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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge Regionale Molise 18 dicembre 2017, n.22
Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza
 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.70 del 20 dicembre 2017

Art.1
(Finalità)

1. La Regione Molise, in armonia con le disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in conformità all'organizzazione ed alle finalità del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 6 maggio 2014, n. 13, definisce le azioni e gli interventi per garantire una maggiore e più efficace tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie ed istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato 'Fondo'.

Art. 2
(Destinatari)

1. Destinatari degli interventi della presente legge sono i cittadini, compresi quelli dell'Unione europea e gli extracomunitari, che hanno subito una perdita permanente o temporanea dell'autonomia personale e che pertanto non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione, senza il necessario sostegno.
2. La condizione di non autosufficienza è accertata e certificata dalle Unità di Valutazione Multidimensionali (U.V.M.) costituite presso i Distretti sanitari dell'ASReM.
3. L'individuazione delle modalità e dei criteri di accesso agli interventi e ai servizi finanziati con il Fondo è effettuata con deliberazione di Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte nel Piano sociale regionale e nel Piano sanitario regionale.

Art. 3
(Interventi e servizi)

1. La presente legge intende favorire e sostenere la domiciliarità degli interventi e dei servizi legati alla condizione accertata di non autosufficienza.
2. Sono finanziati con le risorse del Fondo:
a) gli interventi di sostegno alla persona non autosufficiente e alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche, quando necessario, nell'arco delle ventiquattro ore e nei giorni festivi;
b) la presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano assistenziale individuale che consideri le prestazioni erogate dai servizi sociali e dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno. Gli interventi e le prestazioni da assicurare devono essere garantiti con la massima flessibilità in funzione anche delle esigenze del nucleo familiare della persona con disabilità;
c) l'assistenza domiciliare che andrà ad integrarsi con quella infermieristica, riabilitativa, medico-specialistica erogata dai servizi territoriali dell'ASReM;
d) l'assistenza economica, mediante voucher, per l'acquisto di servizi socioassistenziali presso organismi accreditati;
e) i contributi per il riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver;
f) i servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare e sostenere i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente, compresi i ricoveri di sollievo;
g) i contributi per l'acquisto di ausili e presidi sanitari non compresi nel nomenclatore sanitario;
h) i contributi per l'acquisto di tecnologie assistive e di domotica sociale per la sicurezza, l'autonomia e la connettività sociale;
i) gli interventi di telesoccorso e teleassistenza per soggetti non autosufficienti;
j) i progetti rivolti a minori in condizione di grave disabilità tesi a consentire l'acquisizione di competenze per una maggiore autonomia;
k) il trasporto dei disabili presso gli istituti di istruzione, i centri di riabilitazione, i centri socioeducativi diurni, i servizi di cura, i luoghi ricreativi e di socializzazione;
l) progetti sperimentali da realizzare presso i Centri socioeducativi diurni;
m) il contributo diretto ai disabili gravi e gravissimi.

Art. 4
(Piano assistenziale individuale)

1. Conformemente alle disposizioni della legge regionale n.13/2014 ed al Piano sociale regionale i servizi sociali e sanitari competenti, con il coinvolgimento degli altri servizi interessati, dello stesso assistito e dei familiari, predispongono un piano assistenziale individuale (P.A.I.) nel quale sono individuati:
a) le prestazioni sociali e sanitarie, nonché le modalità temporali della loro erogazione;
b) le figure professionali da impiegare;
c) le risorse umane disponibili, da parte della famiglia, del terzo settore e dell'intera comunità, da impiegare nello svolgimento del piano di intervento personalizzato, nel rispetto della volontà del soggetto e dei suoi familiari;
d) il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'intervento assistenziale anche per apportare le modifiche che possano rendersi necessarie.

Art. 5
(Fondo regionale per la non autosufficienza)

1. Il Fondo regionale per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed i servizi socioassistenziali conformemente alla programmazione definita annualmente dalla Giunta regionale, così come definiti dal Piano sociale regionale e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, e successive modifiche.
2. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo le seguenti risorse:
a) Fondo nazionale per le non autosufficienze;
b) risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale;
c) risorse messe a disposizione dagli enti locali;
d) eventuali risorse comunitarie o ulteriori risorse statali.
3. Gli Ambiti territoriali sociali sono titolari delle funzioni amministrative e gestionali. I compiti di programmazione sono in capo alla Regione.
4. Le risorse del Fondo sono assegnate dalla Giunta regionale agli Ambiti territoriali sociali, sulla base della popolazione residente, dei bisogni rilevati dai servizi sociali professionali degli Ambiti territoriali sociali, dell'incidenza della popolazione in condizione di disabilità e di non autosufficienza.
5. La Giunta regionale definisce altresì criteri e modalità per il monitoraggio sulla gestione del Fondo, sulla sostenibilità finanziaria e sul grado di integrazione sociosanitaria.
6. La parte del Fondo rinveniente dalle assegnazioni del FNA è oggetto di programmazione annuale secondo i criteri indicati nei decreti ministeriali.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri per l'esercizio finanziario in corso.
2. Per gli esercizi successivi agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

Art.7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.


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