BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.39 del 30 settembre 2019
Art. 1
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all'editoria locale) è abrogato.
2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il contributo è revocato qualora il soggetto beneficiario, nei due anni successivi alla data di presentazione della richiesta dello stesso, riduce il proprio personale giornalistico al di sotto delle consistenze minime previste dall'articolo 4, comma 2, lett. e).".
3. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11/2015 è sostituito dal seguente: "2. Il contributo è altresì revocato qualora il beneficiario, nell'anno successivo alla data di presentazione della richiesta dello stesso, receda anche nel corso o al termine del periodo di prova, dai rapporti di lavoro subordinato per cause non imputabili al lavoratore o per cause non derivanti da comprovata obiettiva necessità di riduzione del personale.".
Art. 2
1. La presente legge trova copertura finanziaria nella missione 14 - programma 1 - titolo 1 spese correnti del bilancio 2019, contributo editoria a seguito di revisione.
Art. 3
1. E' abrogata la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 15 (Interpretazione autentica del comma 3, dell'art. 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11).
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise ed esplica effetti anche sui procedimenti non conclusi, sulle domande di contributi già presentate e non definite, e su quelli pendenti in giudizio.