BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.33 del 6 luglio 2017
Art. 1
Rideterminazione straordinaria della misura del contributo di cui all'articolo 43, comma 1-bis, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il solo anno 2017, l'entità del contributo, stabilita dall'articolo 43, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014), è pari al novanta per cento della contribuzione trasferita a ciascun Comune nell'anno 2016.
2. In deroga all'articolo 42 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, in via transitoria e per il solo anno 2017, è possibile effettuare anticipazioni su base mensile del contributo ai Comuni con risorse proprie della Regione, per far fronte a situazioni straordinarie di necessità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie appostate nel bilancio corrente sul capitolo di competenza e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 635.346,32, si provvede con lo stanziamento di cui alla Missione 10, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103, capitolo 12841, la cui copertura deriva dai maggiori trasferimenti disposti dallo Stato, a seguito della rideterminazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 534-quater, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.