La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
(Modifica all’articolo 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10)
1. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011) le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° giugno 2012".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 27 luglio 2011