BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.45 del 19 luglio 2018
Art. 1
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge e fatti salvi gli esiti dei contenziosi del lavoro riferiti a soggetti ivi ricompresi, è trasferito, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, alle dipendenze della Regione Molise a decorrere dal 1° luglio 2018, nelle more del processo di riordino dell'Agenzia regionale Molise Lavoro.
2. Dalla data del 1° luglio 2018, il personale di cui al comma 1 è inserito in una dotazione organica transitoria della Regione Molise determinata tenendo conto della consistenza numerica, dell'inquadramento giuridico del personale trasferito distinto per categorie e profili professionali.
3. Il personale trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento nonché l'anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse trasferite dalla Provincia destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale con qualifica non dirigenziale di cui al comma 1, nonché la progressione economica orizzontale, vanno a costituire uno specifico fondo transitorio per il trattamento accessorio destinato esclusivamente al personale trasferito dalle Province di Campobasso e Isernia per la gestione dei centri per l'impiego.
5. Le risorse trasferite dalla Provincia destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale trasferito ai sensi del comma 1 vanno a costituire uno specifico fondo transitorio per il trattamento accessorio destinato esclusivamente al personale con qualifica dirigenziale trasferito dalle Province di Campobasso e Isernia per la gestione dei centri per l'impiego.
6. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, la Regione succede temporaneamente nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017 per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge n. 190/2014.
7. Al fine di garantire efficacia organizzativa ed esercizio ottimale della funzione, il personale trasferito ai sensi del comma 1 e del comma 6, può essere distaccato presso l'Agenzia regionale Molise Lavoro, in ragione delle funzioni attribuite alla stessa con legge regionale n. 27/1999 e ss. mm. ii..
8. All'amministrazione regionale che subentra temporaneamente nei rapporti di lavoro ai sensi della legge n. 205/2017 vengono trasferite anche le risorse strumentali e informatiche dei centri per l'impiego di Campobasso-Termoli e Isernia.
9. Le sedi dei centri per l'impiego, fino a diversa organizzazione tra le amministrazioni, restano presso i locali attualmente occupati.
Art. 2
1. All'articolo 11, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2017, n. 2, sono soppresse le parole "con qualifica non dirigenziale".
Art. 3
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati nella misura annuale di euro 1.760.982,00 per il personale a tempo indeterminato e di euro 446.472,00 per il personale contrattualizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. A decorrere dal 2018, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, con variazione di bilancio, sono istituiti nel bilancio di previsione capitoli di spesa finanziati con le risorse vincolate assegnate alla Regione Molise ai sensi dell'articolo 1, commi 794, 797 e 807, della legge n. 205/2017.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.