Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).
(B.U. 23 novembre 2017, 1° suppl. al n. 47)
Sommario:
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 )
1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) le parole "
nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa
" sono soppresse.
2. Il comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è abrogato.
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 novembre 2017
Sergio Chiamparino