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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge Regionale Sicilia n. 1 del 18 gennaio 2021
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie
 
(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 22 01 2021 n. 3)


L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:




Art. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della

Regione per l'esercizio finanziario 2021

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2021, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2021 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2020-2022, di cui alla legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 e successive modificazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della presente legge.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica all'erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti per l'anno 2020 in favore dei comuni previsti dall'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 e al comma 2 dell'articolo 23 (tabella G) della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521), come rideterminata con il comma 2 dell'articolo 4, e alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3.




Art. 2.
Rifinanziamento leggi di spesa

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 16.841.667,00 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

2. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2021, sono autorizzate le spese di euro 4.071.667,00 ad incremento della Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, di euro 1.150.000,00 ad incremento della Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 e di euro 26.133,313,00 ad incremento del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

3. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modificazioni e dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 8.147.372,00 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).

4. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 2.131.667,00 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

5. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 1.465.834,00 (Missione 16, Programma 3, capitolo 147326).

6. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni e al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 1.097.157,00 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214107). 7. Il contributo concesso all'istituto regionale del vino e dell'olio ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 2021, in euro 30.426,00 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147325).

8. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 e successive modificazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 2021, in euro 135.973,00 (Missione 14, Programma 2, capitolo 343315).

9. Il contributo concesso agli enti regionali per il diritto allo studio universitario, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 e successive modificazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 2021, in euro 332.624,00 (Missione 4, Programma 4, capitolo 373347).

10. Per le finalità di cui all'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 401.756,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 108170).

11. Per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale n. 8/2018 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 15.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 443313).

12. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 46.922,00 (Missione 1, Programma 3, capitolo 212025) per il pagamento degli emolumenti e degli oneri riflessi relativi al personale in servizio presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.

13. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 2.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 10, capitolo 108526).




Art. 3.
Modifiche all'Allegato 1 - Parte A e B dell'articolo 25,

commi 1 e 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato l, Parte A e B dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, per le finalità di cui alle sotto elencate leggi regionali, sono incrementate per l'esercizio finanziario 2021 degli importi a fianco di ciascuna indicati: Norma di riferimento Missione Progr. Titolo Amm. Rubrica Capitolo DESCRIZIONE INCREMENTO Spesa 2021 PARTE A L.R. 5/1999, art. 7 1 11 1 2 2 242523 SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI. 1.342.241,00 L.R. 5/1999, art. 7 1 11 1 2 2 242524 SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE. 479.963,00 L.R. 21/2002, art. 1 1 11 1 2 2 242525 SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21. 795.641,00 L.R. 26/2012, art. 11 14 2 1 2 2 342534 SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A. 202.346,00 L.R. 8/2012 art.2 - 4; 14 1 1 2 2 243301 CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE. 1.505.066,00 L.R. 25/1976 15 1 1 6 3 313316 INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703) 633.334,00 L.R. 33/1974 art.4; 16 1 1 10 2 143303 CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707) 25.794,00 L.R. 15/1993 art.14 16 1 1 10 2 147306 CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004) 1.203.138,00 L.R. 14/1968 art.12 16 1 1 10 2 146518 SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602) 138.784,00 L.R. 14/1968 art.11 16 1 1 10 2 147701 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702). 380.979,00 L.R. 14/1968 art.11 16 1 1 10 2 147704 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO. (COMPRENDE EX CAPITOLO 147703) 470.586,00 L.R. 21/1965 art.33 16 1 2 10 5 546401 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003). 2.263.965,00 L.R. 20/2002 art.7 4 7 1 9 2 373312 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI. 1.914.540,00 L.R. 14/1988 art.48 9 5 1 12 2 443301 TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI. 318.548,00 T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A 11.674.925,00 PARTE B L.R. 14/1998 11 2 1 1 4 116523 SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA 99.739,00 L.R. 14/1998 11 2 2 1 4 516053 INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA. 106.617,00 L.R. 14/1998 11 2 2 1 4 516058 INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE. 152.555,00 L.R. 14/1998 11 1 2 1 4 516062 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A EMERGENZE INFRASTRUTTURALI RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE




Art. 4.
Modifica al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12

maggio 2020, n. 9

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole e ad euro 135.765.209,09 per l'anno 2021 sono soppresse.

