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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale Piemonte 16 novembre 2012 n 13
Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali').
 

Il Consiglio regionale ha approvato.


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:


Sommario:
Art. 1(Modifiche all' articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18)
Art. 2(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 18/1994)
Art. 3(Sostituzione dell' articolo 16 della l.r. 18/1994)
Art. 4(Sostituzione dell' articolo 25 della l.r. 18/1994)
Art. 5(Abrogazioni)


Art. 1
(Modifiche all' articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18)


1.Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), come modificato dall' articolo 61 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, le parole "detto contributo non può superare l'importo massimo di lire 50.000.000." sono soppresse.


Art. 2
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 18/1994)


1.Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 18/1994, le parole "Finpiemonte S.p.A" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto gestore".


Art. 3
(Sostituzione dell' articolo 16 della l.r. 18/1994)


1.L' articolo 16 della l.r. 18/1994 è sostituito del seguente:
" Art. 16. (Finanziamenti a tasso agevolato)
1. La Giunta regionale può concedere alle cooperative sociali ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato con il concorso delle banche convenzionate.
2. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale della cooperazione sociale, approva con propria deliberazione, il programma degli interventi.
3. La Giunta regionale stabilisce con il programma degli interventi:
a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
c) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;
d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento;
e) i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei finanziamenti agevolati.
4. La Giunta regionale può, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 2, sentita la conferenza regionale della cooperazione sociale.
5. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo di rotazione. La gestione del fondo è affidata, con apposito contratto, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale."


Art. 4
(Sostituzione dell' articolo 25 della l.r. 18/1994)
1.L' articolo 25 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:
" Art. 25. (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge nel biennio finanziario 2013-2014, agli oneri iscritti nell'ambito dell' UPB DB19042 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)"


Art. 5
(Abrogazioni)


1.Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)gli articoli 2 e 6 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 76 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 "Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali ' ");
b)l' articolo 56 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
c)gli articoli 17 e 21 della l.r. 18/1994.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 16 novembre 2012
Roberto Cota



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