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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale Molise 21 aprile 2011, n. 8
«Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)»
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge Art. 1 1. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è aggiunto il seguente comma: "1-bis. E' istituito l'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.". Art. 2 1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 19/1993 è sostituito dal seguente: "3. Nelle aziende di cui al comma 1 la caccia è consentita nel pieno rispetto del calendario venatorio e con l'indice di densità minima stabilita per gli altri territori cacciabili della regione, secondo piani di assestamento e di abbattimento tali da garantire una presenza costante nei territori interessati di un contingente di riproduttori pari al 30 per cento delle loro risorse faunistiche.". Art. 3 1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/1993 è sostituito dal seguente: "1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia sono soggetti privati senza scopo di lucro di interesse pubblico, sono costituiti con provvedimento della giunta provinciale competente per territorio e sono così composti: a) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia, di cui uno per organizzazione. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a sei, le designazioni necessarie per completare le rappresentative sono espresse dalle organizzazioni aventi il maggior numero di iscritti; b) da sei rappresentanti, di cui uno per ogni singola associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ove presente in forma organizzata nel territorio della provincia. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a sei, le designazioni necessarie per completare le rappresentative sono espresse dalle associazioni aventi il maggior numero di iscritti; c) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ed organizzate nella provincia, di intesa tra le stesse. In caso di mancato accordo, i rappresentanti sono nominati dalla giunta provinciale tra terne di nominativi proposte da ciascuna associazione di protezione ambientale; d) dai sindaci dei quattro comuni territorialmente più estesi ricadenti nell'A.T.C.; e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio con voto consultivo.". 2. Al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/1993, le parole "60 giorni" sono sostituite dalle parole "30 giorni". Art. 4 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


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