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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale Molise 26 gennaio 2012 n 2
Legge finanziaria regionale 2012.
 

TITOLO I
MISURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
Capo I
DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

ARTICOLO 1
(Principi generali)


1. La presente legge è ispirata a principi di semplificazione, razionalizzazione della spesa regionale e trasparenza delle procedure.
Nell’attuazione delle disposizioni in essa contenute le strutture regionali si attengono a tali principi.
2. La Regione Molise adotta, quale modalità di razionalizzazione della spesa, quella della spending review (revisione della spesa). Il programma di "revisione della spesa" si avvale di una specifica Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta da dirigenti regionali, all’uopo istituita dalla Giunta regionale, nominata d’intesa con la Prima Commissione consiliare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La Commissione è competente ad effettuare il riesame sistematico dei programmi di spesa, volto ad individuare le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse e le possibili strategie di miglioramento dei risultati.
3. Entro il 31 luglio 2012 la Giunta regionale, al fine di garantire l’adeguamento tempestivo e costante dell’ordinamento regionale alle leggi dello Stato e alle normative vincolanti dell’Unione europea, sottopone all’approvazione del Consiglio regionale proposte di verifica e aggiornamento delle misure per la razionalizzazione e la stabilizzazione dei conti pubblici contenute nella presente legge, che tengano conto anche delle risultanze delle analisi di cui al comma 2.

ARTICOLO 2
(Patto di stabilità)


1. Per l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 32, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), la Regione si avvale dell’Osservatorio interno per il Patto di stabilità di cui all’articolo 1, comma 24, della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2, ai fini dell’ottimizzazione funzionale e del monitoraggio dei tetti programmatici di spesa, anche tramite la fissazione di limiti ai pagamenti e agli impegni per i singoli Servizi regionali.
2. All’articolo 1, comma 24, ultimo periodo, della legge regionale n. 2/2011 le parole "Direzione I" sono sostituite da "Direzione generale".
3. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 138 a 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)", provvede per gli enti locali ad integrare le regole ed a modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale con riguardo alla disciplina del patto di stabilità interno. A tal fine, la Giunta regionale provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La Giunta regionale altresì stabilisce, con proprio provvedimento, sentita la Conferenza regionale delle autonomie locali, le modalità applicative del presente comma.

ARTICOLO 3
(Sistema Regione Molise)


1. Il Sistema Regione Molise, istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale), è costituito dalla Regione e dagli enti di cui alle allegate tabelle A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli elenchi.
L’elenco aggiornato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione e del loro contributo al Sistema, il potere d’indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1, diversi dalla Regione, individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite. Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale.
3. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, la semplificazione amministrativa, l’unitarietà di comportamenti e la rapidità di attuazione:
a) gli enti di cui alla allegata Tabella A1 svolgono tra loro e a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
b) gli enti di cui al comma 1 comunicano alla presidenza della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema;
c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:
1) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui alla allegata Tabella Al;
2) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
3) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi degli enti dei Sistema. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni.
4. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, provvede alle necessarie differenziazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1.
5. Per assicurare l’armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione fissati entro il 30 settembre di ciascun anno.
6. I soggetti del Sistema concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuative necessari.
7. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull’attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del Sistema. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell’attività ispettiva. La Giunta regionale procede allo scioglimento o alla revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui alla Tabella Al, sezione I, in caso di:
a) gravi violazioni di disposizioni normative;
b) grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali;
c) mancata realizzazione delle priorità strategiche;
d) prolungata inattività o riscontrata inefficienza;
e) gravi irregolarità amministrative e contabili;
f) dissesto finanziario.
In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell’ente.

ARTICOLO 4
(Partecipazione della Regione a società di capitali)


1. La Giunta regionale esercita l’attività di indirizzo nei confronti delle società partecipate attraverso la definizione degli obiettivi strategici. E’ riservata alla Giunta regionale la facoltà di impartire alle società specifiche direttive qualora ritenuto opportuno. La Giunta regionale definisce le modalità di svolgimento del controllo. Le società sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalità da questa individuate, informative trimestrali relative all’andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale. Le società forniscono, altresì, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale, nonché dalle strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo ove si tratti di società in house.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata a fissare i criteri per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate dalla Regione in funzione del loro contenimento e della loro adeguatezza. La misura massima dei compensi viene determinata dalla Giunta regionale tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle società e, in particolare, delle conoscenze, delle capacità, dell’autonomia e della responsabilità dei risultati che vengono richieste per l’assolvimento degli incarichi di amministrazione. Agli amministratori delle società controllate possono essere riconosciute indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili, ove previsti dalla società, e in misura ragionevole e proporzionata. Ai medesimi amministratori è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 5
(Tracciabilità dei pagamenti. Modifica alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4)


1. All’articolo 59 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise) è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le procedure di estinzione di cui al comma 1 si conformano alle disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

ARTICOLO 6
(Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2010, n. 16)


1. All’articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L’amministrazione regionale, con riferimento alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, eroga anticipazioni e acconti entro il limite massimo del 10 per cento, calcolato sull’importo del finanziamento onnicomprensivo, ai soggetti attuatori/beneficiari di finanziamenti pubblici.";
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché alle fondazioni regionali e alle università";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. La limitazione di cui al comma 1 non si applica, altresì, alle erogazioni a favore dei soggetti attuatori/beneficiari quando i trasferimenti di fondi non sono iscritti nel bilancio regionale".