2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa di seguito elencate, ridotte per l'anno 2021 ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 9/2020 (Allegato 2), sono ricondotte agli importi autorizzati dalla medesima legge regionale n. 9/2020 con le variazioni di seguito specificate:

Descrizione Variazioni autorizzazioni di spesa

precedentemente ridotte ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. 9/2020 2021 LR. 9/2020, Art. 23, c. 2 - Tab. G Quantificazione oneri leggi precedenti - cap. 476521 63.363.208,05 LR. 9/2020, Art. 25, commi 1 e 2 - Rifinanziamento leggi di spesa - Disposizioni finanziarie - Allegato 1 - Parte A e Parte B 67.096.926,06 LR. 9/2020, Art. 2, c. 1 - Provvedimenti in materia socio assistenziale - cap. 182582 1.000.000,00 LR. 9/2020, Art. 4, c. 1 - Disposizioni in materia sociale - cap. 313727 474.000,00 LR. 9/2020, Art. 4, c. 2 - Disposizioni in materia sociale - cap. 313728 600.000,00 LR. 9/2020, Art. 15 - Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) - cap. 473312 1.476.074,98 LR. 9/2020, Art. 16, c. 6 - Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo - cap. 473740 150.000,00 LR. 9/2020, Art. 25, c. 4, 5, 6 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - cap. 442545 660.000,00 LR. 9/2020, Art. 25, c. 8 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - cap. 373712 45.000,00 LR. 9/2020, Art. 25, c. 11 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - cap. 413741 900.000,00 TOTALE 135.765.209,09 Autorizzazioni di spesa ripristinate ai sensi

del presente articolo

3. Le somme di cui al comma 2, relative all'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 (Allegato 1, Parte A e Parte B) della legge regionale n. 9/2020, pari a complessivi euro 67.096.926,06 sono imputate alle Missioni, Programmi e capitoli come di seguito specificato:

Norma di riferimento Missione Progr. Titolo Amm. Rubrica Capitolo DESCRIZIONE Variazioni autorizzazioni di spesa precedentemente ridotte ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. 9/2020 2021 PARTE A L.R. 14/1988 art.48 9 5 1 12 2 443302 TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE. 1.917.677,01 L.R. 98/1981 art.39-39 BIS 9 5 1 12 2 443305 TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE. 6.575.259,05 L.R. 1/1993 art.1 5 2 1 13 2 377314 SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE 750.915,00 L.R. 19/1986 artt. 1 -4 5 2 1 13 2 377316 CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA. 6.745.000,00 L.R. 3/1996 art.1, c. 2 L.F 0/2017 5 2 1 13 2 377328 CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO 25.000,00 L.R. 19/1986 art.17 5 2 1 13 2 377317 CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA. 2.283.075,00 L.R. 1/1993 art.1 5 2 1 13 2 377318 SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE. 1.250.000,00 L.R. 21/1994 artt.1 -2 5 2 1 13 2 377726 CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. 400.000,00 L.R. 33/1966 5 2 1 13 2 473707 CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001) 4.050.000,00 L.R. 7/1972 art.11 5 2 1 13 2 473708 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008) 3.350.000,00 L.R. 33/1996 art.38 7 1 1 13 2 473702 CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI TAORMINA ARTE , NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO TAORMINA ARTE. (EX CAP. 47719) 650.000,00 L.R. 33/1996 art.38 7 1 1 13 2 473703 CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE

ORESTIADI DI GIBELLINA , NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI . (EX CAP. 47721) 135.000,00 T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A 28.131.926,06 PARTE B L.R. 9/2015, art. 65 5 2 1 13 2 473742 FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO

- FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA IN SIRACUSA (PARTE CAPITOLO 473738). 3.250.000,00 L.R. 75/1950, art. 1 - L.R 3/2016, ART. 20, C. 3 5 2 1 13 2 473738 FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, FONDAZIONI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA (QUOTA DESTINATA AD ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) 1.250.000,00 L.R. 46/1967 artt. 30 e 31 7 1 1 13 2 472514 SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO. 1.590.000,00 L.R. 5/2006, art. 1 5 2 1 13 2 377762 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE THE BRASS GROUP PER LA GESTIONE ORDINARIA. 125.000,00 L.R. n. 9 del 07/05/2015, art. 26; LF 0/2020, art. 14, comma 1 10 3 1 8 2 476520 S

4. L'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 2, capitolo 442545, per le finalità di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è ridotta, per l'esercizio finanziario 2021, dell'importo di 160 migliaia di euro.




Art. 5.
Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2010, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2020, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo, salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2011, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2020, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020.




Art. 6.
Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione e dell'elenco regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158

1. E' istituito presso la Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e in conformità alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, il collegio dei revisori dei conti della Regione e l'elenco dei revisori dei conti, nel quale sono iscritti gli idonei alla nomina a componenti del collegio dei revisori dei conti della Regione.

2. Il collegio ha sede a Palermo presso l'Assessorato regionale dell'economia che assicura, altresì, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle relative attività secondo le disposizioni di cui al comma 13.

3. Il collegio dura in carica cinque anni ed esprime parere sui disegni di legge di bilancio e di rendiconto generale. La Giunta regionale, nel trasmettere all'Assemblea regionale siciliana i relativi disegni di legge, motiva l'eventuale mancato adeguamento al parere espresso dal collegio. In ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno, il collegio presenta all'Assemblea una relazione sull'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione svolta nell'anno precedente.

4. I componenti del collegio, composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, sorteggiati tra gli estratti a sorte in misura pari a tre volte gli eligendi dall'elenco regionale dei revisori dei conti, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia. Tra i restanti soggetti estratti a sorte sono sorteggiati tre membri supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 12, e durano in carica per il periodo restante per il quale il collegio è nominato. L'estrazione e il sorteggio avvengono a cura del Segretario generale della presidenza della Regione.

5. L'elenco degli idonei alla nomina a componenti del collegio dei revisori dei conti della Regione, stilato in ordine alfabetico, approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, è tenuto presso l'Assessorato regionale dell'economia - dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, che provvede al suo aggiornamento, ed è formato secondo le disposizioni del presente articolo.

6. Nell'elenco regionale dei revisori dei conti possono essere iscritti coloro i quali, a seguito di apposito avviso pubblico, risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti;

b) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni;

c) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti, enti del servizio sanitario, università pubbliche o, in alternativa, esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata di responsabile dei servizi economici e finanziari presso i medesimi enti o presso enti con analoghe caratteristiche.

7. L'elenco regionale dei revisori dei conti ha natura permanente, è aggiornato annualmente sulla base delle domande presentate ed è pubblicato nel sito internet della Regione.

8. Gli iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti possono essere cancellati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, per il venir meno del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e per accertate gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

9. Valgono per i revisori nominati le ipotesi di incompatibilità previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile nonché le ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni. Non sono nominabili alla carica di revisore, inoltre, i deputati regionali, i componenti della Giunta regionale e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente nonché i membri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, i dipendenti della Regione, di enti e società regionali, anche in quiescenza, e coloro che hanno avuto incarichi a tempo determinato presso l'amministrazione regionale e degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, durante il periodo di svolgimento dell'incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione.

10. I soggetti nominati componenti del collegio dei revisori dei conti non possono svolgere attività professionale, in alcuna forma, nei confronti di enti, società ed organismi a qualsiasi titolo partecipati, e/o finanziati e/o vigilati o controllati dalla Regione, o concessionari e/o fornitori di beni e/o servizi nei confronti della stessa, né possono essere amministratori o dipendenti dei medesimi soggetti pubblici o privati. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato secondo il rispettivo ordinamento.

