BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.39 del 30 settembre 2019
Art. 1
Istituzione e compiti della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, dello Statuto, nelle more dell'adozione del regolamento interno dell'Assemblea regionale adeguato allo Statuto, una Commissione consiliare a carattere temporaneo, denominata 'Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari', di seguito denominata 'Commissione'.
2. La Commissione ha il compito di:
a) provvedere all'esame preliminare del disegno di legge regionale europea, degli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 2, nonché degli altri atti per i quali le disposizioni della legge regionale n. 2/2016 richiedano la deliberazione del Consiglio regionale;
b) relazionare periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie di competenza della Regione;
c) proporre, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 2/2016, l'atto di indirizzo con cui l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo;
d) proporre al Consiglio regionale le osservazioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, e gli indirizzi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 2/2016;
e) esprimere parere, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 29 del regolamento interno dell'assemblea regionale, sulle proposte di legge regionale, di regolamento e di atto amministrativo di competenza consiliare concernenti regimi di aiuti, nonché sulle proposte di legge regionale miranti ad adeguare l'ordinamento regionale alle normative europee ed ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
f) garantire uno stretto raccordo tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale per favorire lo scambio di informazioni sulle attività svolte dalla Regione e sulla partecipazione della stessa a progetti e programmi promossi dall'Unione europea;
g) riferire al Consiglio regionale, ove necessario, in ordine alle informazioni ed alle comunicazioni trasmesse dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 2, 6, 7 e 13 della legge regionale n. 2/2016;
h) sulla base delle informazioni ricevute dalla Giunta regionale in ordine alla verifica della conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi comunitari, proporre al Consiglio regionale atti di indirizzo diretti alla Giunta regionale affinché questa provveda agli adeguamenti ritenuti necessari;
i) presentare al Consiglio regionale la relazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 2/2016.
Art. 2
Organizzazione e funzionamento
1. La Commissione è composta da sei consiglieri regionali, di cui quattro indicati dai gruppi di maggioranza e due indicati dai gruppi di minoranza.
2. La Commissione elegge al suo interno nella prima seduta il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario che ne costituiscono l'Ufficio di presidenza. Al Presidente non spetta alcuna indennità aggiuntiva, né l'unità organizzativa di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.
3. La Commissione ha facoltà di:
a) avvalersi della consulenza di esperti qualificati per tempo limitato ed oggetto determinato;
b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altre istituzioni;
c) indire seminari e convegni;
d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'Università e con associazioni di cittadini impegnate nel campo della cooperazione internazionale;
e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.
4. La Commissione dura in carica due anni e, comunque, fino alla costituzione delle commissioni consiliari, conseguente all'entrata in vigore del nuovo regolamento interno del Consiglio regionale adeguato allo Statuto.
5. La Commissione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 2/2016, può avvalersi del supporto delle strutture organizzative della Giunta regionale competenti in materia di affari comunitari.
6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il regolamento interno dell'assemblea regionale disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio regionale disponibili a legislazione regionale vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.