ARTICOLO 1
Misure finanziarie inerenti al Piano regionale dell’offerta formativa 2011
1. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, così come determinata dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ridotta, per l’esercizio finanziario 2011, di 74.000 migliaia di euro da destinare al finanziamento del Piano regionale dell’offerta formativa per l’anno 2011.
ARTICOLO 2
Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
1. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 è prorogato al 30 aprile 2011 con gli effetti di bilancio derivanti dall’approvazione della presente legge. Sono confermate le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1 della medesima legge regionale n. 1/2011.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall’1 aprile 2011.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 24 marzo 2011.