Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

Indietro
Legge Regionale Molise 11 Maggio 2022, n.6
Recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010
 
Recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 (come modificata e integrata dalla direttiva comunitaria 2018/844/UE), relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
Bollettino BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.24 del 16 maggio 2022

Art. 1
Oggetto e campo di applicazione

1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale e dell'articolo 17 del d. lgs. n. 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge stabilisce le modalità di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, come modificata e integrata dalla direttiva comunitaria 2018/844/UE, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, di seguito denominati "impianti termici".
2. La presente legge disciplina i criteri adottati dalla Regione Molise in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, al servizio di edifici pubblici e privati, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la produzione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti termici.
3. In conformità alle indicazioni della normativa statale in materia, ed in particolare dell'articolo 17 del d. lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., nel disciplinare le materie di cui al comma 2, la presente legge si basa sui principi fondamentali desumibili dallo stesso d. lgs. n. 192/2005.
4. La presente legge disciplina, tra l'altro, i criteri adottati dalla Regione Molise per eseguire le attività di accertamento e le ispezioni degli impianti termici, secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni normative;
c) rispettare quanto prescritto in merito all'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva; monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
5. La Regione Molise, fino a diversa disposizione regionale, è l'autorità competente ad eseguire le attività di accertamento e le ispezioni degli impianti termici. Essa vi provvede direttamente ovvero mediante organismi privati, di cui sia garantita la qualificazione.

Art. 2
Termini e definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'allegato A.
2. Per eventuali definizioni non riportate nell'allegato A, si fa riferimento alle direttive europee in materia e, in assenza, alle norme statali.

Art. 3
Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Art. 4
Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, con riferimento alle zone climatiche di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 412/1993, è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dalla presente legge, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto unico regionale degli impianti termici istituito dalla Regione ai sensi dell'articolo 14.

Art. 5
Facoltà delle amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.


Art. 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva

1. L'impianto è condotto nel rispetto delle normative vigenti, in materia di sicurezza, di risparmio energetico e di tutela ambientale e delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale ed estiva è ammesso solo se l'impianto è dotato di tutta la documentazione e di tutte le autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti. La ditta di manutenzione che esegue i controlli può indicare nel Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica se l'impianto può derogare temporaneamente a tale obbligo, in assenza di pericoli per persone, animali e cose.
3. Il corretto esercizio di un impianto termico si svolge inoltre attraverso il controllo e la manutenzione dello stesso, intesi come il complesso di operazioni, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, che comportano l'assunzione di responsabilità in ordine al rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
4. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
5. Gli adempimenti in carico al responsabile dell'impianto o al suo delegato, ivi comprese le loro conseguenze in termini di sanzioni e di oneri legati al servizio di ispezione degli impianti, di cui all'articolo 13, rimangono in capo al soggetto che ricopre l'incarico di responsabile nell'ultimo giorno di scadenza dello specifico adempimento. In caso di unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal proprietario, quest'ultimo risponde in solido con il responsabile dell'impianto.
6. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 4 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
7. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
8. Competono al terzo responsabile tutti gli adempimenti in capo al responsabile come individuato al punto r.1 dell'allegato A, pertanto esso è destinatario delle sanzioni di cui all'articolo 26 ed è tenuto al pagamento degli oneri del servizio di ispezione degli impianti termici, di cui all'articolo 13, e segnatamente gli oneri per l'autocertificazione e per le ispezioni.
9. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 7, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.
10. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.
11. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, ovvero in assenza di autorizzazione del delegante, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
12. Il terzo responsabile informa la Regione o l'organismo da loro eventualmente delegato, entro dieci giorni lavorativi, con le modalità da questi indicate:
a) della delega ricevuta;
b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso;
c) della decadenza di cui al comma 11, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
13. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
14. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
15. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione dell'impianto, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora la ditta installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente e con le periodicità indicate nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, ancorché non prescrittive.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Le ditte di installazione e di manutenzione degli impianti termici, abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, nonché nella redazione delle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione dell'impianto devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi e senza derogare dalle indicazioni ivi contenute, nonché alle norme UNI e CEI:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
Nel caso in cui la dichiarazione sia errata o difforme alle istruzioni di cui sopra, le imprese rispondono direttamente per eventuali conseguenze in termini di oneri ispettivi e sanzionatori.
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. I contenuti dei libretti di impianto per la climatizzazione, di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5, nelle versioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono riportati rispettivamente nell'allegato D e negli allegati C della presente legge.
7. I contenuti di cui al comma 6 possono essere aggiornati dal settore competente in virtù dell'evoluzione tecnica degli impianti, fermi restando i contenuti minimi di cui agli allegati C e D.