ARTICOLO 7
(Misure di razionalizzazione della spesa per gli enti del Sistema Regione Molise)


1. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti degli enti di cui alla allegata Tabella A1, sezione I e sezione II, spetta un’indennità per l’espletamento delle funzioni in misura non superiore al 10 per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali degli enti stessi. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un’indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, ai compensi degli organi di amministrazione degli enti di cui alla allegata Tabella A1, sezione I e sezione Il, si applicano le seguenti riduzioni:
a) per i compensi determinati nella misura annua lorda fino a 20.000 euro: riduzione del 5 per cento;
b) per i compensi determinati nella misura tra 20.001 e 30.000 euro: riduzione dell’8 per cento;
c) per i compensi determinati nella misura tra 30.001 e 40.000 euro: riduzione del 18 per cento;
d) per i compensi determinati nella misura tra 40.001 e 50.000 euro: riduzione del 25 per cento;
e) per i compensi determinati nella misura tra 50.001 e 60.000 euro: riduzione del 30 per cento;
f) per i compensi determinati nella misura superiore a 60.000 euro: riduzione del 35 per cento.
3. Le riduzioni di cui al comma 2 hanno effetto anche per i commissari straordinari nominati dalla Giunta regionale. Per i commissari liquidatori il compenso è non superiore al 50 per cento della parte fissa della retribuzione spettante ai dirigenti regionali. Ai commissari liquidatori delle Comunità montane si applicano i compensi stabiliti nei decreti di nomina. Ai Commissari straordinari dell’ASREM e dell’ARPA Molise spetta un compenso non superiore all’80 per cento della retribuzione complessiva del direttore di servizio regionale.
4. Per i direttori generali degli enti di cui alla Sezione II della allegata Tabella A1, Azienda speciale Molise acque e Azienda regionale per la protezione dell’ambiente Molise (ARPA Molise), la retribuzione complessiva in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge è ridotta del 25 per cento. Per i Consorzi di bonifica la retribuzione complessiva non può essere superiore al 90 per cento di quella prevista per i direttori d’area della Regione e viene fissata dalla Giunta regionale. La retribuzione dei direttori di cui al presente comma è comprensiva di ogni altro emolumento per incarichi conferiti nell’ambito dell’esercizio della funzione.

ARTICOLO 8
1. E’ dato mandato alla Giunta regionale di predisporre, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge che preveda la costituzione di un Consorzio industriale regionale e il riordinamento degli Istituti autonomi delle case popolari e dei Consorzi di bonifica.

ARTICOLO 9
(Modifica alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)


1. All’articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), alla lettera b), le parole "a due volte e mezza" sono sostituite dalle parole "a due volte".

ARTICOLO 10
1. Al fine di risollevare le sorti dell’impianto di risalita di Monte Capraro - Capracotta, la Società Funivie Molise Spa assume la gestione degli impianti di Capracotta, Monte Capraro e viene dotata delle necessarie risorse finanziarie.


Capo II
RIDUZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DI ALTRI ORGANISMI

ARTICOLO 11
(Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale)


1. L’indennità di funzione di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16 (Testo unico in attuazione dell’articolo 10 dello Statuto regionale), nell’importo risultante alla data del 31 dicembre 2011, è ridotta del 10 per cento.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n.16/1997, dopo le parole "parlamento nazionale," sono aggiunte le parole "al 31 dicembre 2011".

ARTICOLO 12
(Abolizione dell’assegno vitalizio ai Consiglieri regionali)


1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l’istituto dell’assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.
2. Per i consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono l’assegno vitalizio secondo la previgente normativa o che, alla stessa data, hanno maturato i requisiti di contribuzione previsti per la corresponsione dell’assegno vitalizio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per i consiglieri regionali e per i componenti della Giunta regionale in carica nella X legislatura l’esercizio del mandato, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, non produce alcun effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all’assegno vitalizio.
4. Gli uffici competenti provvedono al rimborso dei contributi eventualmente versati dai consiglieri regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la percezione dell’assegno vitalizio ai sensi della legge regionale n. 10/1988.
5. I consiglieri regionali eletti nella X legislatura, che lo richiedano, versano, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, contributi previdenziali secondo le modalità previste per il sistema contributivo, nella misura del 16 per cento dell’indennità di funzione percepita al netto delle ritenute fiscali.
6. Con successivo provvedimento legislativo, da approvarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina del sistema previdenziale contributivo secondo i principi del presente articolo ed è fissata l’età minima per l’accesso al trattamento pensionistico.
7. All’articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8 (Disposizioni sulla rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali) sono abrogati, al comma 3, le parole "fatta eccezione per gli assegni vitalizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4", nonché il comma 4.

ARTICOLO 13
(Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23)


1. All’articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La partecipazione alle sedute della Commissione, dei gruppi di lavoro, costituiti ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della presente legge, e dell’Ufficio di presidenza della Commissione è onorifica. Ai componenti della Commissione, residenti in un comune diverso da quello ove ha sede la medesima, compete il rimborso delle spese di trasferta nella misura prevista per i funzionari regionali.";
b) al comma 2 la parola "dirigenti" è sostituita dalla parola "funzionari".

ARTICOLO 14
(Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 32)


1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 32 (Istituzione dell’Ufficio del tutore pubblico dei minori) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 5 la parola "quaranta" è sostituita dalla parola "venti" e la parola "dirigenti" è sostituita dalla parola "funzionari";
b) al comma 1 dell’articolo 6 le parole "ed all’Ufficio annualmente assegnata" sono sostituite dalle parole "e assegnata annualmente all’Ufficio col metodo della rendicontazione,";
c) al comma 3 dell’articolo 6, dopo la parola "presenta", sono inserite le parole ", per l’approvazione,";
d) dopo il comma 3 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente: "3-bis.
Successivamente all’approvazione del programma delle attività di cui al comma 2, all’Ufficio del Tutore dei minori può essere concesso un anticipo non superiore al 10 per cento dell’importo della spesa prevista e approvata. Gli accreditamenti successivi sono effettuati a reintegrazione delle spese approvate ed effettivamente sostenute dall’Ufficio.";
e) al comma 4 dell’articolo 6 sono aggiunte, in fine, le parole", nei limiti del programma delle attività e delle rendicontazioni approvate dall’Ufficio di Presidenza.".

ARTICOLO 15
(Modifica alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 26)


1. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2000, n. 26 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore civico) l’espressione "50%" è sostituita da "25 per cento".

ARTICOLO 16
(Personale del Consiglio regionale)


1. Il Direttore responsabile del Servizio competente per la gestione del personale regionale è autorizzato ad operare a titolo esclusivo sul capitolo di spesa n. 350 nell’ambito dell’U.P.B. 1.1.111 "Consiglio regionale", relativo alla spesa complessiva del personale regionale assegnato al Consiglio regionale, al fine della gestione della relativa spesa.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Direttore responsabile del Servizio gestione risorse umane, sono apportate le opportune compensazioni tra i capitoli di spesa della UPB 2.3.232, ove necessario.


TITOLO II
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE RELATIVE A SETTORI DELLE POLITICHE REGIONALI
Capo I
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 17
(Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2010, n.16)


1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma non si applica agli organismi che, in analogia con quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono anche funzioni decisorie in merito a ricorsi amministrativi e in materia di sismica.".

ARTICOLO 18
(Rimborso delle spese per trasferte e autorizzazione alle missioni)


1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo assolvimento di funzioni istituzionali strategiche, nell’ambito della superiore esigenza di razionalizzazione e di contenimento della spesa, è consentita al personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all’utilizzo di fondi comunitari e nazionali, ai funzionari e dirigenti incaricati dell’esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale la possibilità di utilizzare il mezzo proprio di trasporto in occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilità di utilizzo di idoneo mezzo dell’Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto.
2. Per i soli casi di cui al comma 1 sono ammissibili i rimborsi per l’uso del mezzo proprio secondo le disposizioni vigenti, purchè sia formalmente attestata la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo comma 1 e sia comprovata la convenienza economica per l’Amministrazione rispetto alle complessive modalità alternative di effettuazione della trasferta. 3. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 12 (Disciplina del trattamento di missione del personale regionale) è sostituito dal seguente: "1. Le missioni del personale con qualifica non dirigenziale sono preventivamente autorizzate dal dirigente di riferimento. Le missioni del personale dirigenziale sono comunicate preventivamente al dirigente immediatamente sovraordinato. Le missioni del Direttore generale ed equiparato non necessitano di autorizzazione se effettuate nell’ambito del territorio nazionale.".

ARTICOLO 19
(Fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale)


1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, già consolidate ai valori dell’anno 2004, fatti salvi gli incrementi disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per effetto dell’articolo 8 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, sono ridotte stabilmente, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, del cinque per cento del valore del fondo stesso, al lordo delle decurtazioni già operate in applicazione dell’articolo 2, comma 6, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16.
2. La riduzione delle risorse di cui al comma 1 concorre all’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010.
3. La riduzione delle risorse di cui al comma 1, ferma restando la finalità di cui all’articolo 24, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, opera prioritariamente sulle disponibilità finanziarie destinate alla remunerazione degli incarichi di posizione dirigenziale, i cui valori devono essere conseguentemente rideterminati, nel rispetto dei vigenti vincoli legislativi, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001.
4. A seguito della graduazione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 3, la Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale valorizzano, per i rispettivi ambiti di competenza, il principio della rotazione degli incarichi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 165/2001.

ARTICOLO 20
(Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)


1. Il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici svolge attività di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione, garantendo il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi, progetti e politiche di intervento promossi ed attuati dalla Regione o da altri enti anche per il periodo di programmazione 2014-2020. In particolare, svolge le attività indicate dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dall’articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché quelle di supporto al percorso di elaborazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle risorse regionali, nazionali e comunitarie.


Capo II
POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE

ARTICOLO 21
(Modifica alla legge regionale 1 aprile 2005, n. 10)


1. Al comma 1, lettera a), numero 1.2, dell’articolo 3 della legge regionale 1 aprile 2005, n. 10 (Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise) la cifra "100.000,00" è sostituita da "40.000,00".

ARTICOLO 22
(Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1984, n. 1)


1. All’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1984, n. 1 (Norme che regolano l’attività dei Consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 1), l’espressione "70%" è sostituita da " 40 per cento";
b) al primo comma, numero 3), l’espressione "50%" è sostituita da "25 per cento";
c) al secondo comma, l’espressione "50%" è sostituita da "35 per cento".

ARTICOLO 23
(Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 9)


1. Alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 10, 11 e 12 sono abrogati;
b) all’articolo 13, comma 1, dopo la parola "giardini" è aggiunta la parola "pubblici".

ARTICOLO 24
(Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6)


1. All’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 (Legge forestale della Regione Molise) è aggiunto il seguente comma: "4-bis. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti fuori del capoluogo sono dovuti solo il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.".

ARTICOLO 25
(Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2005, n. 38)


1. Alla legge regionale 11 novembre 2005, n. 38 (Norme per l’agricoltura biologica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9 è aggiunto il seguente comma: "5-bis. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti fuori del capoluogo sono dovuti solo il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.";
b) all’articolo 11, comma 1, terzo periodo, l’espressione "51%" è sostituita da "65 per cento";
c) all’articolo 11, comma 3, le parole "le spese sostenute ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell’anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno dalla data di riconoscimento dell’organizzazione di produttori" sono sostituite da "il 50 per cento dei costi sostenuti e il 20 per cento per i restanti quattro anni.".

ARTICOLO 26
(Modifica alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 7)


1. All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 7 «Disposizioni transitorie in materia di coltivazioni ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)», il numero "2011" è sostituito da "2013".

ARTICOLO 27
(Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 26)


1. Alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 26 (Interventi della Regione per la tutela e la valorizzazione del "cavallo pentro") sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello ove ha sede la Consulta sono dovuti solo il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.";
b) all’articolo 7, comma 1, alinea, l’espressione "50%" è sostituita da "30 per cento" e l’espressione "40%" è sostituita da "20 per cento";
c) all’articolo 7, comma 1, lettera f), l’espressione "12%" è sostituita da "10 per cento";
d) all’articolo 8, comma 2, primo periodo, l’espressione "50%" è sostituita da "30 per cento", il numero "15.000" è sostituito da "10.000" e, dopo la parola "Consulta", sono aggiunte le parole "e nei limiti delle disponibilità di bilancio".

