Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica all’art. 3 della L.R. 50/2004
1. La lettera b) del comma 1, dell’art. 3 della L.R. 23.12.2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie) è sostituita dalla seguente:“b) n. 3 suini grassi”.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 10 Marzo 2008