(BU 29 Giugno 2017, n. 1 suppl. al n. 26)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica all' articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )
1. All' articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole "
30 giugno 2017
" sono sostituite dalle seguenti: "
30 giugno 2018
".
Art. 2.
(Modifica all' articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )
1. All' articolo 3, comma 1, della l.r. 20/2009 , le parole "
, e ai regolamenti edilizi
" sono soppresse.
Art. 3.
(Modifica all' articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )
1. All' articolo 4, comma 1, della l.r. 20/2009 , le parole "
, e ai regolamenti edilizi
" sono soppresse.
Art. 4.
(Modifica all' articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )
1. All' articolo 5, comma 8, della l.r. 20/2009 , le parole "
o regolarizzati al catasto edilizio urbano
" sono soppresse.
Art. 5.
(Modifica all' articolo 7 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 )
1. All' articolo 7, comma 2, della l.r. 20/2009 , le parole "
, e ai regolamenti edilizi
" sono soppresse.
Art. 6.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 7.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 giugno 2017
Sergio Chiamparino