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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge Regionale Molise 30 aprile 2020, n.01
Legge di stabilità 2020 - Disposizioni varie
 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE- Edizione straordinaria- n.39 del 30 aprile 2020


Art. 1
Rifinanziamento di leggi regionali
1. È autorizzato, per gli esercizi finanziari 2020-2022, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella 'A' allegata alla presente legge.


Art. 2
Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti
1. Per il triennio 2020-2022, i fondi di dotazione per gli Enti dipendenti regionali, di seguito indicati, sono costituiti dai seguenti importi:
a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST), euro 90.000,00 per l'anno 2020, euro 90.000,00 per l'anno 2021, euro 90.000,00 per l'anno 2022;
b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), euro 3.800.000,00 per l'anno 2020, euro 3.800.000,00 per l'anno 2021, euro 2.800.000,00 per l'anno 2022;
c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 50.000,00 per l'anno 2020, euro 50.000,00 per l'anno 2021, euro 50.000,00 per l'anno 2022;
d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.100.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 500.000,00 per l'anno 2022 ed euro 883.000,00 per l'anno 2020, euro 883.000,00 per l'anno 2021, ed euro 883.000,00 per l'anno 2022 a titolo di oneri per l'Osservatorio Regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale;
e) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 600.000,00 per l'anno 2020, euro 600.000,00 per l'anno 2021, euro 0,00 per l'anno 2022;
f) Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS), euro 1.074.319,36 per il 2020, euro 1.157.592,65 per il 2021 ed euro 1.157.592,65 per il 2022.
2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui ai seguenti capitoli del bilancio regionale per il triennio 2020-2022:
a) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST), cap.53000, Missione 7, Programma 1, Titolo 1;
b) Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), cap. 43802, missione 16, programma 1, titolo 1;
c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), cap. 16000, missione 5, programma 1, titolo1;
d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), suddivisi nel cap. 36535 (fondo di dotazione ARPAM), missione 9, programma 2, titolo 1, per l'importo di euro 1.100.000,00 e nel cap. 36675 (oneri istituzione Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale), missione 9, programma 5, titolo 1, per l'importo di euro 883.000,00;
e) Agenzia regionale Molise Lavoro, cap. 37456, missione 15, programma 1, titolo 1;
f) Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma (ARPS), cap. 2500, missione 11, programma 2, titolo 1.

3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.
4.Per il triennio 2020-2022, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato in entrata al cap. 425, titolo 1, tipologia 101.
5.La misura della spesa per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita in euro 5.800.000,00 per l'anno 2020, euro 5.800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.800.000,00 per l'anno 2022.


Art. 3
Norme in materia di gestione commissariale delle Comunità montane
1. Al fine di provvedere al riordino complessivo delle disposizioni regionali in materia di deleghe di funzioni e di esercizio associato in coerenza con l'evoluzione degli assetti istituzionali a livello statale e alla relativa disciplina, al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22 (Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane), le parole 'sette esercizi successivi' sono sostituite dalle parole 'otto esercizi successivi'.
2. Gli oneri relativi all'attuazione del presente articolo trovano copertura alla Missione 9, Programma 7, Titolo 1, del bilancio di previsione 2020-2022.


Art. 4
Riduzione costo indebitamento regionale
1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento regionale, è autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione dei mutui in essere al 31 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Finanziaria 2002), anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della Regione.


Art. 5
Autorizzazione al ricorso all'anticipazione di liquidità
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 69, commi 9-11, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42), come integrato e corretto dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2020 a contrarre anticipazioni, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00.
2. L'anticipazione determina un costo a carico del bilancio di previsione 2020-2022 per interessi stimato in euro 2.000,00 iscritti alla Missione 50, Programma 01, Titolo I.
3. L'anticipazione di cui al presente articolo non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e alla stessa non si applica l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
4. L'anticipazione di cui al presente articolo è iscritta nel bilancio di previsione 2020-2022 come segue:
a) Entrata: Titolo 6, Tipologia 200, Categoria 200 (Anticipazione di liquidità);
b) Spesa: Missione 50, Programma 02, Titolo 4 (Restituzione anticipazione di liquidità);
c) Spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1 (Interessi passivi su anticipazione di liquidità).