Art. 8
Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici va effettuato con la periodicità prevista dall'allegato F, e prevede un controllo riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A della presente legge;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo tecnici e di efficienza energetica, i cui contenuti sono individuati, per tipologia di impianto, negli Allegati C della presente legge.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre effettuati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti per ciascuna tipologia di impianto, come riportati nell'allegato F alla presente legge, a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato E della presente legge.
6. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato E della presente legge, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato E della presente legge, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).
8. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del quindici per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati nella specifica sezione del libretto di impianto per la climatizzazione, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del cinque per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
9. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art. 9
Risultati dei controlli

1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica, con i contenuti di cui agli allegati C della presente legge, che assolve anche agli obblighi di cui alle norme UNI per la manutenzione degli impianti.
2. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto o al soggetto da questi delegato ad assistere al controllo, che lo sottoscrive per presa visione. Questa è conservata, a cura del responsabile dell'impianto, tra gli allegati del libretto di impianto per la climatizzazione.
3. Qualora durante l'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, nonché di controllo di efficienza energetica, l'operatore incaricato dal responsabile dell'impianto rilevi anomalie dell'impianto, provvede a riportare sul Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica le anomalie e le prescrizioni atte ad eliminarle, provvedendo, nel contempo, a sollecitare il responsabile dell'impianto a rimuovere le anomalie riscontrate e, qualora le anomalie riguardassero violazioni di norme di sicurezza, diffidare lo stesso responsabile ad utilizzare l'impianto nelle more del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art. 10
Ispezioni sugli impianti termici

1. L'Autorità competente esegue in proprio, o mediante l'Organismo Affidatario, le ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, installati sul territorio regionale.
2. In attuazione della direttiva 2010/31/UE e ss.mm.ii., e al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto degli impianti termici e consentire un effettivo monitoraggio sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici installati sul territorio regionale, nel rispetto dei principi stabiliti nel d. lgs n. 192/2005 e nel suo regolamento di attuazione, tutti gli impianti termici sono sottoposti ad ispezione a cura dell'autorità competente o dell'organismo incaricato, ovvero ad accertamento documentale del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica, ai sensi dell'articolo 12.
3. L'ispezione dell'impianto termico, così come definito nell'allegato A, comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
4. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 7, comma 5.
5. La Regione, o l'organismo affidatario, qualora incaricato, provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti, ai fini del monitoraggio dello stato di efficienza degli impianti, di cui all'articolo 9.
6. L'accertamento del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica, ai sensi dell'articolo 12, inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
7. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
b) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato E, e per i quali non sia pervenuta la comunicazione di avvenuto adeguamento;
c) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW.
8. Le ispezioni eseguite su impianti per i quali non sia pervenuto, nei tempi e modi indicati all'articolo 12 il Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica, comportano il pagamento, della relativa tariffa stabilita dalla Regione, da parte del soggetto obbligato, come individuato all'articolo 13, comma 2.
9. Le eventuali sanzioni, per mancata manutenzione o mancato controllo di efficienza energetica, sono a carico del soggetto che ha commesso la violazione, come individuato all'articolo 6, comma 5.
10. In ogni caso restano ferme ed applicabili, ove ricorrano le condizioni, le sanzioni previste dalla presente legge a carico del responsabile inadempiente e, ove previsto, in solido con il proprietario.
11. Le ispezioni sono eseguite dall'Autorità competente o dall'Organismo Affidatario del servizio ispettivo, mediante personale tecnico dotato dei requisiti professionali di cui all'allegato B ed identificabile con apposito tesserino di riconoscimento.
12. L'onere dell'ispezione è a carico del soggetto responsabile dell'impianto all'atto dell'ispezione stessa. In caso di immobili non occupati l'onere ricade in capo al proprietario dell'immobile.
13. Nel caso in cui vi siano cambiamenti del responsabile dell'impianto a qualsiasi titolo (trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, locazione ecc.), il responsabile uscente deve informare il subentrante sullo stato dell'impianto in relazione agli obblighi ed adempimenti, anche non prescrittivi, legati all'esercizio ed alle ispezioni dell'impianto stesso. In ogni caso il proprietario dell'impianto termico è responsabile in solido, per gli oneri relativi alle ispezioni di cui all'articolo 17, salvo che non abbia informato per iscritto il subentrante.
14. È facoltà dell'Autorità competente ovvero dell'Organismo esterno effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle certificazioni. Nell'ambito di tali controlli l'Autorità competente ovvero l'Organismo esterno può richiedere alla ditta di manutenzione la documentazione cartacea dei Rapporti di controllo tecnico e di efficienza energetica trasmessi telematicamente. È fatto obbligo al manutentore consegnare detta documentazione nei termini e con le modalità indicate dal soggetto richiedente.
15. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni (ispettori), deve possedere i requisiti seguenti:
a) una formazione professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'articolo 4, comma 1, del D.M. n.37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
16. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione, tutti gli ispettori già operanti o che hanno operato sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti ovvero dall'Organismo esterno presso cui hanno prestato la loro opera.
17. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

