Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

Indietro
Legge Regionale Piemonte n. 12 il 5 aprile 2019
Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto).
 
(BU 11 Aprile 2019, n. 3° suppl. al n. 15)



Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 )
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto), le parole "
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 30/2008 , sono inseriti i seguenti: "
1 bis. La Regione, anche al fine della riduzione dei costi delle operazioni di bonifica, promuove mediante la definizione di linee guida:
a) l'impiego di siti estrattivi inattivi, prioritariamente in sotterraneo, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto al fine di rendere efficaci ed efficienti le operazioni di bonifica sul territorio regionale;
b) metodi alternativi allo smaltimento dell'amianto in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle innovazioni della ricerca scientifica.
1 ter. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri ambientali per la localizzazione, a grande scala, di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti contenenti amianto.
1 quater. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la definizione di compensazioni in favore dei territori che ospitano impianti per lo smaltimento dell'amianto, anche mediante metodologie alternative allo smaltimento in discarica.
1 quinquies. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 bis, lettera b), la Regione promuove la collaborazione con le strutture accademiche in raccordo con le attività svolte dal Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto di cui al comma 2 e con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Le attività svolte sono finalizzate alla valutazione dell'efficienza, dell'applicabilità e della sostenibilità ambientale ed economica di metodologie alternative allo smaltimento dell'amianto in discarica.
".


Art. 2
(Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 30/2008 )
1. L'articolo 6 della 1.r. 30/2008 è sostituito dal seguente: "
Art. 6
(Informazione alla popolazione)
1. Al fine di garantire l'informazione sulle problematiche dell'amianto e sulle corrette modalità di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché di favorire la diffusione delle buone pratiche, la Giunta regionale indirizza e coordina l'attivazione di sportelli amianto presso le amministrazioni comunali, privilegiando sportelli a valenza sovracomunale gestiti da comuni associati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone appositi contributi di cui definisce l'entità, i criteri e le modalità di erogazione con apposito provvedimento, informata la commissione consiliare competente.
3. Sulla base delle indicazioni regionali di cui al comma 1, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e in raccordo con il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative alla presenza di amianto.
".


Art. 3
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 30/2008 )
1. Dopo l' articolo 8 della l.r. 30/2008 è inserito il seguente: "
Art. 8 bis
(Gestione dell'amianto nelle infrastrutture della rete acquedottistica regionale)
1. Gli impianti, di cui al'articolo 2, comma 1, lettera b), comprendono le infrastrutture del sistema acquedottistico. La Giunta regionale definisce linee guida per il prelievo e l'analisi delle acque del sistema acquedottistico al fine della ricerca di fibre di amianto.
2. La ricognizione delle infrastrutture, prevista dai piani d'ambito di cui all' articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), contiene le informazioni relative alla presenza di tubazioni e di altri manufatti contenenti amianto.
3. La Regione, nell'ambito delle attività di mappatura dell'amianto, acquisisce, aggiorna e pubblica online i dati relativi alla lunghezza complessiva delle tubazioni contenenti amianto mappate nella rete acquedottistica e la loro percentuale rispetto a quelle in altro materiale.
".


Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione degli interventi, delle linee guida e delle misure di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse già disciplinate dall'ordinamento regionale, nei limiti delle risorse stanziate a finanziamento della l.r. 30/2008 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 aprile 2019
Sergio Chiamparino


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
     Tutti i LIBRI >