NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo
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Legge regionale n. 2 del 10 marzo 2008
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Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina
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Il Consiglio regionale ha approvato; Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione Italiana, del principio di precauzione sancito dall’art. 174, paragrafo 2 del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea, e del principio di tutela della salute pubblica sancito dall’art. 152 del trattato di Amsterdam, nell’ambito della programmazione territoriale, socio-economica ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative relative ai progetti ed agli interventi di cui alle direttive 85/337 CEE, 97/11 CE, 96/61 CE e 42/2001 CE relative alla Valutazione di Impatto Ambientale ed alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono prese nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela: a) della salute umana, della conservazione delle risorse, nonché del miglioramento della qualità umana della vita; b) della protezione e conservazione delle risorse naturali; c) della sicurezza del territorio. 2. Lo strumento di realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c) è uno studio finalizzato a comprendere i potenziali rischi o benefici di qualsiasi progetto, piano o programma che riveste interesse per la comunità abruzzese. 3. Questo strumento, di seguito definito Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) supera il concetto di mera valutazione ambientale approdando ad un approccio valutativo integrato tra ambiente e salute. 4. Entro 90 gg. dall’approvazione della presente legge l’Agenzia Sanitaria Regionale, di concerto con l’ARTA predispone le linee guida per la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di inquinamento ambientale. 5. Nelle more della definizione della disciplina regionale, in ossequio al disposto degli articoli 21 e 22 del D.Lgs 3.4.2006, n. 152 trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. La Regione, le Province, le Comunità montane e i Comuni provvedono, nell’ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla preventiva valutazione degli effetti sull’ambiente derivanti dalla loro attuazione in riferimento alla normativa nazionale e comunitaria. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito documento. La Regione, le Province, le Comunità montane, e i Comuni provvedono al monitoraggio dell’attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue l’obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale. 6. In coerenza con i principi e con i divieti inderogabili dell’art. 68, Titolo VII della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 ed in applicazione degli stessi, diretti alla protezione e valorizzazione del territorio agricolo come risorsa economica ed ambientale essenziale all’Abruzzo, alla qualità ed integrità degli habitat e al suo sviluppo, i terreni coltivati a vigneti, ad oliveti, a frutteti, ad orti sono salvaguardati da ogni forma di alterazione e sono equiparati a beni ambientali costitutivi del paesaggio. 7. A tutela dell’immagine, della qualità, della salubrità delle produzioni viticole, olivicole, frutticole di pregio, riconosciute o in via di iscrizione nei rispettivi albi, di origine controllata garantita docg, di origine controllata doc, di indicazione geografica tipica igt, di origine protetta dop, di indicazione geografica protetta igp, ricadenti in ambiti territoriali di agricoltura specializzata e in distretti agroindustriali, la Regione controlla, in parallelo con l’evoluzione qualitativa delle trasformazioni edilizie ed ambientali ammissibili, ed accerta in tempo reale, in modo sistematico e permanente, su basi tecniche e scientifiche d’avanguardia, sulla scorta di informazioni storiche, di dati di monitoraggio dell’ultimo anno lo stato dell’inquinamento, i suoi effetti su persone, piante ed animali, le variazioni delle caratteristiche biochimiche di aria, acqua, suolo, per le verifiche di compatibilità, di fattibilità e per il rilascio di autorizzazioni concernenti insediamenti ed impianti a carattere industriale su aree esterne al territorio agricolo protetto. 8. Su aree a diversa destinazione urbanistica, limitrofe al territorio agricolo protetto, sono preclusi asportazione anche parziale e danneggiamento delle formazioni minerali, apertura di nuove cave, miniere e discariche, attività minerarie nocive, impianti ed industrie insalubri di prima classe, indicati all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, ancorché autorizzati ma non realizzati o comunque previsti in prossimità dei terreni agricoli di cui ai commi 6 e 7. 9. Progetti complessi di ampia ed incisiva trasformazione ed alterazione del territorio e della sua economia devono essere presentati sotto forma di Programma e di Piano industriale organico, di Progetti esecutivi e devono essere approvati unitariamente dal Consiglio regionale e dalle Amministrazioni competenti, previa verifica tecnica di conformità con gli atti e le politiche di programmazione regionale e previa valutazione ambientale strategica comprensiva anche di analisi costi-benefici e ripartizione degli oneri dei ripristini ambientali e dei restauri del tessuto socio-economico. 10. Al fine di garantire la conservazione dello stato dei luoghi nei territori dei Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo e nel territorio dei Comuni interessati da progetti, piani e programmi sottoposti al regime previsto dalla Direttiva 42/01, da progetti comunitari già realizzati o in atto o da norme statali in materia di istituzione di Parchi, per la realizzazione degli obbiettivi di cui al comma 1, è sospeso fino al 31/12/2008 ogni rilascio di permesso a costruire, nei territori di cui al presente comma, per l’insediamento di nuove industrie insalubri classificate di prima classe nell’allegato al Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.
ARTICOLO 2 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BURA.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 10 Marzo 2008
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