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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge Regionale Sicilia n. 11 del 12 maggio 2022
Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto
 
Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 20 05 2022 n. 22)
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:


Art. 1.
Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, e che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale.

2. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è di competenza dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si osservano le norme statali vigenti in materia, in particolare per le procedure espropriative si applica il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11.


Art. 2.
Titoli abilitativi alla costruzione ed all'esercizio di linee

ed impianti elettrici

1. Sono sottoposti ad autorizzazione la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione di opere accessorie, le varianti sostanziali delle linee e degli impianti esistenti, compreso l'aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione o altro titolo abilitativo, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Fermi restando i vincoli di esercizio, anche con riferimento ai limiti di esposizione dei valori di attenzione e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente nonché il rispetto della normativa di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, sono oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dall'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, la costruzione e l'esercizio delle seguenti linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

a) gli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;

b) le opere accessorie, nuovi impianti elettrici costituenti cabine secondarie;

c) gli spostamenti di tratti di linee elettriche di lunghezza complessiva non superiore a 2.000 metri di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt;

d) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt;

e) elettrodotti e spostamenti di elettrodotti in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari.

3. Il gestore della rete può costruire ed esercire linee ed impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt che si diramano da un impianto preesistente oppure realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di SCIA, purché non vi sia opposizione da parte dei proprietari ovvero dei titolari di altri diritti reali sui suoli interessati dal tracciato, previa acquisizione dei provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari.

4. Per gli impianti realizzati ai sensi del comma 3, l'esercente invia all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elencazione degli impianti realizzati nel corso dell'anno ovvero i dati conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) di cui al decreto ministeriale dell'11 maggio 2016 e successive modificazioni.


Art. 3.
Attività libera

1. Fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea quali a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.


Art. 4.
Istanza di autorizzazione unica e istruttoria

1. L'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici, in regola con l'imposta di bollo, è corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 nonché da idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle linee e degli impianti.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata per il tramite dell'Ufficio provinciale del Genio civile competente per territorio, che svolge l'istruttoria tecnica, all'Assessorato regionale dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia.

3. Qualora il richiedente intenda ottenere, con l'autorizzazione di cui al comma 1, anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata dalla documentazione contenente l'indicazione delle particelle catastali, l'estensione delle aree, il piano particellare e l'elenco delle ditte interessate.

4. Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più Città metropolitane o Liberi consorzi comunali, l'istanza è presentata per il tramite dell'ufficio del Genio civile interessato in via prevalente dall'estensione della linea elettrica; tale ufficio provvede alle necessarie intese con gli altri uffici provinciali del Genio civile.

5. Al fine di consentire il rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, nella conferenza di servizi, il richiedente trasmette copia della domanda di autorizzazione con gli allegati, anche per la valutazione degli aspetti urbanistici, ai comuni interessati e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (di seguito T.U. reti elettriche).

6. Nel caso di aree sottoposte al vincolo di cui al capo II, parte III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni nonché ai vincoli di cui all'articolo 9, comma 1, la domanda è accompagnata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli, il richiedente lo dichiara nella domanda di autorizzazione indicando l'eventuale presenza di infrastrutture lineari elettriche.

7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il richiedente è tenuto a versare all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un contributo per le spese di istruttoria pari ad euro 100,00.

8. Qualora l'istanza di cui al comma 1 sia presentata da produttori di energia elettrica, il richiedente versa all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un contributo istruttorio e per spese generali di controllo, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, del T.U. reti elettriche, pari a:

a) euro 600,00 per linee a servizio di impianti fino a 20 kW;

b) euro 800,00 per linee a servizio di impianti superiori a 20 kW e fino a 200 kW;

c) euro 1.200,00 per linee a servizio di impianti superiori a 200 kW e fino a 1.000 kW;

d) euro 1.600,00 per linee a servizio di impianti superiori a 1.000 kW.

9. Gli importi di cui al comma 8 sono aggiornati periodicamente con decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

10. Il richiedente è tenuto a richiedere la pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione siciliana - Dipartimento regionale dell'Energia, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione.

11. L'avviso di cui al comma 10 contiene l'indicazione che la domanda di autorizzazione e il piano tecnico dell'opera da costruire restano depositati presso l'Ufficio del Genio civile e presso i Comuni interessati durante l'istruttoria e che, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, possono essere presentate al suddetto ufficio osservazioni da parte dei soggetti interessati.


