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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge Regionale Molise 30 maggio 2017, n.5
Titolo Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2015, n.
 
Titolo Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati
Oggetto Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) Giacomo Sedati - Organi -
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.22 del 01 giugno 2017


Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 4)
1. L'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Organi
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) l'Amministratore unico;
b) il Comitato scientifico;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Comitato scientifico è l'organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i programmi pluriennali e annuali. Esso è composto da:
a) l'Amministratore unico, che lo presiede;
b) un rappresentante dell'assessorato regionale all'agricoltura;
c) due membri scelti fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori dell'Agenzia, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
d) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia.
3. I componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale che stabilisce anche il compenso per i componenti esterni, tenendo conto delle disposizioni regionali e statali in materia di contenimento della spesa pubblica; il suo funzionamento è disciplinato nello statuto dell'Agenzia approvato dalla Giunta regionale.".

Art. 2
(Inserimento dell'articolo 3-bis nella legge regionale 26 marzo 2015, n. 4)
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 4/2015 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis
Amministratore unico
1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale alle politiche agricole ed è scelto, a seguito di procedura comparativa pubblica, tra soggetti in possesso di elevate competenze e professionalità per il ruolo da svolgere comprovata da almeno cinque anni di esperienza in incarichi di responsabilità amministrativa o tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
3. L'Amministratore unico:
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) adotta lo statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
c) adotta, su proposta del dirigente competente, il bilancio di previsione, le relative variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, al quale allega una relazione sull'attività svolta e sui risultati, anche in termini finanziari, conseguiti nell'anno precedente;
d) sovrintende all'esecuzione degli atti di indirizzo politico-programmatorio della Giunta regionale, assicurando il perseguimento degli obiettivi da essa indicati ed è responsabile della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'attività dell'Agenzia;
e) adotta i programmi di attività, su proposta del dirigente preposto al "servizio coordinamento delle attività dell'Agenzia, programmazione e assistenza tecnica";
f) adotta gli atti di indirizzo cui devono attenersi i dirigenti nell'attività amministrativa e gestionale di competenza;
g) adotta la dotazione organica del personale dell'Agenzia, su motivate proposte dei dirigenti;
h) sentito il dirigente che svolge le funzioni di direzione generale, assegna ai dirigenti gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione annuale delle loro attività;
i) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.
4. All'Amministratore unico è corrisposta un'indennità di funzione onnicomprensiva, determinata dalla Giunta regionale, non eccedente il 70 per cento della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Molise.
5. L'incarico è incompatibile con cariche pubbliche elettive e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. A tale incarico si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e di inconferibilità contemplate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dalla vigente legislazione regionale in materia di nomine e designazioni negli enti ed organi di interesse regionale.".

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 4)
1. L'articolo 4 della legge regionale n. 4/2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Organizzazione
1. La struttura organizzativa dell'Agenzia è disciplinata dalla presente legge e dal suo statuto. Essa si articola in Servizi e Uffici; le attività e le funzioni dei servizi sono definite e specificate dallo statuto.
2. I Servizi operativi sono diretti da dirigenti.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale.
4. Ad ogni Servizio è assegnata una dotazione organica stabilita nell'atto organizzativo approvato dalla Giunta regionale.
5. Sono istituiti i seguenti Servizi:
a) Servizio coordinamento delle attività dell'Agenzia, programmazione e assistenza tecnica;
b) Servizio ricerca, educazione e formazione;
c) Servizio monitoraggio mercati, risorse e strumenti finanziari;
d) Servizio marketing, certificazione e sistemi qualità regionali.
6. Il dirigente preposto al "Servizio coordinamento delle attività dell'Agenzia, programmazione e assistenza tecnica" svolge anche le funzioni di direzione generale dell'Agenzia.
7. I dirigenti preposti ai Servizi di cui al comma 2 operano nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla cabina di regia di cui all'articolo 5.".

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 4)
1. L'articolo 5 della legge regionale n. 4/2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Cabina di regia
1. Alla cabina di regia partecipano:
a) l'Assessore regionale all'agricoltura;
b) l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale;
c) l'Amministratore unico;
d) i dirigenti preposti ai servizi costituenti l'Agenzia, di cui quello preposto al "Servizio coordinamento delle attività dell'Agenzia, programmazione e assistenza tecnica" con funzioni di direzione generale, ai sensi dell'articolo 8.
2. Annualmente la cabina di regia definisce gli obiettivi ed indirizzi cui deve conformarsi l'attività dei dirigenti preposti ai Servizi.
3. Con cadenza semestrale, ciascun dirigente preposto a un Servizio presenta una relazione relativa all'attività svolta ed ai risultati ottenuti alla cabina di regia che ne valuta la rispondenza agli obiettivi ed indirizzi predefiniti.".

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 4)
1. L'articolo 8 della legge regionale n. 4/2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Coordinamento delle attività dell'Agenzia e funzioni di direzione generale
1. Il coordinamento delle attività dell'Agenzia è affidato al dirigente preposto al "Servizio coordinamento delle attività dell'Agenzia, programmazione e assistenza tecnica". Egli dirige e coordina le attività dell'Agenzia e dei dirigenti degli altri servizi, anche ai fini della valutazione dei risultati; predispone una relazione annuale sull'andamento della gestione dell'Agenzia da trasmettere all'Amministratore unico; promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale proponendo all'amministratore unico l'adozione delle relative misure sanzionatorie.
2. L'incarico dirigenziale di cui al comma 1 è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; la scelta avviene tra i dirigenti appartenenti alla dotazione organica dell'amministrazione regionale.
3. L'incarico dirigenziale di cui al comma 1 può essere altresì conferito, con provvedimento motivato della Giunta regionale all'esito di procedura ad evidenza pubblica e tenuto conto delle capacità di bilancio nonché nel rispetto delle normative sui vincoli di spesa, a persone esterne all'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e, comunque, aventi competenze ed esperienze professionali coerenti con il ruolo da svolgere; in tal caso, il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta; il trattamento economico è onnicomprensivo ed è rapportato all'incarico cui l'assunzione è finalizzata ed, in ogni caso, non può superare l'entità della retribuzione complessiva spettante ai dirigenti regionali di ruolo; il dirigente è sottoposto all'integrale disciplina della funzione dirigenziale prevista dalla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10.".


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