(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 05 08 2022 n. 35)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Principi e finalità
1. La Regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni nonché dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, tutela gli animali in quanto esseri senzienti, al fine di assicurare loro un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e condanna gli atti di crudeltà verso gli animali e il loro abbandono.
2. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione:
a) promuove modalità di corretta convivenza con gli animali, finalizzate alla tutela della salute umana e animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo;
b) promuove politiche volte alla protezione e al benessere degli animali, con particolare riguardo alle condizioni di vita e alla salute psico-fisica;
c) favorisce l'educazione al rispetto degli animali;
d) riconosce il ruolo primario della medicina veterinaria, della società civile, delle associazioni, degli operatori professionali qualificati del settore cinotecnico nella promozione delle politiche di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo;
e) promuove il controllo delle attività cinotecniche e di riproduzione degli animali, al fine di diffondere una cultura responsabile del possesso, della riproduzione e della gestione degli animali da affezione.
3. Agli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono la Regione, le aree metropolitane, i liberi consorzi comunali, i comuni singoli o associati, le aziende sanitarie provinciali (ASP), ognuno nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 625/2017 del 15 marzo 2017 e (UE) n. 429/2016 del 9 marzo 2016 e successive modificazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, con relativi regolamenti delegati e di esecuzione, e le seguenti:
a) cani padronali: cani provvisti di proprietario con massimo grado di affiliazione con l'uomo che non vengono lasciati liberi di vagare;
b) cani vaganti: cani provvisti di proprietario abbandonati o smarriti, cani sprovvisti di proprietario, cani di proprietà dei comuni reimmessi in libertà;
c) cani affidati: cani di proprietà dei comuni temporaneamente affidati a privati cittadini che ne sono responsabili nella qualità di detentori;
d) cani adottati: cani la cui proprietà è stata trasferita a privati cittadini;
e) gatti liberi: gatti non di proprietà privata che vivono in libertà in luogo pubblico o privato collegato a luogo pubblico;
f) colonia felina: gruppo di almeno due gatti che condividono il medesimo habitat ovvero qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente;
g) censimento/stima: attività finalizzata ad acquisire informazioni, effettuata anche con indagini statistiche, sul numero dei cani e dei gatti sul territorio e relativi dati in merito a sesso, taglia, eventuale identificazione, eventuale sterilizzazione e area geografica di avvistamento;
h) monitoraggio: rilevazione periodica e sistematica di parametri comportamentali e/o di salute dei cani vaganti e dei gatti liberi o di parametri riferiti al territorio;
i) tutoraggio: atto di impegno attraverso il quale un privato cittadino si offre di occuparsi di un cane di proprietà del comune reimmesso in libertà o di una colonia felina. Relativamente alle colonie feline, l'attività di tutoraggio coincide con quella svolta dal referente di colonia.
Art. 3.
Attribuzioni della Regione
1. L'Assessorato regionale della salute:
a) autorizza i rifugi sanitari e per il ricovero di cui alla presente legge;
b) favorisce accordi tra le amministrazioni locali e le associazioni animaliste, per il controllo dei territori al fine di limitare gli abbandoni, le nascite indesiderate e prevenire ed eliminare la recrudescenza del fenomeno degli avvelenamenti;
c) produce uno schema di bando tipo per le operazioni di prelievo sul territorio ed il ricovero presso i rifugi privati in regime di convenzione con i comuni;
d) cura la predisposizione di un elenco dei cani a rischio di aggressività;
e) programma la realizzazione presso i comuni, singoli o associati, di rifugi sanitari pubblici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15, nella misura di almeno uno ogni 500.000 abitanti, garantendo in ciascun capoluogo di libero Consorzio comunale e Città metropolitana la presenza di almeno una struttura. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di 3.500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute - dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione;
f) favorisce partenariati tra enti pubblici e associazioni animaliste per l'accoglienza, il ricovero e la cura temporanea degli animali da reddito trovati sul territorio regionale privi di codici di identificazione e risultati sani a seguito dei controlli sanitari effettuati dalle ASP in conformità alla normativa comunitaria.
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può stipulare rapporti di convenzione con i comuni per l'impiego dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, nell'ambito della diversificazione delle loro mansioni.
3. I lavoratori forestali di cui al comma 2 possono essere impiegati, previa formazione, nelle operazioni di prelievo sul territorio, monitoraggio e censimento dei cani e dei gatti vaganti e nelle attività di controllo della corretta identificazione dei cani padronali, computando le relative giornate lavorative ai fini del rispetto dei livelli di garanzia occupazionale previsti dalla normativa vigente.
4. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4.
Attribuzioni dei comuni
1. I comuni sono responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al comune.
2. I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio, curano il prelievo dei cani vaganti e dei gatti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati tramite privati cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo di cui all'articolo 25, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24, i lavoratori forestali o altri soggetti terzi, utilizzando mezzi e strutture idonee a garanzia del buon esito dell'intervento.