Art. 6
Piano delle alienazioni
1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria -Finanziaria triennale), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato un primo piano di valorizzazione e alienazioni immobiliari di cui all'elenco riportato all'allegato 1.


Art. 7
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei), è sostituita dalla seguente lettera: 'a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia o suo delegato, con funzioni di presidente;'.


Art. 8
Completamento procedure di liquidazione degli Enti provinciali per il Turismo di Campobasso e di Isernia
1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di euro 135.000,00 al fine di completare le attività di liquidazione, autorizzate dall'articolo 8 della legge regionale 10 maggio 2019, n.4 (Legge di stabilità regionale 2019), degli Enti provinciali per il Turismo di Campobasso e Isernia.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse stanziate alla Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022.


Art. 9
Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), le parole 'entro il 31 dicembre 2020.' sono sostituite dalle parole 'entro il 31 dicembre 2022.'.


Art. 10
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati), è sostituita dalla seguente lettera: 'a) alla data del 31 dicembre 2019 risultino ultimati nell'intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanata;'.


Art. 11
Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20
1. L'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è abrogato.


Art. 12
Modifiche di leggi regionali
1. Il comma 3 dell'articolo 15, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, si interpreta nel senso che il primo candidato non eletto assume le funzioni di consigliere già all'atto dell'accettazione della nomina di assessore da parte del consigliere eletto nella medesima lista e che il Consiglio regionale dispone la sostituzione mediante presa d'atto della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dell'intervenuta nomina.
2.Il comma 4 dell'articolo 15, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, si interpreta nel senso che il consigliere sostituito riacquista le funzioni di consigliere già all'atto della cessazione dalla carica di assessore e che il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza mediante presa d'atto della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dell'intervenuta cessazione dalla carica di assessore del consigliere sostituito.
3. Al comma 5, dell'articolo 3, della legge regionale 4 novembre 1991, n.20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), il secondo periodo è soppresso.
4.Al fine di favorire il riordino istituzionale del territorio montano del Molise, la Prima Commissione consiliare predispone un' ipotesi di riforma, da sottoporre al vaglio della Conferenza delle Autonomie Locali, finalizzata alla salvaguardia del territorio montano, alla valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali, allo sviluppo sociale ed economico, all'incremento di attività d'interesse comune relative all'ottimizzazione del governo locale, alla gestione associata delle funzioni e dei servizi, all'utilizzo coerente del patrimonio societario operante nel settore del comparto della montagna già detenuto dalla Regione Molise, conformandosi ai seguenti principi ed indirizzi :
a) identificare le Unioni montane nel rispetto del principio di contiguità territoriale, le funzioni attribuite dalla Regione alle stesse Unioni montane e gli strumenti per lo sviluppo sociale ed economico da perseguire attraverso le costituende istituzioni;
b) prevedere norme che accelerino il percorso conclusivo della gestione liquidatoria delle soppresse Comunità montane, che dovrà trovare attuazione entro il 31 dicembre 2020, avviando utili procedure per la costituzione dell'Ufficio stralcio a cui delegare le attività residuali di ciascuna gestione liquidatoria, adeguando, qualora ne ricorrano le condizioni per il buon funzionamento, la propria struttura organizzativa in funzione del perseguimento di tale obiettivo;
c) prevedere misure incentivanti per il sostegno delle istituzioni, dei cittadini e delle imprese che operano nei territori montani.
5. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n.19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, dell'articolo 27, è aggiunto il seguente comma: '1-bis. Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale, socio-economico, sanitario e nel riequilibrio ecologico della fauna selvatica, qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale, ai fini della riduzione delle criticità arrecate, può con propri atti estendere il periodo del prelievo venatorio per l'intero arco temporale inteso dall'inizio al termine dell'intera stagione venatoria.';
b) al comma 2, dell'articolo 29, il periodo 'Tali piani devono essere attuati tramite le guardie venatorie dipendenti delle Province.' è sostituito dal seguente periodo 'Tali piani possono essere attuati tramite le guardie venatorie dipendenti delle Province e da altri soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.'.
6. Alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, dell'articolo 2, è sostituito dal seguente comma: '1. Sono di competenza della Regione gli atti di indirizzo e di valorizzazione della tartuficoltura e tutte le funzioni amministrative concernenti l'applicazione della presente legge.';
b) il comma 2, dell'articolo 2, è abrogato;
c) ai commi 7 e 10, dell'articolo 4, le parole 'alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio' sono sostituite dalle parole 'alla Regione';
d) al comma 9, dell'articolo 4, le parole 'Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano' sono sostituite dalle parole 'La Regione rilascia' e dopo le parole 'Commissione Provinciale' sono aggiunte le parole 'competente per territorio'.
e) al comma 15, dell'articolo 4, le parole 'provincia competente' sono sostituite dalla parola 'Regione';
f) il comma 16, dell'articolo 4, è abrogato;
g) ai commi 3 e 5, dell'articolo 8, le parole 'Le Amministrazioni provinciali' sono sostituite dalle parole 'La Regione';
h) al comma 13, dell'articolo 9, la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';
i) al comma 1, dell'articolo 10, le parole 'Le Province esercitano' sono sostituite dalle parole 'La Regione esercita';
j) al comma 2, dell'articolo 10, le parole 'dalla Provincia competente per territorio' sono sostituite dalle parole 'dalla Regione';
k) il comma 3, dell'articolo10, è sostituito dal seguente comma: '3. Il tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all'atto della presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età e che hanno superato gli esami intesi ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione, nonché delle norme relative. Per agevolare gli aspiranti raccoglitori la Regione può organizzare corsi di formazione di durata non inferiore a 12 ore volti a garantire un'adeguata preparazione nelle materie oggetto di esame e corsi di aggiornamento di durata non inferiore a 4 ore rivolti ai raccoglitori di tartufo già in possesso di tesserino di idoneità, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Possono essere ammessi a sostenere gli esami anche coloro che fanno domanda, dichiarando di essersi preparati autonomamente. L'esame è sostenuto innanzi ad una commissione istituita dalla Regione, che ha durata quinquennale ed è composta da:
a) il dirigente, o funzionario suo delegato, del Servizio regionale competente per materia;
b) un funzionario del Gruppo Provinciale Carabinieri Forestale di riferimento, ovvero altro funzionario appartenente ad un corpo di polizia con analoghe competenze in materia ambientale, sulla base di apposita convenzione;
c) il dirigente, o funzionario suo delegato, del Servizio Fitosanitario Regionale Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio regionale competente.';
l) ai commi 6 e 6-bis, dell'articolo 10, le parole 'al Presidente della Provincia competente per territorio' sono sostituite dalle parole 'al Servizio regionale competente';
m) al comma 6-ter, dell'articolo10, la parola 'Provincia' è sostituita dalla parola 'Regione';
n) il comma 8, dell'articolo 10, è abrogato;
o) al comma 1, dell'articolo13, le parole 'sentite le Province interessate'sono soppresse;
p) al comma 2, dell'articolo13, le parole 'le Province' sono sostituite dalle parole 'la Regione';
q) al comma 3, dell'articolo 13, le parole 'sentite le Province'sono soppresse;
r) al comma 4, dell'articolo 13, le parole 'le Province possono' sono sostituite dalle parole 'la Regione può';
s) al comma 5, dell'articolo13, le parole 'Le province provvedono a dare comunicazione alla Regione ed' sono sostituite dalle parole 'La Regione provvede';
t) al comma 1, dell'articolo 17, le parole 'agli agenti del Corpo Forestale dello Stato' sono sostituite dalle parole 'ai carabinieri';
u) al comma 13, dell'articolo 18, le parole 'delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio' sono sostituite dalle parole 'del Servizio regionale competente';
v) al comma 15, dell'articolo18, le parole 'dalle competenti strutture delle Amministrazioni Provinciali' sono sostituite dalle parole 'dalla competente struttura regionale';
w) al comma 1, dell'articolo 19, le parole 'dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente' sono sostituite dalle parole 'della struttura regionale competente';
x) al comma 1, dell'articolo 20, le parole '100,00 euro' sono sostituite dalle parole '158,90 euro';
y) al comma 4, dell'articolo 21, le parole 'Le Province promuovono' sono sostituite dalle parole 'La Regione promuove';
z) il comma 2, dell'articolo 22, è abrogato.
7. Alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 (Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera 'f) O.T.A. (Organismo Tecnicamente Accreditante) come definito in sede di Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. n. 32/CSR del 19 febbraio 2015)';
b) al comma 5, dell'articolo 7, le parole 'dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituito da apposito provvedimento di Giunta regionale' sono sostituite dalle parole 'dall'organo competente in materia di programmazione sanitaria';
c) al comma 6, dell'articolo 7, le parole 'dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituito da apposito provvedimento di Giunta regionale' sono sostituite dalle parole 'mediante il supporto tecnico-amministrativo dell'A.S.Re.M. ai sensi dell'articolo 30, comma 4';
d) al comma 2, dell'articolo 17, le parole 'dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituito da apposito provvedimento di Giunta regionale' sono sostituite dalle parole 'dall'O.T.A.';
e) al comma 4, dell'articolo 17, le parole 'il C.R.A.S.S. avvalendosi dell'organo competente istituito da apposito provvedimento di Giunta regionale' sono sostituite dalle parole 'l'O.T.A.';
f) al comma 6, dell'articolo 17, le parole 'il C.R.A.S.S. o l'organo competente istituito da apposito provvedimento di Giunta regionale' sono sostituite dalle parole 'l'O.T.A.';
g) dopo il comma 9, dell'articolo 17, è aggiunto il seguente comma '9-bis. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento dell'O.T.A. trovano copertura sul bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).';
h) al comma 1, dell'articolo 20, le parole 'del C.R.A.S.S., o dell'organo competente istituito da apposito provvedimento di Giunta regionale' sono sostituite dalle parole 'dell'O.T.A.';
i) al comma 2, dell'articolo 24, le parole 'il C.R.A.S.S.' sono sostituite dalle parole 'l'O.T.A.';
j) il comma 1, dell'articolo 30, è abrogato;
k) al comma 5, dell'articolo 30, le parole 'sino al 31 dicembre 2009' sono soppresse;
l) al comma 6, dell'articolo 30, le parole 'fino al 31 dicembre 2009' sono soppresse;
m) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente articolo:
'Art. 30-bis Oneri istruttori
1. Gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sanitaria soggetti, ai sensi della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17, a tassa sulle concessioni regionali, si corrispondono con versamento in apposito conto corrente postale secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione Generale per la Salute o del Direttore responsabile competente in materia.
2. Gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie private presenti sul territorio regionale di cui alla presente legge sono definiti dall'organo competente in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, sulla base dei costi delle attività svolte nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento e sulla base dei criteri di cui al comma 3.
3.Per le istanze relative alla verifica di accreditamento gli importi di cui al comma 2 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, tenendo conto:
a) della tipologia di istanza presentata ai sensi degli articoli 12-bis, 15, 16, 17, 21;
b) della complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata;
c) tipologia di verifica;
d) composizione quali-quantitativa del gruppo di verificatori e valutatori;
e) giornate di sopralluogo;
f) costo medio del personale.
4. Sono esonerate dal pagamento degli oneri di cui al comma 2, le strutture per i soggetti autistici.'.
8. Il comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 32 (Disciplina delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo), è sostituito dal seguente comma '1.
Si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con vendita diretta al pubblico e/o per via telematica dei predetti servizi, ivi compresi quelli di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.'.
9. All'articolo 30-bis, comma 3, della legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59), le parole 'euro 100,00' sono sostituite dalle parole 'euro 20,00'.
10.Al fine di ottimizzare l'attuazione delle strategie regionali in materia di prevenzione della corruzione e di favorire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la Giunta regionale nomina, per la Regione Molise, un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), tra il personale appartenente al ruolo unico della dirigenza regionale.
11. Alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10:
1) alla lettera d), le parole '23 anni' sono sostituite dalle parole '30 anni';
2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera 'd-bis) può sostenere le famiglie con basso reddito attraverso l'introduzione del voucher sportivo.';
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: '1-bis. Possono, altresì, ricevere i medesimi contributi per il sostegno, la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative e l'attività di formazione:
a) comitati territoriali del CONI, Scuola regionale dello sport;
b) CONI regionale per attività promozionali in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria e per attività di contrasto all'abbandono precoce della pratica sportiva;
c) comitati o delegazioni degli enti di promozione sportiva, discipline sportive associati e associazioni benemerite.';
c) all'articolo 12, comma 2, dopo la parola 'locali' sono aggiunte le parole 'e per l'acquisto di attrezzature sportive'.
12. All'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica'), comma 2, lettera a), le parole 'ricettiva e commerciale' sono sostituite dalle parole 'ricettiva, commerciale e artigianale;'.
13.In considerazione degli effetti negativi prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sul settore del trasporto pubblico locale:
a) è sospesa l'applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019) con decorrenza dalla data di efficacia della ordinanza n. 4/2020 del Presidente della Giunta regionale del Molise in materia di riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale e successive modifiche ed integrazioni e fino alla cessazione dello stato di emergenza secondo le indicazioni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
b) limitatamente all'anno 2020, dalla cessazione dello stato di emergenza di cui alla lettera a), il sistema di computo di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 4/2019 si applica sugli incassi dichiarati nelle corrispondenti mensilità dell'anno 2018.


