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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge Regionale Molise 23 Maggio 2022, n.7
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali
 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.26 del 25 maggio 2022 - Edizione straordinaria
Catalogazione 07.Contabilità e contratti, bilanci, manovre finanziarie, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica


Art.1
Modifiche della legge regionale 18 ottobre 2021, n. 5

1. All'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 2021, n. 5 (Disciplina regionale delle attività artigianali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente lettera 'a) la formulazione di pareri in merito alla normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane;';
b) le lettere k) ed l) del comma 1, sono abrogate.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 5/2021, è abrogata.
3. L'articolo 11 della legge regionale n. 5/2021, è abrogato.
4. All'articolo 12 della legge regionale n. 5/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: 'Registro delle imprese';
b) il comma 2, è abrogato;
c) il comma 3, è abrogato.
5. All'articolo 13 della legge regionale n. 5/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: 'Iscrizione delle imprese artigiane';
b) il comma 1 è sostituito dal seguente comma '1. L'iscrizione delle imprese artigiane nel Registro delle imprese è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.'.
6. All'articolo 14 della legge regionale n. 5/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma '1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'iscrizione, le modifiche e le cancellazioni al Registro delle imprese avvengono in modalità telematica.';
b) il comma 2, è abrogato.
7. L'articolo 15 della legge regionale n. 5/2021 è sostituito dal seguente:
'Art. 15
Comunicazioni
1. I titolari e i legali rappresentanti delle imprese artigiane sono tenuti a comunicare alla Regione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto che determinano la perdita del requisito di impresa artigiana. Sono altresì tenuti a comunicare ogni variazione utile ai fini previdenziali.'.
8. L'articolo 16 della legge regionale n. 5/2021, è abrogato
9. L'articolo 17 della legge regionale n. 5/2021, è abrogato.
10.L'articolo 18 della legge regionale n. 5/2021, è abrogato.
11.L'articolo 19 della legge regionale n. 5/2021, è abrogato.
12.All'articolo 21 della legge regionale n. 5/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1, è abrogata;
b) al comma 2, le parole 'Per l'istruttoria dei ricorsi e' sono soppresse;
c) la lettera a) del comma 3, è abrogata.
13.All'articolo 27 della legge regionale n. 5/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma '1. Presso la Giunta regionale è istituito il Registro delle imprese del settore artistico e tradizionale.';
b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma '3. Le iscrizioni e le cancellazioni dal Registro sono disposte previo parere del Comitato di cui all'articolo 29. Le funzioni inerenti alla tenuta del Registro delle imprese del settore artistico e tradizionale sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.';
c) i commi 4 e 5, sono abrogati.
14.All'articolo 29, comma 5, della legge regionale n. 5/2021, la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera 'e) esprime parere sulle domande di iscrizione nel Registro di cui al comma 1 dell'articolo 27;'.
15.All'articolo 30 della legge regionale n. 5/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola 'storiche' è soppressa;
b) il comma 4, è abrogato.
16.All'articolo 32, comma 2, della legge regionale n. 5/2021, la lettera a) è abrogata.'.

Art.2
Modifiche della legge regionale 24 marzo 2011, n.6

1. All'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità montane), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole 'salvi i poteri di cui alla lettera e);';
b) al comma 5, lettera e), primo periodo, dopo le parole 'Comunità montana' sono aggiunte le seguenti parole 'anche mediante l'esercizio di tutti i poteri necessari per evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali contemplati nella legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), senza oneri a carico della Regione Molise.'.
 
Art. 3
Modifiche della legge regionale 30 Luglio 1998, n. 7

1. Alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo 'Nel caso di immissioni programmate di pesci, previa autorizzazione dell'ufficio veterinario ASREM competente e soltanto per pesci appartenenti ad uno stesso lotto e provenienti da un allevamento già controllato in una precedente immissione, la visita di controllo può non essere effettuata.';
b) all'articolo 29, il comma 10 è sostituito dal seguente comma '10. In tutte le acque interne della regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi la misura inferiore a quella appresso indicata:
BARBO misura minima cm. 25
CARPA misura minima cm. 35
CAVEDANO misura minima cm. 25
CHEPPIA misura minima cm. 25
LUCCIO misura minima cm. 60
PERSICO REALE misura minima cm. 20
PERSICO TROTA misura minima cm. 30
SALMERINO misura minima cm. 25
TEMOLO misura minima cm. 25
TINCA misura minima cm. 30
TROTA (tutte le specie) misura minima cm. 25
(escluso in occasione di gare di pesca, per le quali resta la misura minima di cm. 20)
CEFALO o MUGGINE misura minima cm. 20.'.'