3. I comuni curano l'affido, l'adozione e la reimmissione dei cani prelevati, secondo le indicazioni tecniche e le modalità indicate dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30, al fine di evitare la formazione di branchi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità, da effettuarsi entro sei giorni previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
4. I comuni, in forma singola o associata, assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture proprie, o in regime di convenzione, tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
5. I comuni, inoltre:
a) istituiscono, anche nell'ambito della polizia locale, l'ufficio Benessere animale e lotta al randagismo , individuando un responsabile, senza che ciò costituisca onere ulteriore di spesa. L'ufficio di cui alla presente lettera detiene l'elenco comunale per il contrasto al randagismo, è dotato di lettore microchip ed è abilitato per la consultazione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
b) provvedono a censire le colonie feline e a darne comunicazione alle aziende sanitarie provinciali;
c) realizzano una sezione, nel sito web istituzionale, riguardante il benessere animale e la lotta al randagismo, nel quale sono pubblicate norme, notizie e attività di interesse pubblico, ivi comprese le fotografie dei cani da adottare e di quelli reimmessi sul territorio;
d) provvedono, in forma singola o associata, alla realizzazione e al risanamento dei rifugi pubblici, secondo la disponibilità di risorse;
e) garantiscono, in forma singola o associata, l'utilizzo alle aziende sanitarie provinciali di luoghi idonei per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;
f) garantiscono ogni intervento necessario a rimuovere le situazioni di pericolo sia per gli animali che per le persone, anche con il coinvolgimento delle aziende sanitarie provinciali, delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, degli atenei universitari, dei cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo e di ogni altro soggetto pubblico o privato;
g) redigono, in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, il piano per la formazione obbligatoria del personale comunale coinvolto nelle attività di cui alla presente legge;
h) garantiscono il recupero degli animali ammalati o feriti per le operazioni di pronto soccorso.
6. Per le finalità previste dalla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono inoltre:
a) realizzare campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti alla presente legge e sull'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli animali di affezione;
b) promuovere le adozioni degli animali di affezione, attraverso anche sgravi fiscali sulle imposte dovute al comune o la distribuzione di voucher spendibili presso strutture convenzionate, per l'acquisto di cibo per animali, antiparassitari, accessori per animali e prestazioni sanitarie;
c) programmare periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione degli animali di proprietà;
d) prevedere, in sede di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di costruzione o ristrutturazione di rifugi, di oasi feline, di aree pubbliche di alimentazione per cani e per gatti, di aree di sgambamento per animali padronali e di cimiteri per animali da affezione;
e) concedere in comodato beni immobili alle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, tramite apposite convenzioni, per la realizzazione di micro-canili, oasi feline, cimiteri per animali di affezione o altre strutture di cui alla presente legge.
7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge i comuni possono sottoscrivere protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio.
8. I comuni provvedono a rendicontare all'azienda sanitaria provinciale competente e al Garante regionale dei diritti degli animali i controlli e le attività di cui alla presente legge, posti in essere nel corso dell'anno, secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 30.
Art. 5.
Attribuzioni delle aziende sanitarie provinciali 1. Le aziende sanitarie provinciali provvedono:
a) all'implementazione dell'anagrafe regionale degli animali di affezione, direttamente o tramite medici veterinari liberi professionisti autorizzati;
b) a garantire la sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà del comune presso le strutture veterinarie pubbliche;
c) alle prestazioni di pronto soccorso degli animali feriti ed alla cura degli animali vaganti nelle ore diurne, in regime ambulatoriale, e a programmare il servizio di reperibilità notturno e festivo presso le strutture veterinarie pubbliche;
d) a coordinare in ogni comune, attraverso un dirigente veterinario designato senza ulteriori oneri di spesa, la programmazione degli interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo;
e) a garantire la profilassi delle zoonosi e la prevenzione e il controllo delle malattie infettive negli animali di affezione nelle strutture pubbliche di ricovero e custodia;
f) ad esercitare le attività di controllo ufficiale sugli allevamenti commerciali di animali di affezione e sulle strutture di ricovero e custodia di cui alla presente legge;
g) alla valutazione della salute psico-fisica e del benessere degli animali d'affezione;
h) all'esecuzione di controlli, eseguiti a campione, sugli animali dati in affido o in adozione nell'ultimo anno;
i) alla formazione degli operatori comunali o di altri soggetti incaricati del servizio di prelievo dal territorio dei cani e gatti vaganti, dei cittadini che intendono iscriversi nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo e, in generale, a tutte le attività di formazione discendenti dalla presente legge;
j) alla promozione di interventi per garantire il corretto rapporto uomo-animale-ambiente, anche in ambito scolastico nonché alla prevenzione ed al contrasto delle condotte in danno agli animali, anche in collaborazione con le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24;
k) a vigilare sulla produzione e sul commercio degli animali da compagnia, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli animali e quanto previsto dalla presente legge.
Art. 6.
