(B.U. 12 marzo 2020, n. 23)
CAPO I
Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio
Art. 1
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2001)
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce la lettera a) del comma 3 bis dell'art. 3, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.
Il comma 2 aggiunge il comma 3 ter all'art. 3, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.
Art. 2
(Modifica all'articolo 9 bis della l.r. 17/2015)
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 9 bis, l.r. 20 aprile 2015, n. 17.
CAPO II
Modificazioni alla l.r. 23/2008
Art. 3
(Modifica all'articolo 1 della l.r. 23/2008)
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 1, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 1, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/2008)
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce l'art. 3, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2008)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce l'art. 4, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Art. 6
(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 23/2008)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 aggiunge l'art. 4 bis, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2008)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce l'art. 5, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
Art. 8
(Introduzione del Capo IV bis nella l.r. 23/2008)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 aggiunge il Capo IV bis, composto dagli artt. 14 bis, 14 ter e 14 quater, l.r. 28 luglio 2008, n. 23.
CAPO III
Modificazioni e integrazioni alla legislazione regionale
Art. 9
(Modifiche alla l.r. 14/2019)
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. Per l'attuazione di questo articolo è autorizzata per l'anno 2020 la spesa una tantum complessiva di euro 4.375.950,00 intesa come limite massimo di spesa, da iscrivere con questa legge nella Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020.
4. La copertura della spesa autorizzata al comma 3 è garantita:
a) per euro 445.375,46 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
b) per euro 3.930.574,54 dalle risorse da reiscrivere con questa legge a carico della Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, a titolo di avanzo accantonato per il Fondo passività potenziali, nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. E' iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, la corrispondente quota di avanzo di amministrazione accantonato, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, pari ad euro 3.930.574,54.
6. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 7, l.r. 30 maggio 2019, n. 14.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 7, l.r. 30 maggio 2019, n. 14.
Art. 10
(Modifica alla l.r. 21/2019)
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 3, l.r. 8 luglio 2019, n. 21.
Art. 11
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo dei flussi turistici)
1. La Regione promuove lo sviluppo di flussi turistici in arrivo e la conoscenza della destinazione Marche attraverso il canale del trasporto aereo per incentivare l'arrivo di turisti non ancora raggiunti o per modificarne le preferenze in termini di stagionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/c 99/03.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva triennale 2020/2022 di euro 13.500.000,00 da iscrivere a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, per gli importi di seguito specificati: euro 1.500.000,00 nell'anno 2020; euro 6.000.000,00 nell'anno 2021 e euro 6.000.000,00 nell'anno 2022.
3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022 a carico delle Missioni e dei Programmi di seguito riportati nell'allegato A di questa legge.
4. Alle autorizzazioni di spesa delle Tabelle C e D allegate alla l.r. 41/2019 e della Tabella A allegata alla l.r. 42/2019 sono apportate le variazioni di seguito riportate nell'allegato B di questa legge.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
Art. 12
(Applicazione avanzo presunto di amministrazione)
1. Ai sensi del comma 468 bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e del comma 897 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) è iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022, annualità 2020, la quota dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) pari a complessivi euro 615.990.006,30, di cui all'allegato C di questa legge.
2. Ai sensi del comma 468 bis dell'articolo 1 della legge 232/2016 e del comma 897 dell'articolo 1 della legge 145/2018, sono iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, pari a complessivi euro 615.990.006,30, di cui all'allegato C di questa legge.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 13
(Modifiche alle leggi regionali 41/2019 e 42/2019)
1. Alla Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)) sono apportate, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato D di questa legge.
2. Alla Tabella D della l.r. 41/2019 sono apportate le modifiche riportate nell'allegato E di questa legge.
3. Alla Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022) sono apportate, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato F di questa legge.
4. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2020/2022 sono apportate le variazioni compensative riportate nell'allegato G di questa legge.
5. L'Allegato 13 della l.r. 42/2019 - Spese obbligatorie - è sostituito dall'allegato H di questa legge.
6. L'Allegato a) alla Nota integrativa (Allegato 18) della l.r. 42/2019 è sostituito dall'allegato I di questa legge.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, necessarie ai fini della gestione.
Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 apporta alla Tabella C, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato D di questa legge.
Il comma 2 apporta alla Tabella D, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41, le modifica riportate nell'allegato E di questa legge.
Il comma 3 apporta alla Tabella A, l.r. 30 dicembre 2019, n. 42, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato F di questa legge.
Il comma 5 sostituisce l'Allegato 13, l.r. 30 dicembre 2019, n. 42, Spese obbligatorie, con l'allegato H di questa legge.
Il comma 6 sostituisce l'Allegato a) alla Nota integrativa (Allegato 18), l.r. 30 dicembre 2019, n. 42, con l'allegato I di questa legge.
CAPO IV
(Disposizioni finali)
Art. 14
(Disposizioni in materia di invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione dei Capi I e II nonché dell'articolo 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; alla loro attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 15
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati