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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge Regionale Molise 13 novembre 2019, n.11
Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2002, n.13 (Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - Bed and breakfast
 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.47 del 16 novembre 2019


Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 13

1. All'articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 13 (Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - 'BED & BREAKFAST) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: 'b) nei Comuni:
1) con popolazione residente superiore a 3.000 abitanti, in base ai dati ufficiali disponibili, in non più di tre camere e sei posti letto nell'unità abitativa ad uso residenziale. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici;
2) con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, in base ai dati ufficiali disponibili, in non più di 4 camere e 8 posti letto, principalmente nell'unità abitativa ad uso residenziale ed, eventualmente, in unità abitative di cui si è proprietari o possessori poste a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si risiede. Deve essere garantito un servizio igienico almeno ogni due camere.';
b) al comma 3 dopo le parole 'e non manipolati' aggiungere le parole ', o preferendo prodotti tipici locali e tradizionali, anche biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità'.

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2002 n.13)

1. L'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 13, è sostituito dal seguente:
'Art. 8
Vigilanza e controlli

1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza, il Comune esercita la vigilanza sull'attività di 'Bed and Breakfast' e provvede ad effettuare, almeno due volte all'anno, sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità della struttura, il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare dell'attività, con atto scritto e motivato, a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività per un periodo necessario alla rimozione dell'irregolarità, e comunque non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, qualora persista l'irregolarità contestata, il Comune dispone, con atto scritto e motivato, notificato all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività di B&B.
3. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di B&B nei seguenti altri casi:
a) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931;
b) inosservanza dell'obbligo di astensione dall'attività ricettiva per tutto il periodo di sospensione comminato ai sensi del comma 2;
c) inosservanza dell'obbligo di residenza di cui all'articolo 2, comma 2;
d) applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro mesi.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, non è consentito presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività per i trentasei mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.'.

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 13)

1. L'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 13, è sostituito dal seguente:
'Art. 10
Sanzioni

1. Lo svolgimento dell'attività ricettiva di 'Bed and Breakfast' senza la previa segnalazione certificata di inizio attività comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 euro a 5000 euro e l'immediata chiusura dell'attività.
2. La mancata esposizione del tariffario di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1000 euro.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di residenza nell'immobile comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro.
4. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1000 euro.
La violazione dell'obbligo di esposizione del marchio identificativo del 'Bed and Breakfast' comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro.
5. Il superamento della capacità ricettiva massima consentita comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro per ogni persona in più del limite consentito e l'applicazione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa nei termini di cui all'articolo 8, comma 2.
6. L'apertura e chiusura in violazione di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1000 euro.
7. In caso di reiterazione le predette sanzioni sono raddoppiate.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate dal Comune competente. I proventi delle sanzioni sono devoluti per l'ottanta per cento ai Comuni e per il restante 20 per cento alla Regione.'.


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