11. Al presidente del collegio è riconosciuto un trattamento economico complessivo determinato, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali, in misura pari al doppio del compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi enti alla fascia demografica più elevata. Agli altri membri del Collegio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari al 70 per cento di quello spettante al presidente. A ciascun componente del collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese ed il trattamento di missione, per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti generali dell'amministrazione regionale.

12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei revisori;

b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;

c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori dei conti e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;

d) le modalità di estrazione a sorte dall'elenco regionale dei revisori dei conti, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;

e) le modalità ed i criteri di subentro dei membri supplenti;

f) le modalità di esercizio delle funzioni e le disposizioni relative al funzionamento del collegio, ivi comprese le modalità di scelta del presidente.

13. Per lo svolgimento della propria attività il collegio si avvale di una struttura di dimensione intermedia con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, che opera a livello regionale alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per l'economia, composta da personale dell'amministrazione regionale con adeguate competenze amministrativo-contabili assegnato, per un massimo di 5 unità, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro. Al personale di comparto assegnato alla struttura tecnica di supporto è attribuito il trattamento economico accessorio a valere sul fondo istituito con la delibera di Giunta n. 387 del 24 novembre 2004 di cui al comma 1 dell'articolo 93 del CCRL 2016-2018 per il personale del comparto non dirigenziale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti per tale istituto economico.

14. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 210 migliaia di euro annui, di cui 195 migliaia di euro annui per il trattamento economico complessivo e 15 migliaia di euro annui per il rimborso delle spese, per il trattamento di missione e per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, si provvede, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 11, capitolo 108559 del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari medesimi. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa annua è quantificata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, al fine di garantire l'operatività del collegio, l'Assemblea regionale siciliana elegge, secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno, con modalità analoghe a quelle adottate per l'elezione del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, i componenti del collegio tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 6. I soggetti eletti sono nominati con decreto del Presidente della Regione. La durata dell'incarico non può, in ogni caso, superare il termine del 31 dicembre 2022. L'incarico attribuito ai sensi del presente comma non preclude la partecipazione alla procedura di cui ai commi 4, 5 e 6. Per i soggetti di cui al presente comma restano ferme le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.




Art. 7.
Disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33, le quote del disavanzo previste per l'anno 2020 ridotte ai sensi della medesima legge regionale, per complessivi euro 414.883.191,14 (Missione 0, Programma 0, capitoli 000004, 000006, 000014 e 000015) e ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 di 1.500 migliaia di euro (Missione 0, Programma 0, capitoli 000004), sono incrementate per il medesimo complessivo importo di euro 416.383.191,14 a seguito delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le risorse accantonate con la legge regionale n. 33/2020 nei fondi della Missione 20 Programma 3, capitoli 215778 e 215779, pari a complessivi euro 380.951.671,52, in conformità all'articolo 3 della predetta legge, sono destinate ad incremento del disavanzo Missione 0, Programma 0, di cui euro 58.614.034,53 capitolo 000004, euro 213.435.133,43 capitolo 000006, euro 6.240.628,61 capitolo 000014 ed euro 102.661.874,95 capitolo 000015.

3. La spesa di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 33/2020 per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, pari a complessive 33.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020, è posta a carico delle risorse del piano di sviluppo e coesione (PSC) provenienti dalla riprogrammazione delle risorse FSC per il contrasto degli effetti Covid, mediante regolarizzazione contabile per il rimborso in favore dei fondi ordinari della Regione da parte del piano sviluppo e coesione (PSC) delle somme già iscritte ai sensi del comma 4 dell'articolo l della legge regionale n. 33/2020 a valere sui fondi ordinari della Regione Missione 16, Programma l, capitolo 156604.

4. Le risorse relative ai fondi ordinari della Regione derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 33.000 migliaia di euro, sono destinate ad incremento del disavanzo Missione 0, Programma 0, capitolo 000004.