Piano triennale degli interventi di prevenzione del
randagismo e programma annuale
1. La Giunta regionale, sentiti le aziende sanitarie provinciali, il Garante regionale dei diritti degli animali, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24, gli ordini provinciali dei medici veterinari e l'ANCI, adotta, previo parere della Commissione legislativa permanente Salute e servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana, il piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo e delle condotte in danno degli animali che definisce:
a) le politiche regionali in materia di sanità pubblica veterinaria e tutela degli animali d'affezione;
b) le linee di indirizzo e le modalità operative alle quali le aziende sanitarie provinciali si attengono per la pianificazione delle attività di loro competenza e per la loro rendicontazione;
c) le iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza del rapporto uomo-animale-ambiente;
d) le linee di indirizzo sulla formazione in materia di benessere degli animali rivolta ai medici veterinari, al personale delle aziende sanitarie provinciali, ai vigili urbani, alle associazioni animaliste, ai liberi cittadini iscritti negli elenchi comunali e alle guardie ambientali ed ecozoofile e venatorie;
e) le modalità di valutazione degli interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi indicati dal piano.
2. L'Assessore regionale per la salute in attuazione del Piano, entro il 30 aprile di ogni anno, adotta il programma annuale degli interventi.
Art. 7.
Garante regionale dei diritti degli animali
1. È istituito il Garante regionale dei diritti degli animali , di seguito denominato Garante , al fine di vigilare sulla tutela del benessere animale e perseguire una migliore convivenza con la collettività umana.
2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa permanente Salute, servizi sociali e sanitari
dell'Assemblea regionale siciliana, tra persone di nota indipendenza, competenza ed esperienza nel campo della tutela degli animali.
3. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta. Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, o posti in quiescenza negli ultimi 5 anni, della Regione e degli enti del servizio sanitario nazionale, delle aziende e società partecipate da essa vigilati e controllate ed i soggetti iscritti, o che siano stati iscritti negli ultimi 5 anni, ad associazioni per la protezione degli animali, nel rispetto della normativa sulla trasparenza ed anticorruzione della pubblica amministrazione. Non possono, altresì, essere nominati Garante i membri del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, gli assessori regionali, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi negli ultimi 5 anni.
4. Per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Garante si avvale di personale dell'amministrazione regionale, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, individuato con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Garante.
5. L'incarico di Garante è svolto a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi per spese di viaggi, vitto e alloggio relativi all'esercizio delle funzioni svolte, per un importo massimo annuo di euro 30.000. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per gli esercizi finanziari 2022-2024, mediante gli stanziamenti previsti a legislazione vigente dalla Missione 1, Programma 2, Macroaggregato 1.03. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 8.
Funzioni del Garante regionale dei diritti degli animali
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante:
a) vigila sull'applicazione della normativa in materia di tutela dei diritti degli animali;
b) vigila sull'attività degli enti, delle istituzioni e dei soggetti, regionali o comunali, che operano con animali;
c) promuove la conoscenza delle norme in materia di tutela degli animali e degli interventi posti in essere dalle pubbliche amministrazioni a tutela degli stessi;
d) promuove iniziative e attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica, anche in ambito scolastico, sui temi dei diritti degli animali e della corretta convivenza con gli stessi;
e) propone al Governo della Regione l'adozione di provvedimenti, anche normativi, e di azioni, intesi a tutelare e migliorare le condizioni di vita degli animali;
f) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;
g) segnala, alle autorità competenti, il mancato o inadeguato rispetto dei diritti degli animali di affezione previsti dalla normativa vigente;
h) riunisce, almeno una volta all'anno, le associazioni animaliste iscritte all'elenco regionale;
i) cura i necessari rapporti con l'Assessorato regionale della salute;
j) assicura forme idonee di consultazione con gli ordini provinciali dei medici veterinari, i sindaci dei comuni e le forze dell'ordine per gli aspetti di relativa competenza;
k) può diffidare le pubbliche amministrazioni regionali o comunali al rispetto degli obblighi di legge connessi alla tutela del benessere animale;
l) unitamente al personale dipendente delegato, può accedere alle strutture comunali e regionali, pubbliche e private convenzionate, e può chiedere l'accesso alle strutture private.
3. Il Garante predispone, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nella Regione e la trasmette al Presidente della Regione ed alla Commissione legislativa permanente Salute, servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 9.
Anagrafe regionale degli animali di affezione
1. L'anagrafe regionale degli animali di affezione, in stretta connessione con l'anagrafe nazionale, è regolamentata nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali.
Art. 10.
Contributo di solidarietà
1. A decorrere dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un contributo di solidarietà a carico dei proprietari e dei detentori di cani, da corrispondersi in occasione delle operazioni di identificazione e registrazione o di passaggio di proprietà presso l'anagrafe canina nelle seguenti misure:
a) euro 20 per l'iscrizione all'anagrafe di un soggetto singolo;
b) euro 80 per l'iscrizione all'anagrafe di cucciolate superiori a tre soggetti;
c) euro 10 per le variazioni di proprietà dell'animale già iscritto.
2. È prevista l'esenzione del pagamento nel caso di cani detenuti dai comuni, dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e Pubblica sicurezza e di cani guida per non vedenti. 3. A decorrere dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un contributo di solidarietà a carico dei medici veterinari liberi professionisti, autorizzati dalle aziende sanitare provinciali alle operazioni di identificazione e registrazione, i quali versano euro 10 per ogni operazione di identificazione o di registrazione presso l'anagrafe canina.
