Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

Indietro
Legge regionale Piemonte 30 luglio 2012 n 9
Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
 

Il Consiglio regionale ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:


Art. 1
(Finalità)


1.In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, la Regione promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.
2.La promozione del riconoscimento della LIS è finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.
3.La LIS gode di tutte le garanzie e tutele di cui alla presente legge conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.
4.La Regione riconosce altresì che la LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.


Art. 2
(Principi ed ambiti dell'azione regionale)


1.La Regione, nel garantire la piena integrazione delle persone sorde mediante il sostegno di tutte le iniziative utili a favorire l'acquisizione da parte loro della lingua orale e scritta, promuove altresì l'acquisizione e l'uso della LIS.
2.Nel favorire la ricerca e garantire l'utilizzo delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacità uditive, la Regione:
a)promuove l'applicazione dell'impianto cocleare o di altre tecnologie disponibili;
b)agevola il supporto formativo delle persone sia impiantate sia protesizzate, così come l'insegnamento della LIS nelle scuole primarie e secondarie, anche attraverso attività di sostegno e servizi specialistici, al fine di rendere effettivo per i sordi l'adempimento dell'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c)prevede la facoltà per gli enti locali di utilizzare la LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
d)sostiene forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari volte ad incrementare l'uso della LIS;
e)promuove e attua, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, trasmissioni televisive con traduzione simultanea nella LIS e promuove la realizzazione di trasmissioni fornite di adeguata sottotitolazione.


Art. 3
(Regolamento)


1.Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, emana apposito regolamento contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 e i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti.


Art. 4
(Norma finanziaria)


1.Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2012, agli oneri pari a 150.000,00 euro ripartiti in 80.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB15071 e in 70.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB20161 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, si provvede con le risorse finanziarie delle medesime unità.
2.Per il biennio 2013-2014, alla spesa prevista per ciascun anno secondo le modalità del comma 1 si provvede con le medesime risorse delle UPB contenute nel bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 30 luglio 2012
Roberto Cota



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Codice del lavoro 2014 Minor
L. Ciafardini, F. Del Giudice, F. Izzo, Edizioni Giuridiche Simone, 2014
Il presente Codice del Lavoro Minor risponde all'esigenza, sempre più avvertita, di avere a disposizione ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
     Tutti i LIBRI >