ARTICOLO 28
(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27)


1. Alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 (Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, le parole "Alle Associazioni Provinciali degli Allevatori che operano" sono sostituite dalle parole "All’Associazione degli allevatori del Molise che opera" e l’espressione "90%" è sostituita da "50 per cento";
b) l’articolo 6 è abrogato.

ARTICOLO 29
(Modifica alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30)


1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30 (Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico) il numero "100" è sostituito da "50".

ARTICOLO 30
(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2002, n. 42)


1. Alla legge regionale 24 dicembre 2002, n. 42 (Norme per l’incremento e lo sviluppo dell’apicoltura) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, comma 2, alinea, la parola "sono" è sostituita dalle parole "possono essere"; alla lettera a), l’espressione "40%" è sostituita da "20 per cento", l’espressione "50%" è sostituita da "30 per cento", l’espressione "45%" da "30 per cento" e l’espressione "55%" è sostituita da "40 per cento"; alla lettera b), l’espressione "100%" è sostituita da "50 per cento", dopo le parole "costi sostenuti e", le parole "che saranno ridotti del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto ed ultimo anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell’anno" sono sostituite dalle parole "il 20 per cento per i restanti quattro anni"; alla lettera c), l’espressione "90%" è sostituita da "40 per cento";
b) all’articolo 6, comma 2, l’espressione "90%" è sostituita da "40 per cento" e, in fine, sono aggiunte le parole "ed effettivamente sostenuta";
c) all’articolo 6, comma 3, l’espressione "50%" è sostituita da "10 per cento";
d) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La
partecipazione alle sedute del Comitato è onorifica. Ai componenti residenti fuori sede sono dovuti solo il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.".

ARTICOLO 31
(Modifica alla legge regionale 23 novembre 2004, n. 27)


1. All’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2004, n. 27 «Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM)», il comma 9 è sostituito dal seguente: "9.
Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta, con onere a carico del bilancio dell’Agenzia, il solo rimborso delle spese di trasferta secondo quanto previsto per i funzionari regionali.".


Capo III
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLITICHE PER LA CULTURA, IL TURISMO E LO SPORT

ARTICOLO 32
(Riforma della politica per lo sviluppo delle imprese e dell’occupazione)


1. La Giunta regionale è delegata ad effettuare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una ricognizione degli interventi attivabili, degli strumenti e delle risorse disponibili, finalizzata alla ripresa e al rafforzamento competitivo del sistema economico e produttivo regionale.
2. Il Piano, derivante dalla ricognizione di cui al comma 1, dovrà contenere una "messa a sistema" degli interventi programmati, finalizzata a concentrare le risorse verso obiettivi specifici di sviluppo per l’impresa e l’occupazione, sarà portato all’attenzione delle competenti commissioni consiliari e sottoposto alla presa d’atto del Consiglio regionale, in seduta monotematica, entro il 31 marzo 2012.
3. La Giunta regionale dovrà altresì presentare al Consiglio, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge regionale relativa alla riorganizzazione dei consorzi industriali.

ARTICOLO 33
1. In ottemperanza all’articolo 15 della legge regionale 5 maggio 2009, n. 16, la Giunta regionale provvede al sostegno di un organico sviluppo della cooperazione concedendo contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative.

ARTICOLO 34
1. Considerato che le modalità di gestione e monitoraggio del microcredito sono conformi all’accordo stipulato ai sensi della deliberazione n. 813 del 3 agosto 2009, la Giunta regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è impegnata a reperire i fondi necessari per le attività di cui al presente comma finalizzati all’accesso al credito dei soggetti "non bancabili", ovvero soggetti privi di capacità di garanzia propria o non in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario.

ARTICOLO 35
(Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33)


1. Alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59") sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 8, comma 5, il numero "60" è sostituito da "40";
b) all’articolo 18 è aggiunto il seguente comma: "8-bis. La partecipazione alle sedute dell’Osservatorio regionale del commercio è onorifica. Ai componenti residenti fuori del capoluogo sono dovuti solo il rimborso spese e l’indennità chilometrica previsti per i funzionari regionali.";
c) all’articolo 19, il comma 9 è abrogato.

ARTICOLO 36
(Modifica alla legge regionale 28 novembre 2005, n. 43)


1. All’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2005, n. 43 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica. Ai componenti residenti fuori del capoluogo sono dovuti solo il rimborso spese e l’indennità chilometrica previsti per i funzionari regionali.".
2. E’ costituito presso la Regione Molise l’Ufficio per la ricognizione delle criticità finanziarie e produttive delle imprese e delle famiglie molisane e per la prevenzione e la conciliazione dei contenziosi.

ARTICOLO 37
(Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2004, n. 8)


1. All’articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l’individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole "Ai componenti", sono aggiunte le parole "del Consiglio generale, del Comitato direttivo e" e, dopo la parola "onnicomprensivo", sono aggiunte le parole ", anche delle spese di viaggio,"; allo stesso comma 6, primo e secondo periodo, il numero "50" è sostituito da "25".

ARTICOLO 38
(Modifica alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 9)


1. Al secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 9 (Istituzione dell’Albo regionale delle Associazioni turistiche) sono aggiunte le parole "e viene concesso a rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate".

ARTICOLO 39
(Modifica alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2)


1. Al comma 16, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), dopo le parole "Orchestra sinfonica del Conservatorio ’L. Perosi’ di Campobasso", sono aggiunte le parole ", con l’obiettivo di valorizzarne le esperienze maturate e garantirne continuità e ulteriore sviluppo".

ARTICOLO 40
(Modifica alla legge regionale 25 maggio 1990, n. 26)


1. All’articolo 15 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26 (T.U. degli interventi regionali per manifestazioni ed attività sportive e per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti ed attrezzature sportive) il terzo comma è sostituito dal seguente: "La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello ove ha sede la Commissione sono dovuti solo il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.".