Art. 11
Ispezioni d. lgs. 102/2014 e ispezioni a richiesta

1. La Regione o l'organismo affidatario, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 10, effettuano i controlli necessari ad accertare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5, del d. lgs n. 102/2014.La Regione stabilisce le tariffe da porre a carico degli utenti per le verifiche di cui al comma 1.
2. Eventuali richieste di ispezione, ai sensi del d. lgs n.102/2014 e della presente legge, pervenute da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, sono considerate come istanze per consulenze ispettive e, pertanto, eseguite con costi a carico del richiedente, secondo le tariffe in vigore, fatte salve eventuali ulteriori spese dimostrate per eseguire le ispezioni.


Art. 12
Accertamento documentale e autocertificazione degli impianti

1. Il responsabile dell'impianto, all'atto dei controlli di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8, può incaricare la ditta di manutenzione di effettuare l'autocertificazione dell'impianto termico, come definita al punto a.3 dell'allegato A.
2. La ditta abilitata che esegue i controlli di cui al comma 1 (manutentore o terzo responsabile), quando incaricata dal responsabile dell'impianto, trasmette il Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica alla Regione o all'Organismo Affidatario, con le modalità da questi indicate, unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa corrispondente, ai fini dell'autocertificazione dell'impianto termico, secondo le modalità indicate.
3. Le ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, si intendono effettuate qualora venga trasmesso all'Autorità competente o all'Organismo affidatario, nei tempi e modalità prescritti nei commi precedenti, il Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica.
4. Si considerano validi solo i Rapporti di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica inviati all'Autorità competente o all'Organismo affidatario con contenuti conformi a quelli degli Allegati C e corredati del pagamento della tariffa dell'autocertificazione, in base alla tipologia di impianto ed entro i termini di seguito indicati.
5. La trasmissione deve essere eseguita, a cura della ditta di manutenzione, entro il mese successivo a quello di esecuzione dell'intervento di manutenzione e/o controllo dell'efficienza energetica, con strumenti informatici, salvo diverse disposizioni o richieste per esigenze particolari, da parte dell'Autorità Competente o dell'Organismo Affidatario.
6. Gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 devono essere compiuti entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono e la trasmissione del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica, ai fini dell'autocertificazione, deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
7. La mancata consegna del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica nei tempi e modalità stabiliti dal presente articolo, da effettuare a cura dei manutentori o terzi responsabili, costituisce inadempimento degli obblighi normativi e pone a carico dei manutentori stessi gli oneri tariffari connessi alle conseguenti ispezioni.
8. La violazione dell'obbligo di riconsegna, reiterata per tre volte ed accertata con le ispezioni o segnalata dal responsabile dell'impianto, comporta la sospensione della possibilità di trasmettere i dati dei rapporti di controllo di efficienza energetica ai fini dell'autocertificazione, per tre mesi, fermi restando gli obblighi relativi agli oneri tariffari e le sanzioni di cui alla presente legge.
9. Le generalità delle ditte sospese sono comunicate alla Camera di commercio (CCIAA) e sono pubblicate su apposita pagina internet consultabile dagli utenti sul sito della Regione e dell'organismo affidatario. A tale scopo le ditte operanti sul territorio regionale, al fine di tutelare i cittadini-utenti, accettano le condizioni di cui all'allegato G con espressa dichiarazione da effettuare preventivamente all'avvio delle attività di autocertificazione e di acquisizione dei segni identificativi allo scopo necessari.
10. L'autorità competente o l'Organismo affidatario provvede all'accertamento di tutti i Rapporti di Controllo Tecnico e di efficienza energetica trasmessi dalle ditte di manutenzione incaricate.
11. Nei casi in cui l'accertamento documentale riveli eventuali omissioni e/o incompletezze, invia un avviso alla ditta di manutenzione richiedendo che le integrazioni necessarie per sanare le irregolarità siano inviate entro trenta giorni dalla data della richiesta di integrazione.
12. Trascorso inutilmente il termine assegnato per la ricezione delle integrazioni richieste, L'autorità competente, o l'Organismo affidatario, avvia la fase ispettiva, con oneri tariffari ed eventualmente anche sanzionatori, per l'impresa che ha redatto il Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica.
13. Nei casi di impianti con anomalie segnalate sul Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica il responsabile dell'impianto o il proprietario sono tenuti ad adeguare l'impianto entro novanta giorni e darne comunicazione all'autorità competente entro il medesimo termine, ovvero a comunicare la dismissione dell'impianto termico.
14. Trascorso il termine di cui al comma 13, in assenza di comunicazioni, l'autorità competente attiva il procedimento di sospensione della fornitura gas ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del d. lgs n. 164/2000.
15. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nei casi in cui la trasmissione dell'autocertificazione non sia stata effettuata nei termini di cui alla presente legge, è data facoltà di effettuare la regolarizzazione (ravvedimento operoso) mediante l'invio dell'autocertificazione stessa fino a due mesi di ritardo dalla scadenza prevista per la riconsegna, corredata da un versamento di importo maggiorato in relazione ai mesi di ritardo, secondo quanto segue:
a) per la consegna entro un mese dalla scadenza (febbraio), la tariffa dell'autocertificazione è maggiorata al doppio dell'importo previsto;
b) per la consegna entro due mesi dalla scadenza (marzo) la tariffa dell'autocertificazione è maggiorata al triplo dell'importo previsto.
16. Nei casi di regolarizzazione, non sono dovuti gli oneri tariffari e sanzionatori previsti in caso di ispezione riferita al periodo regolarizzato.

Art. 13
Oneri del servizio di ispezione degli impianti termici

1. Per lo svolgimento del servizio di ispezione degli impianti termici e di tutte le attività connesse, sono istituite le seguenti tariffe:
a) tariffe per le ispezioni degli impianti termici, commisurate alla tipologia e potenzialità dell'impianto;
b) tariffe per l'autocertificazione degli impianti termici, commisurate alla tipologia e potenzialità dell'impianto.
2. Le tariffe delle ispezioni sono versate dai soggetti obbligati, così come individuati all'articolo 6, comma 5, o dai manutentori nei casi previsti dalla presente legge.
3. Le tariffe dell'autocertificazione sono versate dai manutentori, nella forma di acquisto di segni identificativi, da effettuarsi preventivamente al controllo, secondo le indicazioni fornite dalla Regione o dall'organismo affidatario.
4. Le tariffe dell'autocertificazione sono rimborsate alle ditte di manutenzione dagli utenti, all'atto del controllo presso l'impianto termico.
5. La correlazione tra segno identificativo/autocertificazione e impianto esenta l'utente dal pagamento dell'ispezione effettuata dalla Regione o dall'organismo incaricato.
6. Le ditte di manutenzione seguono le indicazioni fornite dalla Regione o dall'organismo affidatario, per l'acquisto e il ritiro dei segni identificativi.
7. Le tariffe sono aggiornate periodicamente e secondo necessità dall'organo competente della Regione Molise.
8. Le somme introitate a titolo di tariffa hanno la finalità di coprire i costi del servizio di ispezione degli impianti termici, ivi compresi i costi interni, sostenuti dalla Regione, per gli adempimenti non delegabili ad organismi esterni.

Art. 14
Catasto regionale impianti termici

1. La Regione Molise provvede ad istituire e gestire un sistema informativo unificato denominato Catasto Unico Regionale Impianti Termici nel quale devono essere inseriti gli impianti termici regionali, gestito dalla Regione ovvero dall'Organismo affidatario del servizio di ispezione degli impianti termici.
2. Nel catasto regionale ogni impianto ha un codice univoco che è assegnato a seguito della consegna della scheda identificativa recante i dati completi dell'impianto. La scheda identificativa ed i contenuti della stessa sono quelli di cui al libretto di impianto per la climatizzazione.
3. Il codice dell'impianto rimane invariabile e legato all'unità immobiliare nella quale è installato l'impianto.
4. Il responsabile dell'impianto ed il proprietario sono tenuti alla conservazione del codice ed a comunicarlo alla ditta di manutenzione in occasione dei controlli nonché al responsabile dell'impianto subentrante.
5. Il codice impianto deve essere riportato su ogni comunicazione inerente all'impianto termico che i soggetti obbligati effettuano all'autorità competente nonché all'organismo esterno.

Art. 15
Rapporti con le autorità pubbliche

1. La Regione promuove le necessarie intese con altre autorità pubbliche al fine di realizzare un sistema integrato di collaborazione finalizzato alla sicurezza dei cittadini, al risparmio energetico, al rispetto della legge.
2. La Regione collabora con gli erogatori di energia al fine dell'acquisizione dei dati utili per la redazione del catasto regionale degli impianti nonché con i distributori di gas, anche per quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000.
3. I livelli di collaborazione raggiunti dalla Regione con i vari enti e gli erogatori di energia sono estesi all'Organismo affidatario del servizio ispettivo, il quale è tenuto a rispettare il contenuto delle intese e degli accordi.
4. Con cadenza almeno biennale la Regione predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.