Art. 4
Modifica dell'articolo 3-bis della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

1. All'articolo 3-bis della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma '3-ter.Tutti gli interventi di rinnovamento e/o di sostituzione edilizia del patrimonio esistenti disciplinati dalla presente legge, ove riferiti ad edifici sforniti di nulla osta idrogeologico in sussistenza del relativo vincolo ex R.D.L. n. 3267/23, sono assentibili subordinatamente al rilascio di tale nulla osta da parte della Regione Molise. Del pari, il rilascio di ogni titolo edilizio in sanatoria, nelle aree attinte dal predetto vincolo idrogeologico, è subordinato al rilascio di nulla osta idrogeologico anche se successivo alla realizzazione dell'intervento oggetto di sanatoria'.

Art.5
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 2021, n. 1

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 maggio 2021, n.1 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali) è sostituito dal seguente:
'Art. 6
Procedure per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio
1. Ai fini del riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'istruttoria amministrativo-contabile avviene a cura del Servizio regionale a cui la situazione debitoria è riferita, in ragione della declaratoria delle competenze.
2. Nei casi di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'istruttoria amministrativo-contabile finalizzata all'esecuzione di titoli giudiziali recanti soccombenza della Regione Molise avviene, in ordine sia alla sorte capitale ed eventuali accessori sia alle spese legali e processuali, a cura del Servizio regionale a cui la situazione debitoria è riferita, in ragione della declaratoria delle competenze.'.