ARTICOLO 41
(Modifica alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 32)


1. All’articolo 13 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 32 (Disciplina dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo) è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Ai componenti della Commissione, esterni all’amministrazione regionale, compete un gettone di presenza determinato nella misura prevista dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, oltre il rimborso delle spese di viaggio soltanto se residenti in un comune diverso da quello dove ha sede la Commissione, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.".

ARTICOLO 42
(Limite di stanziamento nel fondo di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 9)


1. Per l’anno 2012 l’ammontare degli stanziamenti per l’alimentazione del Fondo di cui all’articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 9 (Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi) non può essere superiore al 20 per cento delle somme risultanti, quali residui, nel Fondo medesimo alla data del 31 dicembre 2011.

ARTICOLO 43
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 44)


1. All’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 44 (Interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 il numero "60" è sostituito da "40";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. La partecipazione alle sedute della commissione è onorifica. A ciascun componente della commissione, che non sia dipendente regionale, è corrisposto il solo rimborso delle spese di trasferta, nella misura prevista per i funzionari regionali.".

ARTICOLO 44
(Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2005, n. 12)


1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2005, n. 12 (Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189) è aggiunta la seguente lettera: "g-bis) Festival dei Misteri ed eventi correlati di Campobasso.".
2. All’articolo 3 della legge regionale 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola "concedere" sono aggiunte le parole ", nei limiti delle disponibilità di bilancio,";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il contributo di cui al comma 1 non può comunque essere superiore al 35 per cento della spesa globalmente sostenuta e documentata dai Comitati organizzatori ed è concesso a rimborso, dietro presentazione di rendiconti, con un’anticipazione massima del 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sulla base della domanda di concessione che il Comitato organizzatore deve far pervenire al competente Servizio regionale al turismo entro e non oltre 120 giorni prima della data della anifestazione.".

ARTICOLO 45
(Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37)


1. All’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37 (Norme in materia di Musei, Archivi storici e Biblioteche di Enti locali) è aggiunto il seguente comma: "La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica.".

ARTICOLO 46
(Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 1992, n. 2)


1. Alla legge regionale 5 febbraio 1992, n. 2 (Contributi all’A.T.A.M.) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, primo comma, dopo le parole "Settore Istruzione e Cultura -" sono aggiunte le parole "per l’approvazione,";
b) all’articolo 3 è aggiunto il seguente comma: "Il competente Servizio regionale provvede alla valutazione della congruità e coerenza delle attività e delle spese ammissibili a contribuzione compatibilmente con gli stanziamenti e le disponibilità del bilancio regionale.";
c) all’articolo 4, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole ", sulla base del programma delle attività approvato dalla Giunta regionale e delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute".


Capo IV
POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

ARTICOLO 47
(Funzioni delle province in materia di formazione professionale)


1. Sono trasferite e delegate alle Province di Campobasso ed Isernia le funzioni di gestione delle attività di formazione professionale realizzate attraverso specifici piani operativi annuali che assicurino risorse finanziarie, umane e strumentali idonee al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto della programmazione triennale approvata dal Consiglio regionale.
2. Le Province delegate dovranno assicurare la piena integrazione ed il coordinamento unitario tra le attività di formazione professionale e le politiche attive del lavoro.
3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina di una commissione cui è affidato il compito di elaborare e definire le modalità di trasferimento delle funzioni in materia di formazione professionale alle Province.
4. La commissione di cui al comma 3 è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, dal Direttore generale e dal Direttore del Servizio Formazione professionale e politiche attive della Regione, nonché dai Presidenti e dai dirigenti alle politiche attive delle due Province.
5. Entro 120 giorni la commissione presenta alla Giunta regionale la proposta elaborata e la Giunta, nei successivi 60 giorni, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge.

ARTICOLO 48
(Politiche attive per il lavoro e la flessicurezza)


1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora una proposta di legge organica in materia di politiche attive per il lavoro, ispirata ai principi della flessicurezza, del dialogo sociale e delle politiche aziendali, sentite le parti sociali, sindacali aziendali di categoria.

ARTICOLO 49
(Reddito minimo di cittadinanza)


1. E’ istituito il Reddito minimo di cittadinanza per i nuclei familiari privi di ogni altra e diversa tipologia di entrate, con priorità verso le famiglie più numerose e nei confronti di nuclei di cui fanno parte anziani non autosufficienti, persone diversamente abili e bambini.
2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere congiunto delle Commissioni consiliari Lavoro e Politiche sociali e sentite le confederazioni sindacali, emana un regolamento che disciplina l’accesso ed il funzionamento dello strumento di tutela.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito dell’UPB 511 (Politiche sociali), è istituito specifico capitolo. La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 2, individua la relativa copertura finanziaria.

ARTICOLO 50
(Abrogazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, recante la disciplina sull’apprendistato)


1. A far data dal termine del regime transitorio di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), fatte salve eventuali proroghe o modificazioni, sono abrogati la legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disciplina in materia di apprendistato) ed il regolamento regionale 8 gennaio 2010, n. 1 (Regolamento attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: "Disciplina in materia di apprendistato").
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, disciplina le modalità di attuazione dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 167/2011.

ARTICOLO 51
(Istituzione dell’anagrafe degli studenti)


1. La Regione, al fine di monitorare e contrastare la dispersione scolastica, istituisce l’anagrafe regionale degli studenti molisani.

ARTICOLO 52
(Istituzione dell’anagrafe dell’edilizia scolastica)


1. Al fine di consentire alla Regione la piena conoscenza del patrimonio edilizio scolastico e delle relative condizioni di sicurezza viene istituita l’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica.


Capo V
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E RESIDENZIALI

ARTICOLO 53
(Modifica alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 14)


1. Alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 14 (Contributi per la formazione dei piani urbanistici per l’acquisizione e la urbanizzazione delle aree per l’edilizia economica e popolare), articolo 3, primo comma, alinea, il numero "70" è sostituito da "50".

ARTICOLO 54
(Modifica alla legge regionale 18 ottobre 2002, n. 25)


1. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 25 (Eliminazione delle barriere architettoniche) le parole "riconosciuto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti del Comitato regionale di controllo, oltre al" sono sostituite dalle parole "dovuto il solo".