Art. 13
Finanziamento attività Conservatorio di Musica 'L. Perosi' di Campobasso e contributo straordinario per l'anno 2020
1. Al fine di sostenere le attività del Conservatorio Perosi di Campobasso, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per il 2020, di euro 100.000,00 per l'anno 2021 e di euro 100.000,00 per l'anno 2022.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura:
a) alla Missione 5, Programma 2, Titolo I per euro 100.000,00 per il 2020, di euro 100.000,00 per l'anno 2021 e di euro 100.000,00 per l'anno 2022;
b) alla Missione 5, Programma 2, Titolo II per euro 100.000,00 per il 2020.


Art. 14
Finanziamento interventi in favore degli studenti affetti da patologie - Legge regionale n. 20/2000
1. Al fine di finanziare, nel triennio 2020-2022, gli interventi in favore degli studenti affetti da patologie che non consentono la frequenza dei corsi e al sostegno e per il miglioramento dell'offerta formativa per gli studenti in difficoltà, è autorizzata la spesa per l'annualità 2020 di euro 50.000,00, per l'annualità 2021 di euro 50.000,00, per l'annualità 2022 di euro 50.000,00.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura alla Missione 4, Programma 6, Titolo I.


Art. 15
Finanziamento interventi in favore del sostegno alla vita indipendente - Legge regionale 19 novembre 2010, n.18
1. Al fine di finanziare, nel triennio 2020-2022, gli interventi a sostegno della vita indipendente delle persone con disabilità, è autorizzata la spesa per l'annualità 2020 di euro 150.000,00, per l'annualità 2021 di euro 150.000,00, per l'annualità 2022 di euro 150.000,00.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura alla Missione 12, Programma 7, Titolo I.


Art. 16
Finanziamento attività delle Associazioni Pro-loco - Legge regionale 18 luglio 1977, n.20
1. Al fine di finanziare, nel triennio 2020-2022, gli interventi a sostegno delle associazioni Pro-Loco iscritte all'Albo regionale è autorizzata la spesa per l'annualità 2020 di euro 50.000,00, per l'annualità 2021 di euro 50.000,00, per l'annualità 2022 di euro50.000,00.

2.Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura alla Missione 7, Programma 1, Titolo I.


Art. 17
Misure straordinarie per il sostegno economico per lavoratori, imprese e famiglie, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid - 19
1. Al fine di far fronte all'emergenza Coronavirus e sostenere il tessuto sociale ed economico regionale è istituito, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, il 'Fondo per il finanziamento di misure straordinarie per il sostegno economico per lavoratori, imprese e famiglie, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid - 19' con la dotazione di euro 1.500.000,00 in termini di competenza e di cassa.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire i criteri e le modalità per la destinazione delle risorse del 'Fondo per il finanziamento di misure straordinarie per il sostegno economico per lavoratori, imprese e famiglie, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19' nonché ad operare, mediante provvedimento amministrativo, le correlate variazioni compensative del bilancio.


Art.18
Rifinanziamento dell'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9
1. Al fine di incentivare l'esodo degli operatori della formazione professionale iscritti all'albo, sono rifinanziate le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 2015, n.9.
2. Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2020, è autorizzata la relativa spesa a valere sulla Missione 15, Programma 2, Titolo I.


Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 30 aprile 2020.



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