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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge Regionale Sicilia n. 12 del 12 maggio 2022
Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea
 
(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 20 05 2022 n. 22)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga la seguente legge:


Art. 1.
Finalità e obiettivi

1. La Regione siciliana, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167, nel rispetto di quanto previsto dalla Dichiarazione di Chefchaouen del 13 marzo 2010, promuove la Dieta mediterranea quale Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO.

2. La Regione valorizza la Dieta mediterranea attraverso l'accrescimento della visibilità e del dialogo interculturale, dal livello regionale a quello internazionale, nonché attraverso misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche caratterizzate dalla produzione e commercializzazione di prodotti agricoli a filiera corta.

3. La promozione della Dieta mediterranea è obiettivo delle politiche regionali per lo sviluppo del territorio rurale, orientate al sostegno e alla valorizzazione della multifunzionalità e sostenibilità ambientale in agricoltura,

del paesaggio, del patrimonio naturalistico e

storico-culturale, del turismo e della salute.

4. La Regione attraverso la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) la preservazione della memoria storico-culturale, espressione dell'identità del territorio siciliano, attraverso la promozione della consapevolezza a livello locale, nazionale ed euro-mediterraneo dell'importanza della Dieta mediterranea quale stile di vita sostenibile rispettoso dei territori, della convivenza tra culture diverse e del dialogo intergenerazionale;

b) la promozione della Dieta mediterranea all'interno del sistema dei siti Unesco e delle aree geografiche caratterizzate da produzioni tipiche con marchi di qualità riconosciuti, come strategia integrata e sinergica di valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali dell'umanità;

c) la promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita;

d) l'elaborazione di modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza;

e) la promozione di stili di vita basati sulla Dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in funzione di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione;

f) la promozione e la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della Dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva, in conformità al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 nonché delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica approvate dalla Conferenza unificata il 29 aprile 2010;

g) la programmazione di attività formative e divulgative sulla Dieta mediterranea, sulle culture e sui paesaggi a essa associati;

h) la collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui temi della Dieta mediterranea;

i) la definizione di strategie innovative di tutela e gestione sostenibile dei paesaggi naturali, rurali e storici, con particolare riguardo alle specificità dell'ecosistema della macchia mediterranea, che costituiscono la base ecologica e materiale delle culture e degli stili di vita associati alla Dieta mediterranea;

l) l'inserimento di specifiche misure, nell'ambito delle future programmazioni del PSR Sicilia, volte alla promozione e valorizzazione dei prodotti e delle specialità della Dieta mediterranea;

m) favorire il partenariato pubblico e privato e la progettualità locale con forme di coordinamento fra soggetti pubblici e privati, al fine di valorizzare il territorio regionale a livello nazionale ed internazionale.


Art. 2.

Carta dei Valori della Dieta Mediterranea UNESCO

1. La Regione aderisce alla Carta dei Valori della Dieta Mediterranea UNESCO presentata ad EXPO-Milano il 18 settembre 2015, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e si impegna a promuoverne e sostenerne i contenuti e le azioni. A tal fine, il Dipartimento regionale dell'agricoltura e il Dipartimento regionale della pesca mediterranea informano costantemente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le altre Amministrazioni centrali competenti circa le attività di valorizzazione programmate e le misure di salvaguardia poste in essere sul territorio regionale.

2. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, promuove il dialogo interculturale e la cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo tra enti, operatori e cittadini, al fine del consolidamento dell'identità mediterranea e dello stimolo alla collaborazione macro-regionale per lo sviluppo glocale dei territori.


Art. 3.

Politiche regionali per la promozione della Dieta

mediterranea

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, al fine di coordinare le politiche regionali di promozione e sostegno di un modello di sviluppo incentrato sulla Dieta mediterranea, in collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di commercio, con l'Osservatorio regionale della biodiversità siciliana e con il Comitato della macchia mediterranea:

a) programma gli interventi per la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione della Dieta mediterranea;

b) promuove l'informazione e la comunicazione sulla Dieta mediterranea;

c) favorisce la gestione della rete di operatori per la Dieta mediterranea di cui all'articolo 4.


Art. 4.

Rete operativa per la Dieta mediterranea

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attuazione della strategia integrata di sviluppo durevole incentrata sulla Dieta mediterranea, la Regione promuove la costituzione di una rete operativa per la Dieta mediterranea, aperta alla partecipazione di enti, associazioni, aziende nazionali ed estere, operanti nei diversi settori della ricerca, della cultura, della salute, dell'istruzione, della produzione e distribuzione, dell'associazionismo culturale, ambientale, sociale.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea coordina le attività della rete operativa per la Dieta mediterranea anche attraverso l'attivazione di un forum, quale luogo deputato all'incontro e allo sviluppo delle tematiche di cui alla presente legge.

3. I compiti, le attività e le modalità di funzionamento e di organizzazione del forum sono definite sulla base di apposito regolamento approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.


Art. 5.

Azioni per l'educazione e la ricerca

1. Al fine di promuovere l'educazione culturale ai valori della Dieta mediterranea, la Regione, nell'ambito delle sue competenze, supporta l'aggiornamento permanente dei docenti della scuola primaria e secondaria e degli operatori della formazione.

2. La Regione, presso le scuole di ogni ordine e grado, favorisce l'attivazione di percorsi didattici atti a consolidare l'adozione di stili di vita salutari e l'alfabetizzazione delle giovani generazioni alla Dieta mediterranea.


Art. 6.

Giornata regionale della Dieta mediterranea

1. È istituita la Giornata regionale della Dieta mediterranea patrimonio dell'umanità celebrata il 21 marzo di ogni anno.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'Assessorato regionale della salute, l'Assessorato regionale delle attività produttive e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro intraprendono, in occasione della Giornata regionale della Dieta mediterranea, ogni iniziativa di promozione della Dieta mediterranea e dei valori ad essa riferiti.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea istituisce un apposito albo dei ristoratori che somministrano esclusivamente prodotti tipici siciliani. Tale albo è pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.


Art. 7.

Misure volte alla valorizzazione dell'olio di oliva

e delle produzioni agroalimentari di qualità

1. Al Titolo I della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

Art. 14 bis.

Disciplina in materia di oleoturismo, di strade dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari. Integrazione delle strade del vino esistenti.

1. Le attività di oleoturismo in Sicilia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalle linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica di cui al decreto 26 gennaio 2022 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 luglio 1999, n. 268, le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge ad eccezione dell'articolo 5 si applicano anche per la realizzazione delle Strade finalizzate alla valorizzazione dell'olio di oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari.

3. Nel caso in cui sullo stesso territorio insistono produzioni diversificate e di qualità relative al vino, all'olio e a prodotti tipici agro-alimentari, il comitato promotore di cui all'articolo 2 può promuovere la realizzazione congiunta delle Strade , a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso.

4. Le Strade del vino già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate con le produzioni di olio d'oliva e agro-alimentari diversificate e di qualità che insistono sullo stesso territorio, a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso della strada esistente.

5. Alle Strade dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari si applica il disciplinare approvato con decreto 15 gennaio 2003 dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

6. Le attività di promozione e valorizzazione dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari di cui al presente articolo possono essere svolte dalle enoteche di cui all'articolo 5.

7. Le disposizioni attuative in materia di oleoturismo di cui al comma 1, nonché eventuali modifiche volte ad integrare il disciplinare di cui al comma 5, rispetto a specificità riguardanti le costituende Strade dell'olio d'oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari, sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. .


Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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