Art. 16
Costituzione della banca dati

1. Al fine di garantire il mantenimento di una banca dati aggiornata la Regione, direttamente o per mezzo dell'Organismo affidatario, richiede alle aziende di distribuzione di gas di rete, ai gestori delle reti di teleriscaldamento ed ai venditori di gas di petrolio liquefatto, destinati al funzionamento degli impianti termici, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a provvedere alla trasmissione dei dati entro quaranta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.
3. I dati devono essere trasmessi per via telematica in uno dei seguenti formati: csv, txt, xls, xml, ed accompagnati da una nota esplicativa recante il significato dei dati stessi.
4. Nella richiesta sono indicati i dati che i soggetti di cui al comma 1 devono trasmettere. Tali dati, in ogni caso, devono essere comprensivi dell'ubicazione dell'impianto, dei dati anagrafici degli utenti serviti, dei dati di domiciliazione fiscale, del codice identificativo del punto di riconsegna, della matricola del contatore, della destinazione d'uso dell'impianto, della potenzialità e di ogni altro dato riferito a tutti gli impianti di utenza sul territorio. Negli elenchi devono essere comprese anche le utenze per le quali non è espressamente dichiarato che la destinazione d'uso sia per riscaldamento degli ambienti.
5. La mancata trasmissione degli elenchi, la trasmissione parziale degli stessi o la trasmissione difforme dalle indicazioni riportate nella richiesta o nella presente legge, entro i termini fissati, rendono i soggetti indicati al comma 1 passibili dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 26.
6. Ulteriori dati possono essere richiesti ai Comuni, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, INAIL, ASReM e ad altri soggetti fornitori di combustibile.
7. La banca dati si aggiorna anche con le comunicazioni obbligatorie effettuate dai responsabili degli impianti termici.
8. La Regione Molise è, in ogni caso, proprietaria dei dati acquisiti e della banca dati nel suo complesso, anche quando il servizio è affidato ad Organismo affidatario.

Art. 17
Comunicazioni in merito allo stato dell'impianto

1. In occasione dell'installazione di un nuovo impianto o della sostituzione del generatore di calore, la ditta che installa l'impianto ha l'obbligo di comunicare e trasmettere all'autorità competente, entro e non oltre 30 giorni dall'evento:
a) la scheda identificativa per l'installazione di nuovo impianto o sostituzione del generatore di climatizzazione;
b) i risultati della prima accensione, mediante trasmissione del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica, con le medesime modalità e oneri stabiliti per l'autocertificazione;
2. Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare e trasmettere all'autorità competente le variazioni avvenute in ordine allo stato dell'impianto e nello specifico:
a) dismissione dell'impianto per:
1) disinstallazione dell'impianto termico;
2) blocco dell'impianto dovuto a guasti ritenuti non riparabili;
3) distacco del generatore di climatizzazione dalla rete di alimentazione (combustibile/energia elettrica);
4) blocco del circuito del flusso di climatizzazione del generatore, mediante sigillatura delle condotte di entrata/uscita;
b) la riattivazione dell'impianto;
c) eventuale incarico e/o revoca di terzo responsabile;
d) subentro o cessazione dalla competenza di responsabile dell'impianto;
e) ogni altra variazione relativa all'impianto ed attinente al servizio di ispezione degli impianti termici, anche relativa ai soggetti coinvolti nell'esercizio dell'impianto.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere rese, utilizzando la modulistica approvata dal settore competente della Regione Molise, ai sensi della normativa sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) e inviate entro trenta giorni dalla variazione effettuata.
4. Nel caso di condomini, con impianto centralizzato, gli obblighi di cui al presente articolo sono a carico dell'amministratore di condominio, che deve provvedervi con le modalità ivi indicate.
5. Qualora il responsabile dell'impianto non coincida con il proprietario, e questi non dovesse adempiere, di tale omissione è da ritenersi responsabile in solido il proprietario dell'impianto.
6. L'omessa comunicazione nei termini prescritti assoggetta il responsabile dell'impianto nonché, nei casi previsti, il proprietario in solido, al pagamento della relativa tariffa nel caso in cui l'utente riceva l'avviso di ispezione, ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Art. 18
Modalità di preavviso delle ispezioni

