(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 02 07 2021 n. 28)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni per il settore della forestazione
1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di euro 24.084.792,63 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514) e di euro 2.047.207,37 (Missione 9, Programma 5, capitolo 151001 - Art. 2).
2. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa massima di euro 38.599.598,00 (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604).
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi euro 64.731.598,00 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2021, quanto a 63.000 migliaia di euro mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, capitolo 219213 ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e successive modificazioni e quanto ad euro 1.731.598,00 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.
Art. 2.
Variazioni al bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.