4. Con il decreto di attuazione, di cui all'articolo 30, l'Assessore regionale per la salute fissa i tempi e le modalità di versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3.
5. Le somme di cui al presente articolo, stimate in euro 1.245.065 annui, sono versate in entrata del bilancio della Regione e sono destinate alla copertura dei costi fissi della banca dati regionale del DNA per la spesa autorizzata al comma 5 dell'articolo 11 e, per la parte restante, stimata in euro 1.135.065 annui, sono trasferite nella misura del 90 per cento ai comuni per le attribuzioni di cui all'articolo 4 e nella misura del 10 per cento alle aziende sanitarie provinciali per le attribuzioni di cui all'articolo 5.
Art. 11
Banca dati regionale del DNA
1. Nell'ambito delle strategie di lotta e contrasto al fenomeno del randagismo, coerentemente con la finalità del miglioramento dei servizi per i cittadini in ambito sanitario e socio-sanitario e di controllo delle nascite degli animali di affezione, a decorrere dai ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso l'Assessorato regionale della salute la banca dati regionale del DNA canino, ove sono registrate le cagne di proprietà non sterilizzate di età superiore ad un anno.
2. La banca dati regionale del DNA, connessa con l'anagrafe regionale degli animali d'affezione, è predisposta dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia, che cura altresì la raccolta e l'elaborazione dei dati sul profilo genetico.
3. I proprietari di cagne non sterilizzate, di età superiore ad un anno, procedono alla tipizzazione del DNA per la registrazione nella banca dati regionale.
4. Il decreto di attuazione di cui all'articolo 30 determina l'ammontare delle somme, non superiori a 40 euro per ciascun animale, che i proprietari o detentori a qualsiasi titolo versano alle aziende sanitarie provinciali per le operazioni di prelievo del campione organico, tipizzazione del DNA e registrazione nella banca dati nonché le successive modalità di ripartizione delle somme riscosse, da destinare nella misura del 90 per cento in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia per la copertura dei costi variabili di tracciamento e del 10 per cento in favore delle aziende sanitarie provinciali.
5. Per la copertura dei costi fissi della banca dati regionale del DNA di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di 110 migliaia di euro a valere sui proventi del contributo di solidarietà di cui all'articolo 10.
Art. 12.
Obblighi e divieti dei proprietari e dei detentori
1. Il proprietario o il detentore, anche temporaneo, degli animali di affezione, compreso chi ne fa commercio, è responsabile della salute, dell'incolumità, del benessere e della riproduzione degli stessi ed è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie, di razza e di età, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche. Ha, altresì, l'obbligo di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e il vagabondaggio.
2. Gli animali di affezione sono tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità dell'uomo e degli altri animali.
3. Il proprietario o il detentore, anche temporaneo, degli animali di affezione iscritti all'anagrafe, oltre agli eventi di cui alla normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali, segnala alle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, con i tempi e le modalità ivi stabilite, anche la data di sterilizzazione e, limitatamente agli animali di sesso femminile, l'avvenuta riproduzione e il numero di cuccioli prodotti.
4. In caso di nascita di cuccioli, il detentore, a qualunque titolo, della fattrice è responsabile della prole e deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere degli animali.
5. È vietato:
a) l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito;
b) vendere o cedere, a qualsiasi titolo ed anche sul web, cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe;
c) vendere o cedere, a qualsiasi titolo, o separare dalla madre, per qualsiasi finalità, cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari;
d) offrire, direttamente o indirettamente, animali d'affezione come premio, vincita, omaggio o regalo per giochi, sottoscrizioni o altre attività che si svolgono in occasione di qualsivoglia evento pubblico o privato e segnatamente di mostre, manifestazioni itineranti, feste, sagre, lotterie, fiere e mercati;
e) il commercio ambulante di cani e gatti;
f) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali come oggetto delle richieste;
g) detenere gli animali in spazi inadeguati, in relazione a specie, razza, età e stato fisiologico, o in condizioni comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico;
h) lasciare stabilmente o incustoditi, senza possibilità di accedere all'abitazione, cani e gatti su terrazze e balconi privi di adeguata copertura da agenti atmosferici e protezione con ringhiere;
i) privare stabilmente gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;
j) utilizzare apparecchiature chiuse per lavaggio e asciugatura di animali che non permettano all'animale di essere a contatto con il detentore;
k) vendere, esporre e commercializzare animali sottoposti a interventi chirurgici con finalità diverse da quelle sanitarie;
l) commercializzare animali in locali privi di idoneo luogo di detenzione degli stessi, anche durante l'orario di chiusura. È altresì vietata l'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno del negozio.
6. Le strutture adibite alla detenzione dei cani e dei gatti per finalità commerciali sono costruite tenendo conto delle caratteristiche etologiche e dei bisogni dell'animale. I recinti e i box sono mantenuti in adeguate condizioni igienico-sanitarie e sono provvisti di arricchimenti ambientali utili per le attività cognitive.
Art. 13.
