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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale Molise 13 novembre 2012 n 25
Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21
 

Art. 1
(Definizione di autoservizio pubblico non di linea)


1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e con veicolo a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale.


Art. 2
(Servizio di taxi)


1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 21/1992, il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. All'interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è obbligatoria.
2. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per le esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.


Art. 3
(Servizio di noleggio con conducente)


1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Esso è svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni. Esso è esercitato al fine di realizzare una integrazione del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.


Art. 4
(Istituzione del ruolo conducenti)


1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 21/1992, è istituito il "ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 avviene previo esame sostenuto presso la Commissione regionale costituita ai sensi dell'articolo 7, finalizzato all'accertamento dei requisiti di idoneità personali e professionali.
3. Il ruolo è pubblico.
4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a proprie spese agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo di cui al comma 1.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni finalizzate all'esercizio di attività di servizio pubblico di trasporto non di linea di cui all'articolo 1 della legge n. 21/1992. Essa è altresì necessaria per prestare l'attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o per un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato.


Art. 5
(Articolazione del ruolo)


1. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovettura;
b) conducenti di motocarrozzetta;
c) conducenti di veicoli a trazione animale;
d) conducenti di natanti.
2. E' consentita l'iscrizione in più sezioni dello stesso ruolo provinciale.


Art. 6
(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)


1. I soggetti che intendono iscriversi nel ruolo di cui all'articolo 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio;
b) essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale;
c) avere assolto gli obblighi scolastici;
d) aver compiuto l'età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di conducente;
f) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
g) essere in possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;
h) salvi i casi in cui è ammessa l'iscrizione di diritto di cui all'articolo 11, aver sostenuto con esito favorevole l'esame di cui all'articolo 10;
i) disporre di propria sede e di apposita rimessa o di pontile di attracco nel territorio del Comune a cui si intende chiedere rilascio della licenza, o che ha rilasciato il titolo in caso di iscrizione di diritto ai sensi dell'articolo 11;
l) Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non risultando:
1) condannato con sentenza definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 581, 582, 589, comma 2, 609-bis, quater, quinquies, octies, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro la sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modificazioni; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del dPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e successive modificazioni; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni; per il delitto di omicidio volontario, per fatti che, in qualità di datore di lavoro, costituiscono violazione degli obblighi in materia previdenziale e assistenziale e per ogni altro reato non colposo per il quale sia stata comminata la pena detentiva superiore a due anni anche se convertita in pena pecuniaria, salvo che sia intervenuta la riabilitazione e salvi gli effetti delle disposizioni che prevedono l'estinzione del reato. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
2) dichiarato fallito;
3) dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).


Art. 7
(Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli)


1. È istituita la Commissione regionale per la formazione e conservazione dei ruoli, di seguito denominata "Commissione", presso il Servizio della Giunta regionale competente in materia di trasporti. Essa è composta dal direttore del Servizio, o da un suo delegato, che la presiede, da due dipendenti dello stesso Servizio e da un esperto del settore nautico, designato dalla Giunta regionale, per l'accertamento dei requisiti di idoneità professionale all'esercizio del servizio con natanti.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
3. Il provvedimento di nomina attribuisce altresì le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a dipendenti del Servizio competente in materia di trasporti.
4. Per la validità degli esami di cui all'articolo 10, comma 1, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
5. Almeno sessanta giorni prima della scadenza della Commissione, il presidente della Commissione ne attiva le procedura di rinnovo.


Art. 8
(Funzionamento della Commissione)


1. La Commissione di cui all'articolo 7:
a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione di diritto nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti prescritti dall'articolo 11;
b) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6;
c) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio di taxi, di trasporto con natanti e di noleggio con conducente;
d) accerta mediante esame l'idoneità professionale dei richiedenti;
e) vigila sulle permanenza degli iscritti dei requisiti di cui all'articolo 6 e verifica, alla scadenza di ciascun quinquennio, decorrente il primo dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. l).
2. L'accertamento della perdita anche di uno dei requisiti di iscrizione previsti dall'articolo 6 determina la cancellazione dal ruolo.
3. Il provvedimento di cancellazione dal ruolo è adottato dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio su proposta della Commissione ed è notificato all'interessato secondo le modalità previste per la notifica degli atti amministrativi di natura sanzionatoria.
4. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della commissione, entro trenta giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al precedente comma, alle competenti Camere di commercio.