Capo VI
SVILUPPO, MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

ARTICOLO 55
(Modifica alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19)


1. L’articolo 35 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 (Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe) è sostituito dal seguente:
"Art. 35 Sistema tariffario dei servizi urbani
1. Il sistema tariffario urbano è determinato annualmente, per i servizi di competenza, dal Comune interessato, tenuto conto delle direttive impartite dalla Giunta regionale.".

ARTICOLO 56
(Principi e criteri per l’applicazione della politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana)


1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 24 marzo 2000, n.19, provvede, entro 90 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modificazioni necessarie al sistema tariffario urbano, fissando adeguati parametri che tengano in ogni caso conto del tasso di variazione del potere di acquisto accertato dall’ISTAT con l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. L’ammontare delle risorse trasferite a ciascuno dei Comuni indicati nell’articolo 74 della legge regionale n. 19/1984, per il finanziamento dei servizi minimi essenziali di trasporto pubblico locale di area urbana, è ridotto in misura corrispondente ai maggiori incassi derivanti dagli aumenti dei proventi tariffari.
3. La Giunta regionale determina, con il provvedimento di cui al comma 1, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2.

ARTICOLO 57
(Disposizioni in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e interregionale)


1. Per assicurare la completa corrispondenza tra oneri e risorse disponibili per il finanziamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e interregionale, con i contratti di servizio sono convenute clausole che assicurino la revisione automatica delle condizioni concordate nei contratti medesimi al verificarsi della riduzione dei trasferimenti statali.
2. I contratti di servizio nei quali non sono convenute le clausole di cui al comma 1 sono nulli.
3. I trasferimenti dallo Stato per il trasporto pubblico locale si considerano destinati indifferenziatamente al trasporto su gomma ed al trasporto ferroviario.

ARTICOLO 58
(Disposizioni in materia di lavori pubblici)


1. Per l’aggiudicazione di lavori pubblici di interesse o di competenza della Regione di importo complessivo inferiore a un milione di euro, la Regione richiama le stazioni appaltanti all’utilizzo delle procedure semplificate disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei casi previsti, con particolare riferimento alla procedura negoziata di cui all’articolo 122.
2. L’affidamento dei lavori dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 163/2006.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti sono obbligate a rivolgere l’invito a partecipare alla procedura ad almeno dieci operatori economici.
4. Per lavori di importo inferiore a 500.000 euro l’invito dovrà essere rivolto ad almeno cinque operatori economici.
5. Vanno fatti salvi gli obblighi di postinformazione previsti dalla normativa.
6. Le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente disporre forme di pubblicità preventiva, finalizzate a comporre un elenco di operatori economici da invitare sulla base dei seguenti criteri di carattere generale, eventualmente integrabili dalle medesime: a) esperienze contrattuali registrate da tutti gli enti affidanti nei confronti dell’impresa richiedente l’invito; b) idoneità localizzativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; c) caratteristiche dimensionali delle imprese in rapporto al valore economico dei lavori da affidare.
7. L’avviso di preinformazione per la composizione dell’elenco di cui al comma 6 può essere pubblicato nell’albo pretorio della stazione appaltante, nonché nel profilo committente della stessa o attraverso altre forme di pubblicità.
8. Ai fini del criterio di rotazione, lo stesso sarà attuato mediante sorteggio pubblico.
9. Per garantire basi d’asta adeguate e una ottimale realizzazione delle opere, per l’affidamento dei lavori i cui progetti esecutivi non siano stati ancora verificati e validati, si adotteranno i prezziari aggiornati.

ARTICOLO 59
(Modifica alla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19)


1. L’articolo 15 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 (Norme per l’esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale), come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 Spese generali
1. Agli enti beneficiari dei contributi regionali o concessionari di opere di competenza della Regione è corrisposto un compenso forfetario per le spese generali nella misura del 3 per cento dell’importo del progetto, da rendicontare come spesa nel rispetto delle norme sottese alla fonte di finanziamento.
2. Le spese tecniche professionali di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, sono corrisposte secondo le vigenti tariffe professionali e secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni di incarico e vengono esposte nel quadro economico di progetto alla voce "spese tecniche professionali". I compensi professionali relativi alle perizie di variante o suppletive, regolarmente autorizzate dagli enti beneficiari, rientrano nelle spese generali.
3. La determinazione definitiva delle spese generali e tecniche viene fatta in sede di approvazione dei certificati di collaudo e del rendiconto delle spese sostenute per espropriazioni.
4. La percentuale accordata per le spese generali è erogata in corso d’opera al soggetto beneficiario del contributo regionale nella misura massima del 50 per cento del suo ammontare complessivo, così come riconosciuto in sede di formalizzazione del finanziamento ed in proporzione agli acconti in corso d’opera di volta in volta richiesti dal soggetto attuatore per lavori, servizi e forniture oggetto di finanziamento. Il restante 50 per cento delle spese generali è trattenuto dalla Regione fino all’adozione del provvedimento regionale di chiusura del rapporto di concessione. Esse, pertanto, sono rideterminate in via definitiva secondo quanto stabilito al comma 3, ma sono erogate solo dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute nonché della presentazione di tutti gli atti complementari necessari all’omologazione finale della spesa sostenuta e rendicontata, ivi compresi i documenti di monitoraggio conclusivi dell’oggetto di convenzione.".

ARTICOLO 60
(Istituzione di unità regionali preposte all’Audit regionale sulle stazioni appaltanti)


1. Tutti i finanziamenti concessi dalla Regione agli enti attuatori finalizzati alla esecuzione di contratti pubblici di interesse o competenza regionale sono soggetti alle attività di Audit regionale, ferme restanti le responsabilità dei soggetti incaricati dall’ente beneficiario del contributo, nella sua qualità di stazione appaltante, per le attività riguardanti i contratti pubblici da esso attivati.
2. All’Audit sono assegnati funzionari regionali, senza oneri aggiuntivi, i cui nominativi sono inseriti in un elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale, dopo ricognizione interna alle strutture regionali curata dall’ufficio del Direttore dell’Area I. La stazione appaltante - ad avvenuta formalizzazione del finanziamento - conferisce formale incarico ad uno o più soggetti facenti parte dell’elenco con oneri a carico delle spese generali.

