Bollettino ufficiale n.3 del 11 febbraio 2019
Art. 1
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale), è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato di cui al comma 4, deve, comunque, essere assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo il regolamento di cui all'articolo 2-bis.".
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.