Rinuncia alla proprietà o detenzione e abbandono di animali
1. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità di tenere l'animale con sé, può richiedere al comune di essere autorizzato a consegnarlo presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o in regime di convenzione, dimostrando l'impossibilità alla custodia e sostenendo le spese relative. In caso di mancanza di posti disponibili in strutture di ricovero e custodia, nel caso in cui non sia possibile affidare l'animale, il comune può provvedere alla diversa sistemazione, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita.
2. In caso di morte del proprietario o di malattia invalidante tale da non permettere la custodia dell'animale, ove gli eredi rinuncino alla proprietà, il comune, ove non sia possibile affidarlo, provvede al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura di ricovero e custodia pubblica o in regime di convenzione, sostenendo le spese relative.
Art. 14.
Cani di quartiere
1. Su richiesta delle associazioni di cui all'articolo 24 o dei cittadini di cui all'articolo 25, il comune può riconoscere un cane vagante come cane di quartiere. Il riconoscimento avviene previa valutazione da parte del servizio sanitario veterinario dell'azienda sanitaria locale di riferimento. Le associazioni o i privati cittadini che hanno avanzato la richiesta si assumono la responsabilità della custodia, dell'alimentazione e dell'igiene del cane di quartiere.
2. I cani di quartiere sono vaccinati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio o da medici veterinari convenzionati. Sono iscritti all'anagrafe canina o riconosciuti a nome del comune di appartenenza e sono dotati di idoneo segno di riconoscimento.
Art. 15.
Strutture di ricovero e custodia di cani e gatti
1. Sono strutture di ricovero e custodia di cani e gatti ai sensi della presente legge:
a) ambulatorio veterinario pubblico, la cui gestione sanitaria è affidata all'azienda sanitaria provinciale, struttura destinata all'erogazione degli interventi di identificazione e registrazione ed eventualmente anche di sterilizzazione e di cura del cane e del gatto;
b) rifugio sanitario, pubblico o privato in regime di convenzione, struttura sanitaria di prima accoglienza, destinata all'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;
c) casa famiglia per cani: struttura autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale per l'ospitalità temporanea fino ad un massimo di 10 cani;
d) micro-canile: struttura autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale destinata ad ospitare da 11 a 20 cani;
e) rifugio per il ricovero: struttura pubblica o privata in regime di convenzione, destinata alla custodia temporanea e all'adozione di cani e gatti, dopo il transito presso una struttura sanitaria;
f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal comune, d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale, di concerto con una o più associazioni per la protezione degli animali, che consente il ricovero di gatti in ambiente controllato o protetto, per poi essere liberati, dopo eventuali cure e sterilizzazione.
2. Nelle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettere a) e
b), la sosta perdura per il periodo necessario all'esecuzione delle procedure sanitarie e alla stabilizzazione del paziente e comunque non oltre il day hospital. Fanno eccezione i rifugi sanitari, dove il ricovero non deve superare i 7 giorni, salvo diversa prescrizione veterinaria.
3. Le strutture di ricovero e custodia sono sottoposte a controllo da parte delle autorità locali competenti per territorio, con frequenza adeguata alla valutazione del rischio.
Art. 16.
Rifugi sanitari e rifugi per il ricovero
1. Il decreto di attuazione di cui all'articolo 30 stabilisce i requisiti e le modalità per l'autorizzazione dei rifugi.
2. Alle associazioni animaliste di cui all'articolo 24 può essere affidata la gestione dei rifugi pubblici.
3. Ai rifugi pubblici è preposto un responsabile incaricato dal comune, che si occupa degli adempimenti amministrativi e
delle istruzioni impartite dal direttore
sanitario-veterinario.
4. Nei rifugi privati, ivi compresi quelli convenzionati, i predetti adempimenti sono assolti dal gestore.
5. Nei rifugi, tutti gli operatori devono essere formati e, per ogni 80 cani, è previsto almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie.
6. I rifugi hanno un registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente o in formato elettronico, che contenga almeno le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita o del decesso dell'animale e della relativa causa.
7. Gli animali ospitati sono suddivisi in gruppi compatibili per carattere, indole e abitudini, secondo le indicazioni del direttore sanitario-veterinario.
8. I box per i cani e le gabbie per i gatti sono numerati ed espongono all'esterno e ben visibile una scheda riportante il numero di microchip dell'animale e le informazioni comportamentali.
9. I rifugi sono provvisti di un'area di sgambatura, proporzionata alle capacità ricettive della struttura.
10. I rifugi tengono evidenza della storia clinica e dei trattamenti farmacologici dei cani ricoverati e custoditi, per tutta la durata della permanenza presso la struttura e per almeno tre anni successivi all'eventuale adozione.
11. Presso i rifugi pubblici, l'erogazione delle prestazioni sanitarie è assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, che individuano un direttore sanitario-veterinario.
12. Presso i rifugi privati, le prestazioni sanitarie sono assicurate dal medico veterinario libero professionista individuato dal gestore.