1. L'autorità competente o l'Organismo affidatario provvede a comunicare ai responsabili degli impianti i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni tramite comunicazione scritta o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), qualora disponibile, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'ispezione.
2. L'esecuzione delle ispezioni all'interno degli edifici deve avvenire con il consenso ed in presenza del responsabile dell'impianto o di persone da esso delegate.
3. L'impossibilità ad essere presente all'ispezione programmata obbliga il responsabile dell'impianto:
a) a darne comunicazione all'autorità competente o all'Organismo affidatario almeno tre giorni prima della data fissata per l'ispezione;
b) a concordare con l'autorità competente o l'Organismo affidatario la data differita dell'ispezione, la quale comunque deve essere fissata entro sessanta giorni dalla data programmata, fermi restando oneri e sanzioni previsti alla prima data programmata.
4. Qualora anche l'ispezione concordata non possa essere eseguita a causa del diniego di accesso o assenza del responsabile dell'impianto, o suo delegato, l'autorità competente o l'Organismo affidatario provvede a comunicare al medesimo responsabile dell'impianto, almeno quindici giorni prima del termine fissato, la data della nuova programmazione dell'ispezione mediante nota raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), evidenziando nella stessa che:
a) la data fissata per l'ispezione potrà essere rinviata per una sola volta unicamente con comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima della data fissata per l'ispezione, mediante:
1) raccomandata A.R.;
2) posta elettronica certificata (PEC);
b) la mancata ispezione per cause imputabili al responsabile dell'impianto, comporta l'addebito della relativa tariffa e, se necessario, l'attivazione da parte dell'autorità competente della procedura attinente alla richiesta di sospensione della fornitura di combustibile alla società distributrice ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs n. 164/2000 e s.m.i..

Art. 19
Oggetto e modalità dell'ispezione

1. Nel corso dell'ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti ed esegue le operazioni controllando che l'impianto sia condotto dal responsabile in modo corretto e nel pieno rispetto delle norme disciplinanti la materia.
2. L'ispettore incaricato provvede ad eseguire le ispezioni connesse all'esercizio, alla conduzione, al controllo e alla manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nel rispetto della normativa vigente, in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
3. Ove dalla normale ispezione visiva della canna fumaria non sia possibile per l'ispettore accertarne l'effettivo stato può, ove lo ritenga necessario, prescrivere al responsabile dell'impianto una 'videoispezione' o verifiche similari della canna fumaria e dei condotti di evacuazione dei fumi in genere.
4. Al termine delle operazioni l'ispettore redige il rapporto di ispezione riportante tutti i dati rilevati, le eventuali anomalie, le osservazioni nonché le eventuali dichiarazioni del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, avendo cura, qualora le anomalie riscontrate determinino l'assoggettamento a diffida del responsabile dell'impianto per l'adeguamento dello stesso, di riportare sul rapporto di ispezione il codice PDR o il numero di matricola del contatore del gas, elementi necessari per gli eventuali successivi adempimenti di cui all'articolo 16 del d. lgs. n. 164/2000 e s.m.i..
5. L'ispettore incaricato deve redigere il rapporto di ispezione utilizzando la modulistica approvata dall'autorità competente e conforme alla normativa vigente in materia; lo stesso dovrà essere redatto in duplice copia controfirmato dal responsabile dell'impianto, o dal suo delegato, che ne riceve una da conservare in allegato al libretto di impianto, mentre l'altra resta nella disponibilità dell'autorità competente o dell'Organismo affidatario.

Art. 20
Diffida ad adempiere

1. L'ispettore che rilevi anomalie dell'impianto provvede a consegnare al responsabile dell'impianto o suo delegato, unitamente al rapporto di ispezione, una diffida ad adeguare l'impianto di climatizzazione recante le prescrizioni per l'adeguamento dello stesso.
2. Il responsabile dell'impianto, o suo delegato, ne sottoscrive una copia per presa visione e ricevuta; in caso di rifiuto da parte dello stesso, l'autorità competente, o l'Organismo affidatario, provvede entro trenta giorni dall'ispezione a trasmetterne copia al medesimo responsabile, mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata.
3. La diffida deve contenere i seguenti elementi minimi:
a) i riferimenti del contestuale rapporto di ispezione;
b) le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da adeguare ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento;
c) il divieto di utilizzo dell'impianto prima di aver ripristinato le normali condizioni di funzionamento ed eliminato le anomalie evidenziate.
4. L'autorità competente, con il contributo dell'Organismo affidatario, per gli impianti per i quali sia stata prodotta diffida e i cui termini per l'adeguamento, incluse eventuali proroghe concesse, siano scaduti, provvede all'avvio del procedimento di sospensione del gas ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs n. 164/2000 e s.m.i..
5. Nello specifico, l'autorità competente, con il contributo dell'Organismo affidatario, acquisito l'elenco degli impianti diffidati, i cui termini concessi per l'adeguamento risultano scaduti, provvede:
a) per gli impianti alimentati con combustibile diverso dal gas di rete, ad informare il responsabile dell'impianto ed il comune territorialmente competente, demandando allo stesso comune l'assunzione dei provvedimenti di competenza di cui alla legge n. 46/90 e del DM n. 37/2008 e s.m.i.;
b) per gli impianti alimentati a gas di rete:
1) ad informare il comune territorialmente competente per l'assunzione dei provvedimenti di competenza di cui alla legge n. 46/90 e del DM n. 37/2008 e s.m.i.;
2) a comunicare al responsabile dell'impianto l'avvio del procedimento, di cui alla legge n.241/1990 e s.m.i., per la richiesta di sospensione del gas di rete ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. n.164/2000 e s.m.i., assegnando, nel contempo, al medesimo responsabile dell'impianto, un congruo termine entro il quale poter esercitare i propri diritti;
3) decorso inutilmente il termine concesso nell'avvio del procedimento, l'autorità competente, con il contributo dell'Organismo affidatario, acquisito l'elenco degli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna comunicazione di avvenuto adeguamento o richieste di proroghe per adempiere, provvede ad inviare al distributore del combustibile di rete la richiesta di sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. n.164/2000 e s.m.i.