Art. 6
Modifiche di leggi regionali

1. Alla legge regionale 18 ottobre 2021, n. 4 (Disciplina regionale delle attività commerciali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 43, comma 3, dopo la lettera c), i periodi 'Il rilascio del tesserino identificativo, munito del timbro a secco del comune apposto sulla foto del richiedente, è subordinato al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari ad euro 100,00. Può essere rilasciato un solo tesserino identificativo per il nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare. Il tesserino ha validità annuale e può essere rinnovato. Il tesserino identificativo non è cedibile o trasferibile.' sono sostituiti dai seguenti periodi 'Il rilascio del tesserino, munito del timbro del comune di residenza, è subordinato al pagamento di una somma a titolo di diritti di istruttoria comunale pari ad euro venti. Può essere rilasciato un solo tesserino identificativo per il nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare. Il tesserino ha validità di un anno solare e può essere rinnovato con le medesime modalità previste per il rilascio.';
b) dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:
'Art. 44 - bis
1.Le disposizioni di cui all'articolo 44 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.';
c) all'articolo 66, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera 'b-bis. gli interventi di potenziamento, da intendersi nell'aumento, per prodotti già autorizzati, del numero di colonnine di erogazione o l'aumento del numero o della capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi.';
d) all'articolo 67, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente comma '3. Ad ogni membro della commissione di collaudo, eccetto il segretario, è riconosciuto un rimborso spese forfettario pari ad euro centocinquanta per ogni visita di collaudo. Tali oneri sono a carico delle ditte richiedenti il collaudo.';
2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole 'intendendo con ciò la verifica dell'intero impianto di distribuzione.'.
2. Alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, le parole '30 aprile 2022' sono sostituite dalle seguenti parole '30 aprile 2023';
b) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:
'Art. 5-bis
Recupero ad uso residenziale dei pianoterra o seminterrati
1. È consentito il recupero locali a pianoterra e seminterrati ad uso residenziale, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene, salvo quanto previsto per l'altezza media alla lettera a), nonché i seguenti requisiti:
a) anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali, altezza media del pianoterra e/o seminterrato non inferiore a metri 2,40;
b) rapporto pari ad almeno un decimo tra superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione;
c) abbattimento delle barriere architettoniche, limitatamente al requisito dell'adattabilità;
d) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro ed impiantistica antincendio.
2. È consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di areazione e di illuminazione dei piani, la realizzazione di finestre, lucernari e bocche di lupo nel rispetto dei diritti dei terzi.
3. Il rilascio del titolo edilizio per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi dell'articolo 16 del DPR n. 380/2001, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti in ciascun comune per le opere di ristrutturazione.'.
3. All'articolo 21 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10 (Nuovo ordinamento della formazione professionale), il comma 2 è sostituito dal seguente comma '2. Tutte le attività di cui al comma 1 possono essere espletate anche mediante ricorso a figure esterne all'Amministrazione regionale, ove il dirigente del settore istruzione e formazione professionale ne ravvisi l'opportunità.'.
4. All'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20 (Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole 'personale appartenente alla Regione e agli enti del 'Sistema Regione Molise' di cui all'art.3 della legge regionale n. 2/2012 e successive modifiche e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti parole 'personale regionale appartenente al dipartimento competente in materia';
b) al comma 8, le parole 'al comma 3', sono sostituite dalle seguenti parole 'al comma 15-bis';
c) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente comma '15-bis. I componenti esterni sono nominati con deliberazione di Giunta regionale sulla base dell'elenco degli idonei predisposto dal direttore del dipartimento competente a seguito di apposito avviso pubblico da espletare nell'ambito delle professionalità di cui al comma 2.'.
5. All'articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme per il funzionamento delle Commissioni Sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 - dei Collegi Medici di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma '3-bis. Qualora un componente medico nominato in una commissione sanitaria viene posto in quiescenza dall'ASReM può chiedere alla Giunta regionale di restare in carica in seno alla commissione per un anno, ovvero fino alla scadenza della durata della Commissione stessa qualora detta scadenza sia inferiore ad un anno, senza emolumenti, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate il cui importo massimo non può superare il valore del gettone di presenza previsto dall'articolo 8 comma 1.'.
6. Alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 10, secondo periodo, dopo la parola 'anche' e prima della parola 'limitatamente' sono aggiunte le seguenti parole 'in corso di costruzione e';
b) all'articolo 2-bis, comma 1, le parole ricomprese tra 'ampliamento degli edifici' ed 'esistenti alla data del 31 dicembre 2014' sono soppresse;
c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente comma '1. Nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate all'edilizia economica o convenzionata o agevolata o che non ne dispongano in misura sufficiente, in via straordinaria è consentita la presentazione, da parte di privati, imprese o consorzi, di programmi costruttivi finalizzati alla richiesta di nuove abitazioni da parte di cooperative edilizie e/o sociali.';
d) all'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo, le parole '31 dicembre 2022' sono sostituite dalle parole '31 dicembre 2024';
2) all'ultimo periodo, le parole '30 aprile 2022' sono sostituite dalle parole '30 aprile 2023'.
7. All'articolo 21 della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma '1-bis. Ai fini della presente legge:
a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) per «cadavere» si intende la salma, dopo ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dopo l'accertamento di morte;
c) per «feretro» si intende l'insieme della bara e di salma/cadavere ivi contenuti;
d) per «soggetti aventi titolo» si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 o, in mancanza di questi, nell'ordine i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto;
e) per «dolenti» si intendono coloro che, estranei alle attività funebri, sanitarie e giudiziarie, rendono omaggio alla salma o al cadavere;
f) per «periodo di osservazione» si intende il periodo che decorre dal momento del decesso e che scade dopo ventiquattro ore, in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.';
b) il comma 17 è sostituito dal seguente dal seguente comma '17. Possono essere realizzate sul territorio regionale le case del commiato di cui al presente articolo. Le sale del commiato:
a) sono strutture pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere e tenere in custodia, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il feretro aperto ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione dei riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui;
b) sono realizzate da soggetti pubblici o privati e, in ogni caso, fruibili da chiunque ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso;
c) sono soggette a comunicazione al Comune di pertinenza nelle forme previste dal regolamento comunale laddove presente;
d) devono avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai requisiti minimi descritti al comma 18;
e) possono essere gestite da soggetti pubblici o privati e sono compatibili con l'attività funeraria, previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale;
