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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale Puglia 30 dicembre 2011 n 39
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”.
 

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge:

TITOLO I
NORME DI BILANCIO

ARTICOLO 1
Stato di previsione delle entrate


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2012, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 13.183.541.959,83 in termini di competenza e in euro 27.296.353.761,95 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2012.

ARTICOLO 2
Stato di previsione della spesa


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2012, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro 13.183.541.959,83 in termini di competenza e in euro 27.296.353.761,95 in termini di cassa.

ARTICOLO 3
Impegni e pagamenti delle spese


1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2012 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2012 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale, anche in relazione al disposto di cui al comma 20 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui all’articolo 2.

ARTICOLO 4
Quadro generale riassuntivo


1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 5
Elenco delle spese obbligatorie


1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a termini del comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 6
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine - capitolo 1110010 - UPB 06.02.01 - viene determinato per l’esercizio 2012 in euro 1.500.000,00 ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 7
Fondo di riserva per le spese impreviste


1. Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo 1110030 - UPB - 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2012 in euro 1.500.000,00 ed è gestito a termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 8
Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse


1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse - capitolo 1110090 - UPB - 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2012 in euro 5.000.000,00 ed è gestito a termini dell’articolo 54 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 9
Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione


1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione - capitolo 1110070 - UPB - 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2012 in euro 2.000.000,00 ed è gestito a termini dell’articolo 52 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 10
Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa


1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa - cap. 1110020 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2012 in euro 313.133.350,17 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 11
Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2011


1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2011 applicato al bilancio di previsione 2012 nell’ammontare complessivo di euro 1.223.210.956,84, ai sensi dell’articolo 44 della vigente legge di contabilità regionale 28/2001, è utilizzato come segue:
a) per euro 66.366.667,99 al capitolo 1110045 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio
autonomo”, gestito a termini dell’articolo 95 della legge di contabilità regionale n. 28/2001;
b) per euro 177.900.000,00 al capitolo 1110046 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini dell’articolo 95 della legge di contabilità regionale n. 28/2001;
c) per euro 907.670.977,94 al capitolo 1110060 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93 della legge di contabilità regionale n. 28/2001;
d) per euro 46.900.000,00 al capitolo 1110065 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo svalutazione crediti”, gestito a termini dell’articolo 51-bis della legge di contabilità regionale n. 28/2001;
e) per euro 24.373.310,91 a finanziamento delle spese del bilancio autonomo regionale.

ARTICOLO 12
Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale


1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2012, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione Europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché ad effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.
4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, per l’anno 2012, sancite con Intesa espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la legge di approvazione del presente bilancio.

ARTICOLO 13
Erogazione al Consiglio regionale


1. I fondi stanziati sul capitolo 1050, nella UPB 00.01.01 dello stato di previsione della spesa, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, della vigente legge di contabilità regionale 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del suo Presidente.

ARTICOLO 14
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità


1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della l.r. 28/2001, l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui è confermato in euro 25,00.

ARTICOLO 15
Bilancio pluriennale


1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2012 - 2014, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 16
Bilanci di esercizio 2010 delle società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria e rendiconto per l’esercizio finanziario 2010
del Consiglio regionale della Puglia


1. Con riferimento al comma 2 dell’articolo 99 della l.r. 28/2001, alla presente legge sono allegati i bilanci di esercizio 2010 delle sottonotate società per azioni in quanto non pervenuti entro la data di predisposizione del rendiconto generale della Regione Puglia approvato con legge regionale 4 luglio 2011, n. 13 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2010):
a) InnovaPuglia;
b) Ex EAGAT Terme di Santa Cesarea di Lecce;
c) S.T.P. Terre d’Otranto di Lecce:
d) Acquedotto Pugliese;
e) Fiera di Galatina e del Salento.
2. E’ allegato, altresì, il rendiconto per l’esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale della Puglia approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione 20 luglio 2011, n. 38.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Bari 30 dicembre 2011

ALLEGATO 1
Omissis
Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di bilancio con annessi, prospetti ed elenchi.



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