Art. 21
Termini di adeguamento

1. Il responsabile diffidato non è autorizzato ad utilizzare l'impianto che presenti anomalie prima dell'adeguamento.
2. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato E, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro centottanta giorni solari a partire dalla data del controllo.
3. Il termine ordinario entro il quale adeguare l'impianto deve essere indicato nella diffida in funzione delle anomalie rilevate dall'ispettore incaricato.
4. Il destinatario della diffida provvede ad inviare la documentazione al termine dell'adeguamento e, comunque, non oltre i termini prescritti nella diffida ad adempiere.
5. Qualora il responsabile dell'impianto, a seguito di provate motivazioni, non riesca a provvedere all'adeguamento dell'impianto entro i termini prescritti nella diffida, può effettuare specifica e motivata richiesta di proroga dei termini, la quale viene istruita dall'autorità competente o dall'Organismo affidatario.

Art. 22
Accertamento di violazioni

1. La violazione delle norme che disciplinano l'attività relativa all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, comporta l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge o nelle norme afferenti agli impianti termici non di competenza regionale.
2. Le violazioni della normativa vigente relative all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, rilevate dall'autorità competente o dell'Organismo affidatario, sono di natura amministrativa e tecnica.
3. Le anomalie di carattere amministrativo riguardano violazioni del responsabile dell'impianto o del terzo responsabile, che non hanno provveduto ad effettuare le operazioni di manutenzione e di controllo di efficienza energetica nei tempi indicati dalla normativa vigente e secondo le modalità previste dalla presente legge, oppure non esibiscono la documentazione prescritta.
4. Qualora dette operazioni non siano state effettuate, il soggetto responsabile dell'impianto nell'ultimo giorno utile per gli adempimenti è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 26, comma 7.
5. Le anomalie di carattere tecnico vengono evidenziate nella diffida ad adempiere di cui all'articolo 20, se riscontrate in fase di ispezione, oppure mediante accertamento documentale, se evidenziate dai manutentori nella redazione dei Rapporti di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica.
6. Il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile devono provvedere alla regolarizzazione delle anomalie di carattere tecnico accertate dall'autorità competente o dall'Organismo affidatario.
7. A seguito dell'adeguamento il responsabile deve provvedere ad effettuare, per mezzo di manutentore abilitato, i controlli di funzionalità e di efficienza. Al termine delle operazioni il manutentore deve provvedere alla trasmissione del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica, con le medesime modalità e oneri stabiliti per l'autocertificazione.

Art. 23
Ripetizione delle ispezioni

1. In attuazione a quanto disposto dalla presente legge, l'autorità competente o l'Organismo affidatario provvedono a:
a) ripetere, con oneri a carico del responsabile dell'impianto, le ispezioni, sugli impianti termici, diffidati a seguito del rilievo di anomalie, per i quali, scaduti i termini per l'adeguamento, non sia pervenuta alcuna comunicazione o documentazione di avvenuto ripristino del normale funzionamento;
b) eseguire ispezioni a campione sugli impianti termici per cui sia pervenuta l'attestazione di avvenuto adeguamento.

Art. 24
Casi di pericolo immediato

1. Qualora dall'esito dell'ispezione emerga una situazione di pericolo immediato, il tecnico ispettore provvede:
a) a specificare nell'invito alla messa a norma il divieto di utilizzo dell'impianto;
b) ad evidenziare sul rapporto di ispezione la presenza di anomalie che comportano il pericolo.
2. La comunicazione relativa a impianti pericolosi deve essere inviata all'autorità competente che provvede alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari.