Art. 5.
Procedimento unico di autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dagli articoli 17 e seguenti della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le linee e gli impianti elettrici in conformità al progetto approvato.

3. L'ufficio del Genio civile competente comunica al richiedente, informando il Dipartimento regionale dell'energia, le osservazioni e opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.

4. L'Amministrazione regionale rilascia il provvedimento di autorizzazione unica, dopo aver valutato le osservazioni e le opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni.

5. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo è di 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione, dell'avviso di deposito di cui al comma 10 dell'articolo 4. Nei procedimenti per cui non sono prescritte procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni.

6. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste all'amministrazione

competente anche successivamente all'acquisizione

dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 4. In tal caso il richiedente presenta apposita istanza corredata dal provvedimento di autorizzazione ottenuto e dalla documentazione prevista dall'articolo 4 comma 2.

7. Per le linee e gli impianti elettrici, qualora in sede di realizzazione dell'opera venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante può chiedere che l'amministrazione competente autorizzi le opere e ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata da una relazione che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dall'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate nonché da un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall'opera e il nominativo dei proprietari catastali. Il provvedimento autorizzativo emanato ha gli stessi effetti previsti dall'articolo 7 comma 1.


Art. 6.
Varianti sostanziali

1. Le varianti sostanziali che si rendono necessarie nel corso di realizzazione dell'opera autorizzata ai sensi della presente legge devono essere preventivamente autorizzate con apposito procedimento in conformità all'articolo 5.

2. Fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, le varianti sostanziali all'intervento e alle opere accessorie oggetto di SCIA sono realizzate in corso d'opera e successivamente segnalate al Dipartimento regionale dell'energia per il tramite dell'ufficio del Genio civile competente per territorio ed ai comuni territorialmente interessati.


Art. 7.
Conclusione del procedimento

1. Il provvedimento adottato a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5 autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera e, ove necessario, ne dichiara la pubblica utilità e dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 sostituisce, ove occorra, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio degli elettrodotti e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, in conformità a quanto previsto dalla lettera b), comma 1, articolo 1 sexies del decreto legge del 29 agosto 2003, n. 239 e successive modificazioni.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove dichiari la pubblica utilità dell'opera, è comunicato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e determina l'inizio del procedimento espropriativo.


Art. 8.
Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

1. La SCIA, a firma del legale rappresentante del richiedente, è presentata all'amministrazione regionale attraverso l'ufficio del Genio civile competente per territorio, corredata da una relazione tecnica del richiedente medesimo che illustra le caratteristiche dell'impianto, da una corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione delle opere da realizzare e da una dichiarazione del richiedente che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente, che non vi sono opposizioni alla realizzazione da parte dei proprietari delle aree interessate e che sono stati acquisiti gli eventuali nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle amministrazioni interessate.

2. Dalla data di presentazione della SCIA, il richiedente può avviare i lavori per la realizzazione dell'opera. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il richiedente a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.


Art. 9.
Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere

pubbliche, infrastrutture o territori soggetti a vincoli

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche e opere accessorie che attraversano o generano interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, ovvero interessano territori o immobili soggetti a

vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico,

ambientale, minerario o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure comportano il taglio di boschi, non può avere inizio prima della valutazione di merito da parte delle amministrazioni e degli enti interessati, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1.

2. Per le modalità di esecuzione dei lavori ovvero di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione e gli enti interessati stipulano, ove necessario, apposite convenzioni che possono prevedere un canone dovuto dall'esercente, salvo che non sia prevista la corresponsione di altri corrispettivi anche a titolo di tariffa per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto. Nella determinazione del canone è valutata la finalità dell'opera all'espletamento di un pubblico servizio.


Art. 10.
Inamovibilità

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 volt sono inamovibili fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11.

2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 volt si considerano amovibili, salvo che, su richiesta, non ne venga espressamente dichiarata l'inamovibilità nel provvedimento di autorizzazione unica.


Art. 11.
Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse

1. L'autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare, con provvedimento formale, lo spostamento o la modifica di linee e impianti elettrici autorizzati; in tal caso è previamente valutata, di concerto con l'esercente, la soluzione tecnica di modifica.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce altresì autorizzazione alla realizzazione della variante alla linea o impianto concordata con l'esercente; ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e comporta, nel caso di linee ed impianti inamovibili, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.


Art. 12.
Provvedimento di esproprio e di occupazione anticipata.