f) non possono essere collocate in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. Possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale;
g) non possono servire allo svolgimento delle attività di preparazione e ricomposizione della salma o del cadavere, alla sua vestizione e alla tanatocosmesi.';
c) il comma 18 è sostituito dal seguente comma '18. I requisiti minimi della sala del commiato sono:
a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno, distinti e separati per le seguenti attività:
1) accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione in cassa aperta;
2) esecuzione dei trattamenti consentiti;
3) custodia ed esposizione della salma prima della chiusura della cassa;
4) servizi igienici per il personale o per i dolenti, accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
c) altezza libera interna non inferiore a metri 3, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
d) impianto di illuminazione di emergenza;
e) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli, ovvero temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C, umidità relativa 60%, e 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti;
g) apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza della salma anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.';
d) il comma 19 è sostituito dal seguente comma '19. La sala del commiato deve essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.R.E.M.';
e) il comma 20 è sostituito dal seguente comma '20. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.';
f) il comma 21 è sostituito dal seguente comma '21. L'autorizzazione all'apertura della sala del commiato è rilasciata dal Comune in cui ha sede la struttura entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole dell'A.S.Re.M. che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. L'A.S.Re.M. rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.'
g) il comma 22, è abrogato.
h) il comma 23, è abrogato.
i) l'Allegato 2 di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 1 /2018, è abrogato.
8. Alla legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5 (Nuove norme in materia di promozione culturale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma '1-bis. La Regione istituisce la 'Festa della Cultura' con lo scopo di promuovere la cultura, le arti e artisti di ogni genere attraverso l'organizzazione di momenti di riflessione sui temi della cultura e l'organizzazione di manifestazioni, quali parate ed esibizioni, al fine di dare a tutti la possibilità di mostrare il proprio talento ed esprimersi. La 'Festa della Cultura' ha luogo il 27 marzo di ogni anno e sviluppa un tema diverso scelto dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 6.';
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera 'e-bis) propone annualmente il tema della Festa della Cultura.';
c) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, lettera c), le parole 'con l'indicazione del personale utilizzato, distinto fra dipendenti, volontari e consulenti, e con la dichiarazione di osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei dipendenti e dei consulenti artistici scritturati' sono soppresse;
2) al comma 3, le parole 'alla Provincia ed' sono soppresse.
9. Il logo identificativo del Consiglio regionale del Molise riproduce lo stemma della Regione Molise a cui affianca, sul lato destro, la scritta 'CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE' in colore argento e distribuita su tre righe di pari grandezza e lunghezza, così come raffigurato e secondo le indicazioni grafiche contenute nell'allegato A della presente legge.
10.L'uso del logo del Consiglio regionale è disciplinato con delibera dell'Ufficio di Presidenza.
11.Alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 9 (Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente comma '2. Tutti gli oneri connessi alle operazioni di cui al comma 1, inclusi gli interventi per la salvaguardia della continuità del percorso tratturale, sono a carico degli enti pubblici e territoriali a cui verranno trasferiti i suoli.';
b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'Art. 6
Tratturi da sclassificare e alienare
1. La Giunta regionale, sulla base dei piani di alienazione trasmessi dai Comuni interessati entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, provvede ad elaborare l'elenco dei suoli tratturali irrimediabilmente compromessi dalla presenza di manufatti e strutture non amovibili. Per tali suoli si prevede la sdemanializzazione, il trasferimento e la vendita.';
2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'elenco di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale provvede alla sclassificazione e alla alienazione dei suoli tratturali per i quali è prevista la vendita e il trasferimento, tutelando comunque la continuità del percorso tratturale, secondo le seguenti priorità:
a) enti pubblici territoriali;
b) possessori attuali o loro eredi sulla base di titolo legittimo.
3. Il prezzo di vendita è calcolato sulla base della normativa vigente in materia di esproprio ed è riferito al valore del suolo.
4. I soggetti che ricevono, per trasferimento o vendita, le aree tratturali su cui ricadono fabbricati e i proprietari di fabbricati confinanti con le medesime aree hanno priorità nella fase di rinnovo delle concessioni riguardanti aree adiacenti e/o confinanti con gli immobili.';
c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'Art. 7
Piano di alienazione
1. 1. A seguito dell'approvazione dei piani di alienazione, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), interessati all'acquisto o al trasferimento dei suoli tratturali, possono presentare apposita domanda al competente servizio regionale.
2. Con cadenza annuale, la Regione elabora il piano di alienazione dei propri suoli.
3. Il piano contiene:
a) l'elenco dei potenziali acquirenti, anche di quelli a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dall'articolo 6;
b) i prezzi di vendita stabiliti sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6;
c) una relazione generale.
4. I possessori dei suoli tratturali, che intendono procedere all'acquisto degli stessi ai sensi della presente legge, sono comunque tenuti al pagamento delle somme dovute e non corrisposte per canoni pregressi a norma delle disposizioni delle leggi vigenti in materia.';
d) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente comma '1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati nonché le organizzazioni professionali agricole, ambientaliste e del tempo libero maggiormente rappresentative, provvede all'elaborazione del piano di valorizzazione dei tratturi costituenti il 'Parco dei tratturi' che può collegarsi con altri piani similari.';
e) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente comma '2. Le attività di controllo e vigilanza, nonché quelle di accertamento degli abusi, sono demandate agli organi di cui alla normativa vigente in materia. L'applicazione delle sanzioni è demandata alle strutture regionali competenti.';
f) all'articolo 13, comma 1, le parole 'alle previsioni dell'elenco formulato ai sensi dell'art. 4 ed al Piano di cui all'art. 8' sono sostituite dalle seguenti parole 'alla normativa vigente.';
g) all'articolo 13, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma '3-bis. Le norme tecniche e procedurali della presente legge sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.'.
12.Alla legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al 'CAPO II' dopo le parole 'per la ricostruzione post-sisma' sono aggiunte le seguenti parole 'e per le opere strategiche e la tutela del territorio (ARPS)';
b) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole 'l'ultimazione della ricostruzione post-sisma' sono aggiunte le seguenti parole 'nonché l'accelerazione delle procedure per l'individuazione degli interventi pubblici di rilevanza strategica regionale, per la realizzazione delle opere strategiche, il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della Regione Molise' e dopo le parole 'post-sisma' sono aggiunte le seguenti parole 'e per le opere strategiche e la tutela del territorio';
c) all'articolo 11, dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti commi:
'3-ter. Nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione, l'Agenzia esercita compiti esclusivi di studio, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di competenza e di interesse regionale. In particolare:
a) individua le opere di rilevanza strategica in relazione a finanziamenti regionali, statali o derivanti da strumenti finanziari europei da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale e ne studia la fattibilità;
b) provvede alla valutazione della fattibilità, alla progettazione e realizzazione delle opere di cui alla lettera a), previa approvazione e relativo stanziamento delle risorse finanziarie;
c) svolge ogni altro compito affidato al Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 (Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale). Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle predette funzioni.
3-quater. All'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma e per le opere strategiche e la tutela del territorio (ARPS) sono assegnate anche le competenze in materia di:
a) indagini sul territorio per il censimento, la conoscenza e il monitoraggio delle aree instabili;
b) studi di microzonazione sismica ed elaborati cartografici;
c) analisi per la Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) per gli insediamenti urbani;
d) attività di previsione, prevenzione e salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
e) partecipazione a progetti europei attinenti alle tematiche sopra elencate nei programmi della cooperazione territoriale;
f) altre competenze in materia che, volta per volta, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, provvede ad assegnare.';
d) all'articolo 15, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: '2-bis. L'Agenzia, al ricorrere delle condizioni previste dalla vigente normativa, previa predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei vincoli assunzionali, può assumere personale.
2-ter. La copertura degli ulteriori posti della dotazione organica dell'Agenzia avviene con procedura selettiva riservata a coloro che sono in possesso di specifica esperienza professionale nelle materie di cui all'articolo 11, comma 3-quater, della presente legge.';
e) all'articolo 16, comma 3, dopo le parole 'ricostruzione post-sisma' sono aggiunte le parole 'e per le opere strategiche e la tutela del territorio';
f) all'articolo 19, dopo il comma 2, è aggiunto il comma '2-bis. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge concorre altresì la quota regionale prevista per la microzonazione.'.
13. Alla legge regionale 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera 'm-bis) gestione delle pinete litoranee insistenti su aree demaniali marittime, fatti salvi i compiti e le funzioni amministrative regionali in materia di programmazione, indirizzo generale e autorizzatorie in materia forestale.';
b) all'articolo 12, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma '5-ter. In considerazione della continua erosione costiera a cui è interessata la costa molisana, i concessionari di area demaniale marittima, qualora l'area in concessione si sia ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella risultante dal titolo concessorio e l'area laterale sia libera, possono eccezionalmente richiedere, senza diritto di insistenza e per la durata della sola stagione balneare, l'ampliamento laterale temporaneo nel limite del 40 per cento del fronte mare della stessa, dell'area in concessione fino al raggiungimento della superficie assentita.'.
14.Alla legge regionale 11 novembre 2020, n. 12 (Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente comma '1. I Comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, devono redigere piani per il recupero, il ripristino, la conservazione e la costruzione dei trabucchi, disponendo gli ambiti localizzativi per le nuove costruzioni e le norme tecniche attuative, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano regionale di utilizzazione degli arenili (PRUA) e nel Piano spiaggia comunale (PSC) che devono essere modificati in recepimento della disciplina di cui alla presente legge, nonché di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 44 (Interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana)';
c) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato;
d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera 'd-bis. Studio meteo marino per la verifica della fattibilità dell'intervento, in particolare dal punto di vista statico e di resistenza alle mareggiate, nel tratto di mare interessato dalla realizzazione del trabucco.';
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma '3-bis. La competenza al rilascio delle concessioni demaniali marittime dei trabucchi è delegata ai Comuni.'.
15.All'articolo 7, della legge regionale 4 maggio 2021, n. 1 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), comma 2, dopo le parole 'per fini energetici' sono aggiunte le seguenti parole 'sulle condotte idriche di proprietà della Regione Molise'.
16.All'articolo 8, della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)), il comma 3 è sostituito dal seguente comma '3. Il Sindaco componente del Comitato decade alla scadenza del proprio mandato o allorché decade, per qualsiasi causa, dalla carica. In caso di decadenza di un componente del Comitato d'Ambito, l'assemblea territoriale del bacino di appartenenza provvede all'elezione del sostituto.'.
17.Alla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (Disciplina delle attività agrituristiche) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole 'somministrare pasti e bevande' sono aggiunte le parole ', anche mediante il servizio di consegna a domicilio e d'asporto,';
b) al comma 3 dell'articolo 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera 'c-bis) organizzare, anche all'esterno delle strutture aziendali, degustazioni ed eventi promozionali, ivi inclusa la mescita di vini, di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda integrati con prodotti di aziende agricole locali, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del relativo territorio';
c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: '6-bis. Qualora per cause di forza maggiore, dichiarate dalla Regione e derivanti in particolare da epidemie, pandemie, calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, non sia possibile rispettare i parametri di cui al presente articolo, il Comune in cui ha sede legale l'impresa agrituristica può autorizzare temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai citati parametri.';
d) al comma 4 dell'articolo 4 le parole 'il quaranta per cento' sono sostituite con le parole 'il trentacinque per cento';
e) al comma 5 dell'articolo 4, dopo le parole 'calamità atmosferiche,' sono aggiunte le parole 'epidemie, pandemie,';
f) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, le parole 'la dichiarazione di inizio di attività' sono sostituite con le parole 'la segnalazione certificata di inizio attività';
g) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 10, le parole 'quaranta per cento' sono sostituite con le parole 'trentacinque per cento';
h) al comma 2 dell'articolo 12, le parole 'della dichiarazione di inizio attività' sono sostituite con le parole 'della segnalazione certificata di inizio attività';
i) all'alinea del comma 1 dell'articolo 13, le parole 'la dichiarazione di inizio di attività' sono sostituite con le parole 'una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,';
j) dopo il comma 1 dell'articolo 13, è aggiunto il seguente comma: '1-bis. Copia della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, comprensiva degli allegati, è trasmessa dal Comune alla Regione.';
k) al comma 2 dell'articolo 13, le parole 'della dichiarazione' sono sostituite con le parole 'della segnalazione certificata di inizio attività';
l) dopo il comma 3 dell'articolo 13, è aggiunto il seguente comma: '3-bis. Il titolare dell'impresa agrituristica deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 entro venti giorni dall'intervenuta variazione.';
m) al comma 3 dell'articolo 22, le parole 'della dichiarazione di inizio di attività' sono sostituite con le parole 'della segnalazione certificata di inizio attività'.