13. I rifugi sanitari provvedono all'assistenza sanitaria degli animali ricoverati, in particolare:
a) all'inoculazione del microchip e alla registrazione in anagrafe degli animali d'affezione;
b) agli esami clinici;
c) ai trattamenti antiparassitari, interni ed esterni;
d) alla vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio;
e) alla sterilizzazione;
f) agli esami di laboratorio finalizzati ad accertare lo stato di salute generale e il controllo e la prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;
g) all'isolamento ed all'osservazione dei cani a rischio di aggressività.
14. I rifugi sanitari sono dotati di almeno un assistente veterinario e assicurano la reperibilità del personale per le ore notturne ed i giorni festivi.
15. I rifugi per il ricovero hanno come finalità prioritaria la cessione in adozione e garantiscono il rispetto delle esigenze etologiche e fisiologiche ed il recupero psico-fisico degli animali ospitati.
16. I rifugi per il ricovero ospitano gli animali provenienti dalle strutture sanitarie che non possono essere reimmessi in libertà.
17. I rifugi per il ricovero:
a) garantiscono il benessere fisiologico ed etologico degli animali ospitati, per favorirne il recupero psico-fisico e l'adozione;
b) garantiscono la valutazione comportamentale;
c) realizzano percorsi di modificazione comportamentale;
d) incentivano e favoriscono le adozioni degli animali ospitati, garantendone la trasparenza e la tracciabilità, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;
e) agevolano il benessere e la socializzazione degli animali ospitati, garantendo la presenza di associazioni iscritte all'elenco regionale;
f) pubblicizzano le attività e i servizi erogati; g) consentono l'ingresso al pubblico;
h) provvedono a dotarsi di un sito web nel quale pubblicare le foto e i dati riassuntivi, caratteriali e fisici, di tutti i cani ricoverati;
i) realizzano accorgimenti infrastrutturali tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale degli animali ospitati;
j) provvedono a dotarsi di un ambulatorio attrezzato.
18. I rifugi per il ricovero di nuova istituzione possono avere una ricettività massima di 500 animali. Sono fatte salve le autorizzazioni esistenti. Le strutture che ospitano animali in numero superiore non possono accogliere altri ospiti fino al rientro nella ricettività fissata dall'autorizzazione.
Art. 17.
Micro-canili e casa famiglia per cani
1. La casa famiglia per cani è una struttura privata, recintata e debitamente attrezzata, autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale, ove un privato cittadino, iscritto nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo o ad un'associazione per la protezione degli animali, iscritta all'elenco regionale di cui all'articolo 24, offre ospitalità temporanea fino ad un massimo di 10 cani, secondo le disposizioni ed i requisiti previsti dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30. La titolarità di una casa famiglia per cani non comporta alcuna corresponsione economica. Essa può ottenere dal comune, nei limiti delle risorse disponibili, un rimborso anche parziale per l'acquisto di cibo, farmaci e spese veterinarie su presentazione di idonea documentazione fiscale.
2. Il micro-canile è una struttura autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale, destinata ad ospitare da 11 a 20 cani, gestita da un'associazione per la protezione degli animali iscritta all'elenco regionale di cui all'articolo 24, anche in regime di convenzione con il comune, secondo le disposizioni ed i requisiti previsti dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30.
3. I micro-canili e le case famiglia per cani individuano un medico veterinario libero professionista per la tutela della salute, del benessere e dell'incolumità degli animali.
Art. 18.
Apertura al pubblico delle strutture di ricovero e custodia
1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati, le strutture di ricovero e custodia prevedono regolari orari di apertura al pubblico, per almeno due ore al giorno continuative, dal lunedì al venerdì e per quattro ore il sabato o la domenica. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al comune e all'azienda sanitaria provinciale competenti per territorio nonché adeguatamente pubblicizzato ed esposto in maniera ben visibile fuori dalla struttura.
2. Ogni struttura predispone un apposito registro presenze dove sono registrati l'ingresso e l'uscita del pubblico e dei volontari.
3. Le strutture di ricovero e custodia garantiscono l'accesso regolamentato ai volontari delle associazioni iscritte all'elenco regionale al fine di consentire le attività di ampliamento delle competenze sociali degli animali.
4. L'accesso del pubblico e dei volontari nei rifugi o presso le zone di elevata pericolosità o di possibile contagio per gli animali può essere limitato, su disposizione del direttore sanitario-veterinario, imponendo anche regole di comportamento.
Art. 19.
Prelievo sul territorio e controllo della popolazione di cani
vaganti
1. Chiunque rinvenga un animale vagante lo segnala agli uffici comunali che ne curano il prelievo dal territorio ed il trasporto presso le strutture sanitarie pubbliche o in regime di convenzione.
2. Il prelievo sul territorio attraverso sistemi di sedazione e telenarcosi è sempre svolto da un medico veterinario abilitato ed iscritto all'apposito albo nazionale.
3. Nel caso in cui il segnalante sia disponibile a farsi carico dell'animale, il sindaco o suo delegato, esperiti gli accertamenti sanitari, può darlo in affido allo stesso. In caso di mancata segnalazione, le spese sanitarie sono a carico del soggetto affidatario.
4. Dopo il recupero dell'animale vagante si procede ad avvertire il proprietario prima possibile e, comunque, non oltre 24 ore dal ritrovamento. In caso di cani non identificati, è ammesso il test del DNA, l'azienda sanitaria provinciale verifica le condizioni sanitarie e valuta la compatibilità con lo stato di abbandono.