Art. 9
(Domanda di iscrizione nel ruolo)


1. La domanda per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti è presentata alla Commissione specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede l'iscrizione, allegando l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria. La Giunta regionale determina l'importo dei diritti di segreteria, gli eventuali aggiornamenti e le modalità di versamento.
2. La domanda è redatta su modulo predisposto dalla Commissione. In essa l'aspirante dichiara le generalità, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione. L'aspirante inoltre dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.


Art. 10
(Disciplina dell'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 21/1992 , l'iscrizione nel ruolo avviene per esame sostenuto dinanzi alla Commissione regionale prevista dall'articolo 7.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, le materie d'esame per ciascuna sezione del ruolo e le modalità di accesso e di svolgimento dello stesso.
3. L'esame di cui al comma 1 accerta il livello di conoscenza dei candidati nei settori specifici in cui si svolge il servizio di trasporto pubblico ed in particolare nelle seguenti materie:
a) normativa in materia di circolazione stradale, sicurezza, prevenzione degli incidenti nonché le misure da prendere in caso di incidenti;
b) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;
c) principi generali in materia di assicurazione, contabilità commerciale, geografia stradale;
d) elementi di diritto sui contratti di trasporto;
e) conoscenza geografica e toponomastica del territorio provinciale.
4. Gli esami, pubblici e distinti per sezione di ruolo, si svolgono con frequenza almeno semestrale.
5. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame, comunica ai candidati ammessi la data ed il luogo dell'esame con lettera raccomandata A.R. Con la stessa procedura vengono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.
6. Il candidato che non abbia superato l'esame può essere ammesso a ripetere la prova trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento della prima prova. In tal caso, e per una sola volta, non è richiesto un ulteriore pagamento dei diritti di segreteria.


Art. 11
(Requisiti per l'iscrizione di diritto nel ruolo e disciplina dei poteri sostitutivi regionali)


1. In conformità all'articolo 6, comma 7, della legge n. 21/1992, coloro che al momento dell'istituzione del ruolo siano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente o al servizio di trasporto con natanti sono iscritti di diritto nel ruolo, previa presentazione della domanda di cui al comma 6 e verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Quando la titolarità dell'autorizzazione per il servizio di noleggio risulti in capo a società comunque costituite, entro sei mesi dall'istituzione del ruolo possono essere iscritti di diritto, su istanza dell'interessato:
a) i legali rappresentanti ovvero i soci delle stesse, purché rivestano tale qualità alla data dell'istituzione del ruolo;
b) i dipendenti e i collaboratori aziendali delle società purché in possesso della qualifica di autista con mansione specifica.
3. Quando la titolarità dell'autorizzazione per il servizio di noleggio risulti in capo a ditte individuali, possono essere iscritti di diritto, su istanza dell'interessato, entro sei mesi dall'istituzione del ruolo, i collaboratori familiari dell'imprenditore purché muniti di certificato di abilitazione professionale.
4. I comuni sono tenuti, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a modificare la titolarità delle licenze o delle autorizzazioni rilasciate a società, comunque costituite, intestando le stesse esclusivamente alle persone fisiche di cui al comma 2.
5. Decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 4, il Presidente della Giunta regionale sollecita il comune per i dovuti provvedimenti. La persistente inerzia consentirà al Presidente della Giunta regionale di procedere alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale nonché quelli derivanti da contenzioso sono a carico dell'ente sostituito.
6. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, sono tenuti a presentare domanda alla Commissione regionale, redatta su apposito modulo dalla stessa predisposto, provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria.


Art. 12
(Norme di rinvio)


1.Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 21/1992.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.



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