1. In caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 52 nonies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il decreto di esproprio o il decreto di occupazione anticipata possono essere emessi senza particolari indagini o formalità allorquando gli impianti elettrici costituiscono opere di urbanizzazione primaria o afferiscono a servizi a rete di interesse pubblico. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può essere, altresì, emesso nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 22 e dal comma 2 dell'articolo 22 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ovvero qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere d'urgenza.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emessi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza presentata dal beneficiario dell'espropriazione.


Art. 13.
Revoca e sospensione

1. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nella stessa e persiste in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida.

2. Il provvedimento di diffida:

a) intima la sospensione della costruzione o dell'esercizio dell'opera elettrica;

b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;

c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione sarà revocata e sarà intimata la demolizione.

3. L'autorizzazione può essere sospesa dall'autorità competente per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica ostative alla prosecuzione dell'esercizio della linea e impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il

ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso,

l'autorizzazione è revocata e all'esercente l'impianto, salvo che tale condizione non sia allo stesso imputabile, è

riconosciuto un equo indennizzo a carico

dell'amministrazione.

4. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono motivati e indicano gli eventuali interventi da eseguire.


Art. 14.
Sanzioni

1. Fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio di opere e impianti in assenza dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 o in assenza di presentazione della SCIA di cui all'articolo 7 comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) euro 500 per elettrodotti fino a 1.000 volt;

b) euro 1.500 per elettrodotti fino a 20.000 volt;

c) euro 3.000 per gli altri elettrodotti.

2. L'entità della sanzione è determinata con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata.

3. In caso di violazione delle disposizioni statali o regionali vigenti in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si applica l'articolo 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. Al pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 sono tenuti in solido il proprietario e il gestore dell'impianto.

5. All'accertamento della violazione e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Dipartimento regionale dell'energia, sulla base degli accertamenti effettuati direttamente o avvalendosi degli uffici del Genio civile. A tal fine il Dipartimento può stipulare un protocollo di intesa con la polizia provinciale.


Art. 15.
Disposizioni transitorie

1. Per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, già in esercizio prima della entrata in vigore della presente legge e privi di un titolo abilitativo, l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa, può richiedere al Dipartimento regionale dell'energia, per il tramite degli uffici del Genio civile, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata da:

a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000 ed 1:10.000;

b) una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti e attesta la loro conformità alle norme tecniche vigenti in materia;

c) un'attestazione di versamento dei contributi istruttori.

3. Il Dipartimento regionale dell'energia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previa istruttoria degli uffici del Genio civile, adotta con decreto del Dirigente generale il provvedimento di autorizzazione contenente l'elenco degli impianti. L'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla pubblicazione sulla GURS del provvedimento con l'elenco degli impianti autorizzati. Restano fermi in capo all'esercente gli obblighi dallo stesso assunti verso le pubbliche amministrazioni e gli altri enti interessati.

4. Per ciascuno dei procedimenti disciplinati dal presente articolo, il richiedente è tenuto al versamento all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia di un contributo istruttorio pari ad euro 100,00 per ogni linea di lunghezza fino a 20 km che si dirama da una cabina primaria.

5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, la presente legge si applica ai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati. Il soggetto istante può tuttavia chiedere espressamente l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso anche relativamente alle altre fasi procedimentali non ancora concluse.

6. Per gli impianti indicati nell'articolo 2, comma 2, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora rilasciato il provvedimento di autorizzazione, il richiedente può presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 8.


Art. 16.
Norme di tutela contro le infiltrazioni della criminalità organizzata

1. Ogni variazione di titolarità nell'esercizio dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia, che procede, in tali casi, ad acquisire le informazioni del prefetto ai sensi degli articoli 85 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni (Codice Antimafia).

2. Al fine di reprimere o prevenire fenomeni patologici di assoluta gravità, destinati a suscitare allarme sociale particolarmente intenso ed a pregiudicare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, il rilascio a soggetti non concessionari di pubblici servizi dei titoli abilitativi di cui alla presente legge, indipendentemente dal valore, è condizionato alla sottoscrizione da parte dei soggetti richiedenti di appositi patti di integrità.

3. Nelle more della stipula di specifici protocolli di legalità, si applicano i protocolli già vigenti sottoscritti dalla Regione siciliana nell'ambito di materie analoghe.


Art. 17.
Disposizioni attuative

1. L'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, emana successivi decreti contenenti disposizioni applicative della presente legge.


Art. 18.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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