(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 04 06 2021 n. 24)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalità ed oggetto
1. La Regione promuove e tutela le località montane e le relative aree sciabili in ragione della loro valenza in termini di sviluppo economico e culturale, di coesione sociale e territoriale, sostiene altresì la pratica dello sci e di ogni altra attività ludico-sportiva e ricreativa, invernale o estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
2. La presente legge disciplina la gestione e la fruizione delle aree sciabili, con particolare riguardo allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane e alla
sicurezza degli utenti. Disciplina altresì la
riqualificazione e la razionalizzazione dell'uso delle aree sciabili, garantendo la salvaguardia ambientale e paesaggistica nonché la riduzione del consumo del suolo.
Art. 2.
Individuazione delle aree sciabili
1. Con delibera della Giunta regionale adottata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di coordinamento per le aree sciabili di cui all'articolo 10, sono individuate le eventuali ulteriori aree sciabili attrezzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
2. Con la delibera di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi, quali lo sci alpino, lo snowboard, lo sci da fondo, lo slittino, da praticarsi nelle aree specificatamente individuate che devono essere segnalate, separate e classificate.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatti salvi gli attuali contratti ed obbligazioni in essere al momento della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
Associazioni fra comuni e partecipazione a società
1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla presente legge.
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all'articolo 2.
Art. 4.
Gestore unico delle aree sciabili attrezzate
1. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i concessionari delle piste e degli impianti in ragione del rispettivo titolo concessorio, come eventualmente revisionato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
2. Nelle aree sciabili la funzione di gestore della pista sciistica è assunta dal titolare della gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.
3. Al fine di consentire la presenza del gestore unico delle aree sciabili attrezzate anche con riguardo alle vigenti concessioni degli impianti di risalita, si applica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 40/2021.
4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, fatti salvi gli attuali contratti ed obbligazioni in essere al momento della data di entrata in vigore della presente legge. 5. I gestori possono stipulare con soggetti pubblici o privati apposite convenzioni, aventi ad oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci. Nelle convenzioni di cui al presente comma, nel rispetto della normativa sulla privacy, può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate, di videocontrollo delle piste, anche al fine della prevenzione delle violazioni delle disposizioni della presente legge.
Art 5.
Obblighi dei gestori delle aree sciabili in materia di
sicurezza e gestione
1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e per la corretta gestione e manutenzione delle aree sciabili attrezzate si applicano le norme di cui agli articoli da 4 a 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
Art. 6.
Contratti di assicurazione
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci da fondo, non possono consentire l'apertura al pubblico delle stesse, senza avere previamente stipulato un contratto di assicurazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione.
Art. 7.
Manutenzione delle aree sciabili
1. Fermo restando le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, i gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono alla manutenzione ordinaria delle piste compiendo le seguenti attività:
a) verifica della segnaletica e di ogni altra attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;
b) verifica e segnalazione delle condizioni delle piste di sci alpino e di fondo nonché la chiusura della pista qualora presenti pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo ovvero altri pericoli atipici;
c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.
2. I gestori delle aree sciabili, ferme restando le responsabilità previste dalla presente legge, sono tenuti a nominare un direttore delle piste, dandone comunicazione alla Giunta regionale, al comune, alla Città metropolitana di riferimento e alle forze di polizia. Al direttore delle piste sono demandati i seguenti compiti:
a) coordinamento delle operazioni di battitura e preparazione delle aree sciabili;
b) coordinamento del servizio di soccorso sulle piste;
c) segnalazione tempestiva al gestore dell'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità sulle piste;
d) gestione rischio valanghe.
3. In caso di mancata ottemperanza, da parte dei gestori delle aree sciabili, dell'obbligo di cui al comma 2, relativo alla nomina del direttore delle piste ed alla comunicazione della medesima, è prevista la chiusura degli impianti di risalita e delle aree sciabili mediante apposito provvedimento comunale.
4. I gestori, previa indicazione attraverso apposita segnaletica, possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battute.
5. La manutenzione straordinaria è a carico del gestore unico delle piste, in collaborazione con gli enti istituzionali territorialmente competenti.
6. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle aree sciabili ovvero della concessione della pista, o in via sostitutiva il Presidente della Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle aree sciabili e degli impianti di risalita a servizio delle stesse.
Art. 8.
Innevamento programmato
1. La Regione, le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, i comuni, singoli o associati, i consorzi di operatori economico-turistici, pubblici e privati, nonché i gestori delle aree sciabili, possono realizzare sistemi per l'innevamento programmato atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e la piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici, sentito l'ente Parco.
