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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale Puglia 5 febbraio 2013, n 5
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)
 

Pubblicata nel B.U.R.Puglia del 5 febbraio 2013, n. 18

Art. 1
Modifiche e integrazioni all’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4


1. All’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:


a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La data ultima per la cessazione del provvisorio accreditamento fissata al 31 dicembre 2009 dal comma 1 dell’articolo 36 (Attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), è modificata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010) e dell’articolo 1, comma 35, del decreto legge 29 dicembre 2012, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al 31 dicembre 2010 per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali e al 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché per gli stabilimenti termali.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera t), della l. 296/2006, come modificato dalla l. 191/2009 e dal d.l. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 10/2011, le strutture private ospedaliere e ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 2010 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all’articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2011 accedono alla fase dell’accreditamento istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie); tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché gli stabilimenti termali che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all’articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2013 accedono alla fase dell’accreditamento istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 3/2005.”;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis In deroga a quanto previsto dal comma 3, le strutture provvisoriamente accreditate per le quali il Dipartimento di prevenzione, nell’ambito delle verifiche straordinarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 1398 (Piano straordinario di verifica del rispetto e di attuazione di quanto previsto dal quadro normativo in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di accreditamento nonché in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia. Approvazione) e successive modificazioni, abbia già attestato alla data del 31 dicembre 2010 il possesso degli ulteriori requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 3/2005 e successive modificazioni, s’intendono istituzionalmente accreditate a decorrere dal 1° gennaio 2011.”;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1), della l.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012. L’istanza di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le specifiche tipologie di attività.”;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Le RSA autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del regolamento regionale 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012. L’istanza di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti per le specifiche tipologie di attività.”.


Art. 2
Modifiche all’articolo 39 della l.r. 4/2010


1. All’articolo 39 della l.r. 4/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3 E’ fatto obbligo alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliero-universitarie, agli IRCCS pubblici e privati, agli enti ecclesiastici, alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale (SSR) e al personale convenzionato con il SSR, di conferire i dati e le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.”;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati gli obblighi informativi e le relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR.”.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Data a Bari, addì 5 febbraio 2013



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