Art. 7
Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 2020, n. 6

1. All'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 2020, n. 6 (Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole 'euro 250,00' sono sostituite dalle seguenti parole 'euro 400';
b) al comma 1, lettera c), le parole 'euro 20.000,00' sono sostituite dalle seguenti: 'euro 40.000'.

Art. 8
Stabilizzazioni

1. La Regione Molise, in coerenza con la prescritta ricognizione nella Regione Molise, negli enti strumentali del sistema Regione e nell'ASREM attua le stabilizzazioni di personale precario con le modalità, i tempi e i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'articolo 1, comma 3-bis, decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spese per il personale delle pubbliche amministrazioni e di pianificazione delle assunzioni.
2. La Regione trasmette le disposizioni di cui al comma 1 a tutti gli enti strumentali della Regione Molise e all'ASREM per i relativi adempimenti.

Art. 9
Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20

1. All'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, lettera e), le parole 'pari o superiore al 3 per cento dei voti' sono sostituite dalle seguenti parole 'pari o superiore al 5 per cento dei voti';
b) al comma 5, lettera f), le parole 'pari o superiore al 3 per cento' sono sostituite dalle seguenti parole 'pari o superiore al 5 per cento';
c) al comma 6, le parole 'pari o superiore al 3 per cento' sono sostituite dalle seguenti parole 'pari o superiore al 5 per cento';
d) al comma 8, le parole 'pari o superiore al 3 per cento' sono sostituite dalle seguenti parole 'pari o superiore al 5 per cento'.


Art. 10
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.


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