. sentenze Corte Costituzionale n. 114/2014 e n. 255/2014).
Per il testo dell'impugnativa v. link:
http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=14205
Articoli impugnati:
Articolo 5
Art. 2.
Organi
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti designati come segue:
a) uno dal Ministro della salute;
b) uno dal Presidente della Regione;
c) due dall'Assessore regionale per la salute;
d) uno dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.
3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni effettuate ai sensi del comma 2, previo parere della Commissione 'Salute Servizi Sociali e Sanitari' dell'Assemblea regionale siciliana per le nomine di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, provvede, con proprio decreto, alla nomina ed alla convocazione della prima riunione del consiglio di amministrazione nel corso della quale il consiglio stesso elegge il presidente e il vicepresidente.
4. Ai fini della nomina del consiglio di amministrazione trovano applicazione le vigenti disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico.
5. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri si provvede alla sostituzione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. I nuovi componenti restano in carica fino all'ordinaria scadenza del consiglio.
6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, il Presidente della Regione, il direttore generale o altro componente del consiglio di amministrazione.
8. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti in carica. Alle sedute partecipa senza diritto di voto il direttore generale. Il direttore amministrativo svolge funzioni di segretario.
9. Con delibera della Giunta regionale è stabilità l'indennità spettante al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione, nella misura massima omnicomprensiva rispettivamente del quaranta per cento e del venti per cento dell'indennità spettante ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana.
10. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed è nominato dal Presidente della Regione, sentito il Ministero della salute, e scelto tra le persone aventi i requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.
11. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. E' composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro per l'economia e le finanze e due dalla Regione, questi ultimi scelti tra i soggetti iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Art. 3.
Regolamento organizzativo
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e previo parere della Commissione 'Salute, Servizi Sociali e Sanitari' dell'Assemblea regionale siciliana, è emanato apposito regolamento che disciplina, secondo i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le modalità gestionali organizzative e di funzionamento dell'Istituto nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sull'Istituto, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, e i criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4.
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5.
Norma transitoria
1. L'Assessore regionale per la salute, nelle more della costituzione dei nuovi organi dell'Istituto, provvede a nominare un commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 11, comma l, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, che resta in carica fino all'insediamento di tali organi.
Art. 6.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.