ARTICOLO 61
(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30)


1. Alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica), dopo l’articolo 7, è aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis
1. Per favorire l’autoimpiego mediante l’intrapresa di attività artigianali in zone rurali, sono consentiti, per gli edifici di cui agli articoli 2 e 3, situati in zona E, come definita all’articolo 2 del decreto ministeriale n.
1444/1968, interventi di mutamento di destinazione d’uso, anche mediante opere, e di ampliamento al fine della realizzazione di strutture da adibire a piccoli laboratori artigiani, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni ambientali, di igiene e di sicurezza. Nuove volumetrie sono ammesse esclusivamente per piccoli manufatti di servizio strettamente necessari all’utilizzo dei locali principali e, comunque, nella misura massima del 30 per cento della volumetria preesistente, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 del D. M. n. 1444/1968.".
2. All’articolo 9 della legge regionale n. 30/2009, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 aventi volumetria complessiva superiore a 1000 mc e ricadenti nelle zone omogenee B di cui al D.M. n. 1144/1968 sono soggetti alla stipula di una convenzione con il Comune che preveda le condizioni d’inserimento dell’opera.".
3. All’articolo 14 della legge regionale n. 30/2009, in fine, è aggiunto il seguente comma: "1- quinquies. E’ consentita l’edificazione di residenze nelle aree perimetrate ai sensi della legge n. 47/1985, come attuata dalle leggi regionali n. 17/1985 e n. 25/2004, con limite volumetrico territoriale di 0,5 mc/mq, fermi restando il rispetto degli standard di cui al DM 1444/1968 e l’esclusione della monetizzazione".

ARTICOLO 62
(Modifica alla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3)


1. All’articolo 3, comma 8, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010) è aggiunto il seguente periodo: "Per i beni di cui al comma 6, lettera c), di cui sia provata l’appartenenza al patrimonio della Regione in conseguenza della cessazione dell’AssMez, la Giunta regionale delibera l’alienazione, a prezzi di mercato, in favore di terzi interessati che ne facciano motivata richiesta, nel rispetto del diritto di prelazione riconosciuto in capo ai frontisti ed ai confinanti.".

ARTICOLO 63
(Modifica alla legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3)


1. All’articolo 6 della legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3 (Commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione. Norme di funzionamento) il primo comma è sostituito dal seguente: "La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione competono il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.".

ARTICOLO 64
(Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19)


1. Alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 (Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma dell’articolo 7 è sostituito dal seguente: "La partecipazione alle sedute del Comitato è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato competono il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.";
b) l’ottavo comma dell’articolo 59 è sostituito dal seguente: "La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione competono il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.";
c) il nono comma dell’articolo 59 è abrogato.

ARTICOLO 65
(Modifica alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23)


1. Il comma 10 dell’articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23 (Realizzazione e gestione delle aree naturali protette) è sostituito dal seguente: "10. La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede la Consulta competono il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.".

ARTICOLO 66
(Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1994, n. 16)


1. All’articolo 2 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 16 (Subdeleghe ai Comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le lettere b), c) ed e) sono abrogate;
b) al comma 1, lettera f), in fine, sono aggiunte le parole "generali e loro varianti";
c) al comma 1, lettera g), sono soppresse le parole ", nonché a quelli intrapresi senza l’autorizzazione di propria competenza";
d) al comma 1, la lettera h) è abrogata.


Capo VII
POLITICHE DELLA SALUTE

ARTICOLO 67
(Modifica alla legge regionale 1 aprile 2005, n. 9)


1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 1 aprile 2005, n. 9 (Riordino del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente: "I distretti, individuati ai sensi dell’articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali.".
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta una proposta di riordino e rideterminazione dei distretti di cui al comma 1.

ARTICOLO 68
(Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2010, n. 8)


1. All’articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 8 (Disciplina sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell’Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è soppressa la lettera l);
b) la lettera a) del comma 8 è sostituita dalla seguente "a) l’apposizione del visto di congruità di cui all’articolo 32;".

ARTICOLO 69
(Modifica alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18)


1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 (Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è sostituito dal seguente: "5. Per le strutture che richiedono l’accreditamento, la verifica della congruità con il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione sanitaria regionale è effettuata dal C.R.A.S.S. o dall’organo competente istituito da apposito provvedimento di Giunta regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.".


TITOLO III
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO TRA ENTI
Capo I
ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E DEFINIZIONE DEL RAPPORTO TRA GLI ENTI

ARTICOLO 70
(Riorganizzazione e razionalizzazione del sistema delle ex Comunità montane)


1. Alla legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull’organizzazione dell’esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale.
Soppressione delle Comunità montane), sono abrogati il comma 10 dell’articolo 10 e l’articolo 11.
2. Al fine di definire il processo di liquidazione delle soppresse Comunità montane, entro e non oltre 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge i commissari liquidatori trasmettono alla Giunta regionale:
a) l’elenco analitico dei beni mobili ed immobili da alienare distinguendo i beni mobili e immobili:
1) in uso agli enti locali, per i quali sarà possibile predisporre manifestazione d’interesse ad acquisire la proprietà e la gestione da parte di Comuni, Unioni di comuni e Province;
2) in uso alle Comunità montane quali sedi istituzionali e relativi beni mobili;
3) immediatamente alienabili;
4) sui quali esistono eventuali controversie in merito ai titoli di proprietà;
b) l’elenco analitico del personale in servizio presso le ex Comunità montane.
3. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, inoltra al Consiglio regionale le opportune proposte legislative di riordino e adeguamento della normativa sulla soppressione delle Comunità montane alla legislazione nazionale. Tale normativa dovrà prevedere la regolamentazione del piano di dismissione dei beni mobili ed immobili e del piano di mobilità del personale delle Comunità montane, garantendo comunque una ricollocazione lavorativa a tutte le unità in servizio, con contratto a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 2011.
4. Nelle more della costituzione dell’Agenzia per lo sviluppo dei territori montani di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 6/2011, è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una "cabina di regia" per le funzioni previste dal comma 3 dello stesso articolo. La cabina di regia è coordinata dal Presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, ed è composta da non più di tre esperti in materia di autonomie locali, di gestione delle risorse umane e di gestione finanziaria e contabile, scelti tra i dirigenti regionali o tra soggetti esterni all’amministrazione regionale, e da una segreteria tecnica con compiti di supporto e assistenza.
Spetta al Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, la nomina dei componenti della cabina di regia e della segreteria tecnica. Ai componenti della cabina di regia spetta il solo rimborso delle spese di trasferta, determinato secondo quanto previsto dalle norme per il personale regionale avente la qualifica dirigenziale.
5. Il contributo della Regione al funzionamento delle Comunità montane sarà erogato trimestralmente a ciascun ente sulla base di richieste che in via preventiva individuino le modalità di impiego delle risorse.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI, AUTORIZZAZIONI DI SPESA E NORME VARIE E FINALI
Capo I
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI

ARTICOLO 71
(Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1)


1. All’articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal l° gennaio 2013 l’ammontare del tributo è così determinato:
a) per i rifiuti inerti si applica l’imposta pari a 0,01 euro per kg;
b) per i rifiuti non pericolosi si applica l’imposta pari a 0,00517 euro per kg;
c) per i rifiuti pericolosi si applica l’imposta pari a 0,02582 euro per kg.";
b) il comma 2 è abrogato.

ARTICOLO 72
(Pagamento della tassa automobilistica per i veicoli oggetto di furto)


1. Il contribuente che registri al P.R.A. la perdita di possesso di un veicolo per furto può richiedere il rimborso di una quota parte della tassa automobilistica già versata.
2. La perdita del possesso per furto deve essersi verificata da almeno un quadrimestre.
3. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.
4. Il rimborso della tassa automobilistica regionale non è riconosciuto qualora il veicolo non risulti iscritto al P.R.A., oppure qualora il richiedente non abbia provveduto alla trascrizione dell’acquisto del veicolo al P.R.A. ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. Non è riconosciuto in alcun altro caso il rimborso della tassa di circolazione regionale.


Capo II
AUTORIZZAZIONI DI SPESA

ARTICOLO 73
(Oneri regionali per le celebrazioni del VI centenario del ritrovamento della statua della Madonna della Libera in Cercemaggiore)


1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni provvedimento necessario per la partecipazione della Regione Molise alle celebrazioni del "VI centenario del ritrovamento della statua della Madonna della Libera in Cercemaggiore".
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito dell’UPB 25, è istituito specifico capitolo con una previsione di competenza e di cassa pari a euro 100.000,00.

ARTICOLO 74
(Rifinanziamento di leggi regionali ed iscrizione di residui di stanziamento)


1. È autorizzato per l’esercizio finanziario 2012 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella ’B’ allegata alla presente legge. Per gli esercizi 2013 e 2014 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel ilancio pluriennale.


Capo III
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 75
(Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 9 settembre 2011, n. 28)


1. L’articolo 1 della legge regionale 9 settembre 2011, n. 28, si interpreta nel senso che l’indicazione temporale individuata nel testo della integrazione normativa apportata all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2010, n. 14, deve essere riferita alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9 settembre 2011, n. 28.

ARTICOLO 76
(Certificazione energetica degli edifici)


1. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 1, comma 2, lettera c), ed articolo 6, comma 2-quater, nel caso di edifici per i quali il proprietario abbia dato incarico di mediazione per la vendita prima del l° gennaio 2012, per il solo annuncio commerciale di vendita è sufficiente riportare l’indice di prestazione energetica contenuto in un’autocertificazione del proprietario, che attesti la classe energetica dell’immobile, ad esclusione della classe energetica A.

ARTICOLO 77
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla ricognizione della situazione previdenziale pendente dei dipendenti della ex SAM di Boiano.
2. La Giunta regionale è autorizzata a reperire le relative risorse finanziarie nel bilancio regionale.

ARTICOLO 78
(Modifica alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38)


1. All’articolo 9, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, "Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.)", il periodo recante "La durata dell’incarico è quinquennale e rinnovabile per una sola volta." è sostituito dal seguente: "La durata dell’incarico è triennale, prorogabile di due e rinnovabile per una sola volta.".

ARTICOLO 79
(Acqua e gestione del servizio idrico)


1. La Regione Molise, in ottemperanza alle leggi regionali n. 37/1999 e 38/2006 e dando seguito alla consultazione referendaria del giugno 2011, attesta che la proprietà pubblica delle reti e delle infrastrutture è inalienabile. La gestione del servizio idrico integrato è affidata all’Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico, la cui natura giuridica non può essere modificata.

ARTICOLO 80
(Abrogazione di leggi regionali)


1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 7 maggio 2003, n. 19 (Commissione per la cooperazione interregionale nell’area adriatica) e la legge regionale 27 maggio 2005, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2003 n. 19, ad
oggetto: "Commissione per la cooperazione nell’area adriatica"). I compiti e le funzioni previsti per la soppressa Commissione per la cooperazione interregionale nell’area adriatica sono svolti, senza oneri aggiuntivi e nuove spese di qualsiasi genere, dalla Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari, se attiva, ovvero dalla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali";
b) legge regionale 27 maggio 2005, n. 27 (Commissione di studio per il dissesto idrogeologico). I compiti e le funzioni previsti per la soppressa Commissione consiliare speciale per lo studio del dissesto idrogeologico sono affidati, senza ulteriori e nuovi oneri, alla III Commissione consiliare permanente "Assetto ed utilizzazione del territorio";
c) legge regionale 20 gennaio 1982, n. 7 (Interventi nel settore dell’edilizia sovvenzionata).

ARTICOLO 81
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

ALLEGATO 1
Allegato
Omesso



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