5. Parte delle disponibilità della Missione l, Programma 4, capitolo 219202, pari ad euro 931.519,62, sono destinate ad incremento del disavanzo Missione 0, Programma 0, capitolo 000004.

6. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 36/2020 le parole di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015 (Missione 0, Programma 0, capitolo 000004). sono sostituite dalle parole della Missione 1, Programma 4, capitolo 219202. .

7. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le regolazioni contabili per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e delle previsioni delle relative tabelle.




Art. 8.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre

2020, n. 36

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, le parole Per garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex Pumex sono sostituite dalle parole Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 .




Art. 9.
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge sono riepilogati nella seguente tabella:

Missione Programma Titolo Amm Rubrica Capitolo Descrizione

Nomenclatore importo

2021 Articolo comma 18 1 1 7 3 191302 CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI. 2 1 16.841.667,00 16 1 1 10 5 156604 SPESE PER LAVORI COLTURALI E DI MANUTENZIONE DEI BOSCHI DEMANIALI E IN QUELLI A QUALSIASI TITOLO NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA, COMPRESI GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DI POTATURA, RIPULITURA E DIRADAMENTI, DI PICCOLE OPERE DI BONIFICA CONNESSE NONCHE', ECC 2 2 4.071.667,00 9 5 1 12 4 150514 SPESE PER LA PREVENZIONE E GLI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, NONCHE' PER INTERVENTI DI TIPO CONSERVATIVO (PARTE EX CAP. 56756). 2 2 1.150.000,00 20 3 1 4 2 215746 FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.9 2 2 26.133.313,00 16 1 1 10 5 147303 CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004) 2 3 8.147.372,00 16 1 1 10 5 147320 SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI. 2 4 2.131.667,00 16 3 1 10 5 147326 SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA. 2 5 1.465.834,00 1 3 1 4 4 214107 SPESE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A., ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO E AD ALTRI ENTI REGIONALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2017, N. 16. 2 6 1.097.157,00 16 1 1 10 2 147325 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEL VINO E DELL'OLIO PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE. 2 7 30.426,00 14 2 1 2 2 343315 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAP) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE. 2 8 135.973,00 4 4 1 9 2 373347 CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE. 2 9 332.624,00 1 10 1 7 2 108170 SOMME PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SOSTITUTIVO E INTEGRATIVO AGLI EX DIPENDENTI DELL'EAS IN LIQUIDAZIONE DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA. 2 10 401.756,00 9 5 1 12 2 443313 TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PARCO DEI NEBRODI DESTINATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO EX COMANDATO TRANSITATO NEI RUOLI ORGANICI. 2 11 15.000,00 1 3 1 4 2 212025 TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2003, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2 12 46.922,00 1 10 1 7 2 108526 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE. 2 13 2.000.000,00 1 # 1 2 2 242523 SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI. 3 1 1.342.241,00 1 # 1 2 2 242524 SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE. 3 1 479.963,00 1 # 1 2 2 242525 SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21. 3 1 795.641,00 14 2 1 2 2 342534 SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A. 3 1 202.346,00 14 1 1 2 2 243301 CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE S

(QUOTA DESTINATA AD ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 4 2-3 1.250.000,00 7 1 1 13 2 472514 SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO. 4 2-3 1.590.000,00 5 2 1 13 2 377762 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE THE BRASS GROUP PER LA GESTIONE ORDINARIA. 4 2-3 125.000,00 10 3 1 8 2 476520 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI. (EX CAP. 478110). 4 2-3 32.500.000,00 10 6 1 8 2 273709 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DELLA SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI (SIS) 4 2-3 250.000,00 1 1 1 7 2 109307 TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE 7 14 195.000,00 1 1 1 7 2 108570 MISSIONI E RIMBORSO SPESE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE 7 14 15.000,00 TOTALE 371.298.912,18




Art. 10.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per triennio 2020-2022

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabelle A e B, contenenti altresì gli effetti della presente legge.




Art. 11.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 2021.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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