(B.U. 06 agosto 2020, 3° suppl. al n. 32)
Sommario:
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica all' articolo 11 della legge regionale 32/1982 )
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituita dalla seguente: "
b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell' articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività;
".
Art.2.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 agosto 2020
Alberto Cirio