Art. 25
Pagamento delle ispezioni

1. In tutti i casi in cui i costi delle ispezioni eseguite, ai sensi della presente legge, sono posti a carico del responsabile dell'impianto, del terzo responsabile e delle ditte incaricate della manutenzione, questi sono tenuti ad eseguire il relativo pagamento entro trenta giorni dall'ispezione.
2. Trascorso inutilmente il termine dei cui al comma 1, ogni eventuale spesa di riscossione, sostenuta dall'autorità competente o dall'Organismo affidatario, resta a carico della parte inadempiente.
3. Allo scopo ed al fine di contrastare la morosità legata alle ispezioni e mantenere l'equilibrio economico del servizio di ispezioni, l'autorità competente provvede al recupero forzoso degli importi mediante iscrizione al ruolo delle somme da recuperare, anche quando il credito sia ascrivibile all'Organismo affidatario.

Art. 26
Sanzioni

1. L'autorità competente provvede all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo nonché delle sanzioni di cui all'articolo 16 del d. lgs. n. 102/2014 e s.m.i. per le violazioni connesse all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
2. Le irregolarità rilevate in ordine agli adempimenti relativi allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti sono imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'impianto, come definito al punto r.1 dell'allegato A, nell'ultimo giorno utile a compiere l'adempimento omesso.
3. L'inosservanza degli obblighi inerenti alla comunicazione in merito allo stato dell'impianto di cui all'articolo 17, nonché alle comunicazioni relative al terzo responsabile di cui all'articolo 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del soggetto obbligato, da euro 100,00 a euro 600,00, oltre al pagamento della tariffa di cui all'articolo 13, in base al tipo e potenza dell'impianto, in caso di ispezione.
4. Per i condomini minimi, dotati di impianto centralizzato, la sanzione di cui al comma 3 è applicata a carico di ciascun proprietario, in misura ridotta del 50 per cento oltre al pagamento della tariffa di cui all'articolo 13, in base al tipo e potenza dell'impianto, in caso di ispezione.
5. Nel caso di condomini amministrati, l'inosservanza degli obblighi inerenti alla comunicazione in merito allo stato dell'impianto di cui all'articolo 17 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico dell'amministratore di condominio, da euro 300,00 a euro 900,00, oltre al pagamento della tariffa di cui all'articolo 13, in base al tipo e potenza dell'impianto, in caso di ispezione.
6. La mancata trasmissione degli elenchi di dati ai fini della costituzione del catasto degli impianti termici, la trasmissione parziale degli stessi o la trasmissione difforme dalle indicazioni ed entro i termini fissati dalla presente legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 10.000,00, a carico dei soggetti individuati all'articolo 16.
7. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico, individuato ai sensi della presente legge, che non ottempera agli obblighi di controllo e manutenzione di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8, con una ditta abilitata e con la corretta periodicità, è punito con la sanzione amministrativa di entità compresa tra i seguenti valori, in base alla potenza al focolare (P) dell'impianto:
a) P < 35 kW: sanzione non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 600,00;
b) 35 kW < P < 116 kW: sanzione non inferiore a euro 200,00 e non superiore a euro 1200,00;
c) P > 116 kW: sanzione non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 3.000,00;
8. La ditta di manutenzione che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 300,00 e non superiore a euro 1.500,00.
9. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni devono essere utilizzati per finanziare azioni finalizzate al risparmio energetico.
10. La Regione comunica alla Camera di commercio di appartenenza le sanzioni a carico delle ditte di manutenzione, per i provvedimenti disciplinari conseguenti, di competenza della Camera di Commercio. Rimangono fermi i provvedimenti disciplinari previsti a carico delle ditte nella presente legge.

Art. 27
Allegati

1. Sono parte integrante della presente legge i seguenti allegati:
a) Allegato A - Termini e definizioni;
b) Allegato B - Requisiti dell'organismo esterno, affidatario del servizio;
c) Allegato C1 - Contenuti del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica (RCTEE) per generatori di calore;
d) Allegato C2 - Contenuti del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica (RCTEE) per gruppi frigo;
e) Allegato C3 - Contenuti del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica (RCTEE) per scambiatori;
f) Allegato C4 - Contenuti del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica (RCTEE) per cogeneratori;
g) Allegato C5 - Dati Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica (RCTEE) per generatori di calore a biomassa solida;
h) Allegato D - Libretto di impianto per la climatizzazione;
i) Allegato E - Limiti rendimento energetico;
j) Allegato F - Periodicità del controllo di efficienza energetica e periodicità della manutenzione;
k) Allegato G - Schema di accettazione delle regole per la trasmissione delle autocertificazioni.

Art. 28
Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 e ss.mm.ii., e, in assenza, alla normativa statale in materia.

Art. 29
Norma transitoria

1. La presente legge si applica dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise a tutti i procedimenti non definitivi.


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
     Tutti i LIBRI >