Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

Indietro
Legge regionale Molise 9 settembre 2011 n 26
«Modifica alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 19 (Provvidenze in favore delle farmacie rurali)»
 

ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19)


1. Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19 (Provvidenze in favore delle farmacie rurali) è sostituito dal seguente:
"La misura dell’indennità di residenza di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1976, n. 17, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione sino a 5.000 abitanti è rideterminata nei seguenti importi:
a) euro seimila annui per popolazione fino a 600 abitanti;
b) euro quattromila annui per popolazione da 601 a 1.000 abitanti;
c) euro duemila annui per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
d) euro mille annui per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;
e) euro cinquecento annui per popolazione da 3001 a 5000 abitanti in paesi con più di una farmacia.".

ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19)


1. All’articolo 2 della legge regionale n.19/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Ai titolari, ai direttori responsabili e ai gestori provvisori di farmacie spetta un contributo aggiuntivo annuale, fissato sulla base del ricavo di esercizio della farmacia risultante dalle prescritte dichiarazioni fiscali, nella misura di euro 10.000 per un ricavo di esercizio della farmacia fino a euro 150.000 annui SSN; il predetto importo è diminuito di euro 28,5 per ogni 1000 euro eccedenti euro 150.000 e fino ad un ricavo massimo di euro 500.000.";
b) al secondo comma le parole "all’Unità Sanitaria Locale competente per territorio" sono sostituite dalle parole "all’Azienda sanitaria regionale (ASREM)";
c) al terzo comma le parole "all’Unità Sanitaria Locale" sono sostituite dalle parole "all’Azienda sanitaria regionale".

ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19)


1. All’articolo 3, primo comma, della legge regionale n. 19/1996, le parole "all’Unità Sanitaria Locale" sono sostituite dalle parole "all’Azienda sanitaria regionale".

ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19)


1. Il primo comma dell’articolo 4 della legge regionale n. 19/1996 è sostituito dal seguente: "Allo scopo di incentivare l’apertura di farmacie previste dalla pianta organica in località con popolazione inferiore a 1.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2010, l’Azienda sanitaria regionale provvede ad erogare, all’atto dell’autorizzazione all’esercizio, un contributo una tantum, pari ad euro 5.000, a coloro che ne acquisiscono titolo.".

ARTICOLO 5
(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per l’esercizio finanziario in corso si fa fronte nel seguente modo: l’indennità di residenza di cui all’articolo 1, prevista dalla legge regionale 26 maggio 1976, n. 17, quantificata per l’anno 2011 in euro 408.000, e il contributo aggiuntivo annuale di cui all’articolo 2, quantificato in euro 800.000 sulla base dei ricavi di esercizio relativi all’anno 2010, nonché il contributo una tantum di cui all’articolo 4, quantificato in euro 325.000, graveranno sulla quota di parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale assegnata all’Azienda sanitaria regionale del Molise. I contributi previsti agli articoli 2 e 4 saranno assegnati a partire dall’esercizio finanziario 2012.

ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
     Tutti i LIBRI >