Art. 9.
Utilizzo estivo dell'area sciabile e mountain-bike
1. L'area sciabile può essere utilizzata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività, nonché per la discesa con la mountain-bike da svolgersi su tracciati esclusivamente destinati a tali attività denominati 'bike park'. La gestione dei 'bike park' può essere esercitata prioritariamente dai gestori dell'area e in subordine da altro soggetto pubblico o privato.
2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati destinati alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative nonché i tracciati destinati a 'bike park' sono individuati ed autorizzati dai comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, al quale è fatto obbligo di mantenere annualmente i tracciati medesimi.
3. I gestori dei 'bike park' sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati autorizzati e non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi non tracciati ed autorizzati.
Art. 10.
Commissione di coordinamento per le aree sciabili
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, è istituita la Commissione di coordinamento per le aree sciabili, quale organo consultivo della Regione in materia di gestione e fruizione delle aree sciabili.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dai rappresentanti degli enti locali, dagli enti istituzionali del territorio, dalla Federazione italiana sport invernali (FISI), dalle associazioni di categoria e sportive e da ogni altro soggetto ritenuto funzionale allo svolgimento dei lavori della stessa. I suddetti componenti della Commissione svolgono i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborso spese. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione.
3. La Commissione dura in carica cinque anni. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile e necessario per l'esame di singole questioni. La Commissione si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
4. La Commissione, su richiesta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, esprime pareri e, anche di propria iniziativa, formula proposte, con particolare riferimento:
a) alla classificazione delle piste;
b) al piano triennale di gestione e coordinamento di cui all'articolo 11;
c) alla promozione e all'aggiornamento di rilevazioni conoscitive sullo stato attuale e sul fabbisogno di impianti, attrezzature e similari nella Regione;
d) alle proposte relative alle iniziative di cui alla presente legge.
5. La Commissione, ai fini della presente legge, può avvalersi della collaborazione degli uffici dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e degli enti locali.
Art. 11.
Piano triennale di gestione e coordinamento
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture la mobilità, con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente , con l'Assessore regionale per l'energia e servizi di pubblica utilità e con l'Assessore regionale per la salute, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione competente dell'Assemblea regionale siciliana e della Commissione di coordinamento per le aree sciabili, approva il Piano triennale di gestione e coordinamento, avente ad oggetto la programmazione degli interventi di promozione, riqualificazione, razionalizzazione e potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.
2. Il Piano triennale di gestione e coordinamento definisce:
a) gli interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno del comprensorio sciistico, con particolare riguardo alle azioni per il miglioramento delle reti infrastrutturali; per il coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane e tra questi e i comuni capoluogo di provincia e la Regione; la gestione dei rifiuti, delle risorse idriche, dei servizi di telecomunicazione e ogni adempimento necessario a garantire servizi di sicurezza, servizio spalaneve, servizi igienici, piani commerciali e di marketing;
b) gli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica per riqualificare strutture ricettive di proprietà pubblica e renderle fruibili;
c) ogni altro adempimento utile a determinare i provvedimenti conseguenti all'attuazione della presente legge.
3. Il Piano di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione siciliana.
Art. 12. Sanzioni
1. Si applica il regime sanzionatorio previsto dal comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
2. I proventi delle sanzioni irrogate sono riscossi dal comune sul cui territorio si trova l'area sciabile. Per le aree che si estendono sul territorio di più comuni, i proventi spettano alle Città metropolitane o ai liberi Consorzi comunali di riferimento. Gli enti di cui al precedente comma, competenti per territorio, stabiliscono altresì le modalità ed i tempi di riscossione.
3. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione nelle violazioni, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, è previsto il ritiro del titolo (skipass) giornaliero o la sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.
4. Ai gestori è fatto divieto di vendere, per il periodo di cui al comma 4, un nuovo titolo di transito ai soggetti cui è stato ritirato o sospeso il medesimo titolo. In caso di violazione del suddetto divieto, il gestore è assoggettato alla sanzione amministrativa di euro 250.
Art. 13.
Vigilanza
1. Il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle richiamate disposizioni nazionali, e l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti sono affidati ai corpi di polizia locali nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
Art. 14.
Snowboard, telemark ed altre pratiche sportive
1. Le disposizioni della presente legge specificatamente destinate agli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark ed altre pratiche sportive similari nonché a coloro che praticano lo sci da fondo e similari.
Art.15.
Applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. l. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
Art. 16.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.