5. Il proprietario dell'animale è obbligato al ritiro entro quindici giorni dalla comunicazione di ritrovamento, previo pagamento dei relativi oneri maturati, da effettuarsi al comune territorialmente competente.
6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale nonché per la tipizzazione del DNA.
7. All'animale registrato in anagrafe non ritirato dal proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e seguenti.
8. In caso di cani non identificati, dopo le operazioni di identificazione e registrazione in anagrafe come cane di proprietà del comune ed i relativi controlli sanitari si procede, di norma, alla sterilizzazione ed alla reimmissione sul territorio nel più breve tempo possibile.
9. In attesa della reimmissione sul territorio, il sindaco o suo delegato può affidare il cane vagante recuperato e sterilizzato ad un cittadino che ne faccia richiesta, che si impegna ad accudirlo e custodirlo fino alla reimmissione o all'adozione.
10. Non si procede alla reimmissione sul territorio dei cani vaganti recuperati e sterilizzati soltanto nel caso di manifesta pericolosità o di soggetti a rischio di aggressività o morsicatori in maniera conclamata, situazioni patologiche che possano compromettere la sopravvivenza sul territorio, secondo la valutazione dei medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale appositamente formati.
11. Nei casi di cui al comma 10, i cani possono essere affidati o adottati da privati cittadini, cittadini iscritti all'elenco comunale per il contrasto al randagismo, membri di associazioni iscritte all'elenco regionale che ne facciano richiesta o sono destinati ai rifugi per ricovero a spese dei comuni competenti per essere avviati, ove possibile, verso idonei percorsi di modificazione comportamentale.
Art. 20.
Cani a rischio di aggressività e corsi di modificazione
comportamentale
1. È istituito, presso l'anagrafe regionale degli animali, il registro dei cani a rischio di aggressività.
2. Sono iscritti nel registro dei cani a rischio di aggressività i cani che, dopo valutazione comportamentale, vengono dichiarati a rischio elevato per l'incolumità pubblica e degli altri animali.
3. La valutazione comportamentale è condotta da medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale appositamente formati. Qualora necessario, l'azienda sanitaria provinciale competente per territorio attiva un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della sua corretta gestione da parte del proprietario o del detentore.
4. I cani randagi a rischio di aggressività sono affidati alle strutture di ricovero che ne consentano la corretta gestione e sottoposti a corsi di recupero comportamentale. Se, a seguito di valutazione comportamentale, sono dichiarati non pericolosi, possono essere ceduti in adozione o reimmessi nel territorio.
5. Il proprietario o il detentore, anche temporaneo, di cani iscritti nel registro dei cani a rischio di aggressività stipula una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante da danni causati dall'animale a persone e cose. Inoltre, applica guinzaglio e museruola quando l'animale si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
6. A seguito di episodi di morsicatura o di aggressione da parte di cani padronali, il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di tutela dell'incolumità pubblica, su indicazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, ordina ai proprietari di cani dichiarati a rischio di aggressività di frequentare corsi di modificazione comportamentale dell'animale che coinvolgano il nucleo familiare.
7. Qualora, al termine del percorso di modificazione comportamentale, l'azienda sanitaria provinciale accerti l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario, il comune provvede al sequestro e alla confisca dell'animale. 8. Il proprietario che rinuncia alla custodia del cane valutato a rischio di aggressività sostiene le spese di gestione del cane fino all'eventuale cambio di proprietà.
9. I corsi di modificazione comportamentale sono organizzati dalle aziende sanitarie provinciali, con la collaborazione degli ordini professionali dei medici veterinari, degli atenei universitari, degli operatori cinotecnici qualificati e delle associazioni animaliste. L'attività didattica è affidata a medici veterinari appositamente formati e a docenti di comprovata esperienza.
10. Il corso rilascia un patentino denominato certificazione di conduzione in regime di sicurezza , con validità triennale, coerente con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Art. 21.
Soppressione di animali
1. La soppressione degli animali è effettuata da medici veterinari in modo eutanasico ed è consentita esclusivamente nel caso di soggetti gravemente sofferenti e affetti da patologia senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologica.
2. La documentazione clinica dell'animale sottoposto ad eutanasia è conservata per il tempo previsto dalle norme vigenti in materia.
Art. 22.
Norme di tutela igienica della collettività
1. I proprietari o i detentori che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico provvedono, muniti di appositi dispositivi, alla rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
2. I soggetti di cui al comma 1 rimuovono le deiezioni e puliscono con acqua le eliminazioni urinarie emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani, accompagnati da proprietario o detentore, per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica, in coerenza con il regolamento comunale.
4. Chiunque può alimentare cani e gatti vaganti, in coerenza con il regolamento comunale e nel rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati. È vietato impedire od ostacolare, in qualsiasi modo, l'espletamento delle attività di accudimento degli animali vaganti. Chi somministra regolarmente cibo ai cani e alle colonie feline, ha l'obbligo di ripristinare le corrette condizioni igienico sanitarie e di segnalare al comune competente il luogo di somministrazione e il numero di cani vaganti e colonie feline con il numero di gatti presenti.
