G.U.R.S. n. 34 Suppl. ord. del 18.08.2017
ARTICOLO 1
Promozione dell'erogazione delle prestazioni di igiene del cavo orale
1. Per la promozione e diffusione della prevenzione o della
cura precoce di specifiche malattie del cavo orale, la
Regione assicura l'erogazione delle relative prestazioni
nell'ambito del Sistema sanitario regionale.
2. Le Aziende sanitarie provinciali, su base distrettuale,
adottano tutti gli atti gestionali e di programmazione volti
a garantire l'erogazione delle prestazioni di prevenzione
primaria e secondaria, di prevenzione delle complicanze orali
correlate a patologie sistemiche e cura precoce delle
malattie del cavo orale riconosciute nell'ambito dei livelli
essenziali di assistenza attraverso l'inserimento della
figura professionale sanitaria dell'igienista dentale.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le Aziende
sanitarie provinciali sono autorizzate a rimodulare le
proprie piante organiche e ad espletare i relativi concorsi
pubblici, nel rispetto dei tetti di spesa e dei vincoli
normativi fissati per le assunzioni del personale, inserendo
la figura dell'igienista dentale quale operatore sanitario,
in possesso del diploma universitario abilitante, in grado di
assicurare la prevenzione e cura delle affezioni orodentali
su prescrizione degli odontoiatri e dei medici chirurghi,
responsabili di servizio, autorizzati all'esercizio
dell'odontoiatria come disciplinato dal Decreto del Ministro
della sanità n. 137 del 15 marzo 1999.