Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1.In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, la Regione promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.
2.La promozione del riconoscimento della LIS è finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.
3.La LIS gode di tutte le garanzie e tutele di cui alla presente legge conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.
4.La Regione riconosce altresì che la LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Art. 2
(Principi ed ambiti dell'azione regionale)
1.La Regione, nel garantire la piena integrazione delle persone sorde mediante il sostegno di tutte le iniziative utili a favorire l'acquisizione da parte loro della lingua orale e scritta, promuove altresì l'acquisizione e l'uso della LIS.
2.Nel favorire la ricerca e garantire l'utilizzo delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacità uditive, la Regione:
a)promuove l'applicazione dell'impianto cocleare o di altre tecnologie disponibili;
b)agevola il supporto formativo delle persone sia impiantate sia protesizzate, così come l'insegnamento della LIS nelle scuole primarie e secondarie, anche attraverso attività di sostegno e servizi specialistici, al fine di rendere effettivo per i sordi l'adempimento dell'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c)prevede la facoltà per gli enti locali di utilizzare la LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
d)sostiene forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari volte ad incrementare l'uso della LIS;
e)promuove e attua, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, trasmissioni televisive con traduzione simultanea nella LIS e promuove la realizzazione di trasmissioni fornite di adeguata sottotitolazione.
Art. 3
(Regolamento)
1.Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, emana apposito regolamento contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 e i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1.Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2012, agli oneri pari a 150.000,00 euro ripartiti in 80.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB15071 e in 70.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB20161 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, si provvede con le risorse finanziarie delle medesime unità.
2.Per il biennio 2013-2014, alla spesa prevista per ciascun anno secondo le modalità del comma 1 si provvede con le medesime risorse delle UPB contenute nel bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 30 luglio 2012
Roberto Cota