Art. 23.
Protezione dei gatti in libertà
1. I comuni possono stipulare con le associazioni animaliste appositi protocolli d'intesa per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
2. I privati cittadini che accudiscono gatti sul territorio devono iscriversi nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo, come referenti della colonia felina.
3. Per gravi e documentate necessità, le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco, previo parere dell'azienda sanitaria provinciale, sentito il referente di colonia.
4. I gatti che vivono in libertà sono identificati, registrati e sterilizzati a cura delle aziende sanitarie provinciali e reimmessi in libertà nella colonia di provenienza.
Art. 24.
Elenco regionale delle associazioni per la protezione degli
animali
1. Presso l'Assessorato regionale della salute è istituito l'elenco regionale delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali, ai sensi della disciplina di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 25.
Elenco comunale per il contrasto al randagismo
1. Presso gli uffici comunali di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), è istituito un elenco per il contrasto al randagismo cui possono iscriversi cittadini singoli che intendono prestare la propria opera a titolo gratuito per il contrasto al fenomeno del randagismo, a seguito di istanza e presentazione di adeguata formazione.
Art. 26.
Codice deontologico e di autoregolamentazione delle
associazioni animaliste e per la protezione degli animali
1. Le associazioni di cui all'articolo 24 ed i privati cittadini di cui all'articolo 25 si attengono alle leggi vigenti operando nell'ottica della collaborazione con le istituzioni, senza percepire alcun compenso.
Art. 27.
Accesso di cani e gatti ai giardini, parchi e aree pubbliche
1. Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini.
3. Negli spazi loro destinati, i cani accompagnati possono essere condotti anche attraverso guinzagli estensibili, o muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, fermo restando l'obbligo di evitare che gli stessi costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose.
4. È consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e ad avere la disponibilità della museruola, ovvero ad utilizzare il trasportino, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. La misura massima del numero di animali ammessi è stabilita dall'operatore del trasporto. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico ha cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato.
Art. 28.
Accesso di cani e gatti negli uffici regionali aperti al
pubblico
1. Negli uffici regionali aperti al pubblico l'accesso di cani e gatti, accompagnati dal detentore, è sempre consentito. La misura massima del numero di animali ammessi è stabilita dal responsabile, che può adottare misure limitative all'accesso, segnalandole adeguatamente.
2. I detentori che conducono i cani negli uffici di cui al comma 1 sono tenuti a usare il guinzaglio e ad avere a disposizione la museruola, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
Art. 29.
Inumazione di cani e gatti
1. I cani e gatti deceduti sono cremati o seppelliti, o in terreni di proprietà privata o in aree individuate a tale scopo dal comune, secondo le prescrizioni di igiene e salute indicate dalle aziende sanitarie provinciali. Gli animali possono essere seppelliti solo a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili.
2. Chiunque intenda realizzare cimiteri per cani e gatti pubblici o privati deve ottenere l'autorizzazione dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
Art. 30.
Norme di attuazione
1. Con decreto dell'Assessorato regionale della salute, previo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana competente in materia di salute, servizi sociali e sanitari, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.
Art. 31.
Vigilanza
1. Le aziende sanitarie provinciali, le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, i comuni, il Corpo forestale della Regione, il Garante vigilano sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 30.
Art. 32.
Norma di salvaguardia
1. Le convenzioni per la custodia dei cani prelevati sul territorio, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate con i rifugi privati, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33.
Trasferimenti in altre regioni
1. Ai comuni, senza oneri a carico della Regione, è consentito il trasferimento in altre regioni degli animali rinvenuti sul territorio siciliano, esclusivamente al fine dell'adozione presso privati cittadini che ne facciano formale richiesta.
2. Il trasferimento di cani ricoverati nelle strutture di ricovero e custodia della Regione, presso strutture di ricovero e custodia ubicate in territorio extra-regionale, è consentito a condizione che:
a) il servizio sia affidato tramite bando, prevedendo pari o maggiori requisiti sugli standard di accoglienza rispetto a quelli di provenienza;
b) il numero di soggetti da trasferire non sia superiore a dieci e comunque non superi nell'anno il numero di venti unità per ciascuna struttura.
3. È fatto divieto di cedere a qualunque titolo cani o gatti al gestore del rifugio per il ricovero.
Art. 34.
Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque contravviene alle disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450.
2. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla applicazione della presente legge spettano ai comuni nel cui territorio viene irrogata la sanzione e sono utilizzati dagli stessi esclusivamente per il finanziamento degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge e per la prevenzione del randagismo.
Art. 35.
Norma finanziaria
1. Fermo restando le quantificazioni e le coperture finanziarie previste dai precedenti articoli, le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attribuzioni disciplinate dalla presente legge nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi della legislazione vigente.
2. Le ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello Stato effettuate ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 sono iscritte in bilancio, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge e secondo le percentuali fissate dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 281/1991.
Art. 36.
Abrogazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 1. La legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 è abrogata.
Art. 37.
Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.